Sentenza 17 novembre 2020
Massime • 2
E' configurabile il concorso nel reato di induzione ad accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nella forma aggravata di cui agli artt. 48 e 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., del terzo estraneo all'azione esecutiva che istighi l'autore mediato ad indurre in errore il pubblico ufficiale, inconsapevole autore immediato, alla materiale intromissione ingiustificata nel sistema informatico al fine di acquisire notizie riservate.
Integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell'"extraneus" di una notizia segreta, riferitagli come tale, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore. (Fattispecie relativa alla trasmissione di notizie segrete in busta chiusa, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione del concorso del latore della stessa, l'eventuale mancanza di conoscenza del contenuto dell'informazione a fronte comunque della consapevolezza del tipo di notizia).
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2020, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2020 |
Testo completo
01957-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da;
GERARDO SABEONE Presidente - Sent. n. sez. 1782/2020 -UP 17/11/2020 GRAZIA MICCOLI R.G.N. 205/2020 GIUSEPPE DE MARZO RENATA SESSA Relatore - PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'emblament selle sentere imjuprave. Jeure ι intervenieprescrizione. rinviofor udito il difensore ei sensi dell'ent. 23, une 8, 01.1.28-10-20 N. 137. CAMERALIZZATO RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/09/2019 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa il 05/07/2018 dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato AR SA per i reati di cui agli artt. 48- 110, 615-ter comma 1 e comma 2 n. 1 cod. pen. (capo A) e artt. 48, 110 e 326 cod. pen. ( capo B).
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato AR, tramite il proprio difensore di fiducia, per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 48 cod. pen.. Si contesta quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Roma in merito al coinvolgimento dell'imputato nella condotta di induzione in errore del TA, ispettore della Guardia di Finanza che risulta essere stato l'autore - immediato - materiale del fatto. Orbene, come pure è stato espresso in sede di giudizio di merito, l'induzione in errore necessita di un contatto diretto fra l'autore mediato del reato e l'autore immediato;
tuttavia, nel caso di specie, l'autore mediato del fatto di reato è solo il brigadiere TT, in quanto of unico soggetto legittimato ad avere accesso ai sistemi informatici, insieme all'ispettore TA, l'autore immediato. La stessa sentenza, citata dalla Corte di Appello, pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte - sent. n. 41120/2017 - a ben vedere smentisce quanto affermato dai giudici in quanto richiede che l'autore del reato ex art. 615-ter cod. pen. abbia la caratteristica intrinseca di essere un soggetto abilitato all'accesso, mentre, invece, il AR, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di merito, non è soggetto abilitato ad accedere al sistema;
pertanto, manca della qualifica richiesta dalla norma incriminatrice. Si chiede, dunque, se la condotta consistita nel semplice incontro con il soggetto che realmente ha indotto in errore il TA, ossia l'TT, e nel ricevere da tale soggetto una busta chiusa, sia sufficiente ad integrare la condotta dell'inganno di cui all'art. 48 cod. pen.. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 615-ter, commi 1 e 3 cod. pen.. Come è noto, tale delitto si consuma nel momento in cui si compie l'atto fisico di introduzione in un sistema informatico ovvero nel momento in cui ci si trattiene presso il medesimo sistema, comportando la necessaria sussistenza di un rapporto diretto fra l'autore del reato ed il sistema violato, laddove nel caso in esame difetta la prova dell'introduzione abusiva nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria da parte del AR. Inoltre, sul piano dell'elemento soggettivo, la condotta che si è poc'anzi descritta deve essere compiuta con la precisa volontà e coscienza di accedere o trattenersi nel sistema informatico. In relazione al caso di specie, posto che non sussiste né è provata l'induzione in errore del TA, occorre in ogni caso sottolineare che non vi è neppure alcuna prova che dimostri incontrovertibilmente l'introduzione abusiva nel sistema informatico ad opera del AR;
ciò 2 emerge sia dal contenuto delle intercettazioni telefoniche incorse fra quest'ultimo e l'TT sia, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal TA e dal SE, che dimostrano piuttosto che il contatto diretto è intervenuto con l'AN, in quanto superiore a stretto rapporto con il TA, ma non col AR.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si lamenta la falsa applicazione dell'art. 326 cod. pen.. Il delitto in esame si consuma nel momento in cui il terzo non legittimato viene a conoscenza della notizia d'ufficio destinata a rimanere segreta;
sul piano dell'elemento soggettivo sono inoltre necessarie la coscienza e la volontà di rivelare notizie che si sanno essere segrete ovvero di facilitarne la conoscenza. Orbene, nel caso di specie, non risulta che il AR fosse a conoscenza del tipo di richiesta effettuata dal SE all'TT, né del contenuto della busta che quest'ultimo avrebbe consegnato all'imputato (al fine di farla successivamente pervenire al SE). Appare invece evidente che il SE e l'TT abbiano voluto mantenere l'imputato all'oscuro dei fatti, usandolo come mero "vettore", circostanza che emerge chiaramente dagli stralci delle intercettazioni.
3. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1.Coi primi due motivi si assume, in buona sostanza, che non può addebitarsi al AR un reato che non è stato da lui né direttamente né indirettamente commesso, non potendosi da alcun punto di vista affermare che lo stesso abbia effettuato l'accesso abusivo, non essendo la sua condotta inquadrabile neppure nell'ambito del concorso di persona. Tale impostazione non si confronta né con la ricostruzione operata nella pronuncia impugnata, che si fonda anche sugli esiti dell'attività intercettiva - da cui emergono i contatti tra il AR e l'TT attraverso i quali il primo sollecitava il secondo ai fini di una rapida esecuzione delle richieste illecite -, né con la giurisprudenza di questa Corte. Innanzitutto va precisato che il fatto che l'aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 615-ter cod. pen. sia, come affermato dalle Sezioni Unite AR ( n. 41210 del 18/05/2017, AR, Rv. 271061 ), di carattere esclusivamente soggettivo, nel senso che descrive la condotta punibile in quanto posta in essere da determinati soggetti, non esclude che in tale fattispecie possano - come accaduto nel caso di specie concorrere soggetti che non rivestono - tale qualità ( di talchè di là del fatto che il AR è a sua volta un militare della guardia di 3 finanza si appalesa in ogni caso manifestamente infondata la censura mossa al riguardo in ricorso potendo comunque concorrere in tale reato aggravato, proprio, anche l'estraneo ). Ed invero, al AR la introduzione abusiva nel sistema informatico, nella forma aggravata, è stata contestata sotto il profilo del concorso di persona e in tale prospettiva essa è stata e va valutata. Ne discende che la circostanza che il sovrintendente TT della Guardia di Finanza si sia avvalso come emerge dalla sentenza impugnata dell'ispettore del medesimo corpo militare, - TA, abilitato in ragione del suo servizio ad accedere all'anagrafe tributaria, per porre in essere la condotta di intromissione non solo non esclude la attribuibilità del fatto al predetto quale autore mediato alla luce del disposto di cui all'art. 48 cod. pen., correttamente applicato nel caso di specie ma non impedisce nemmeno che ad una siffatta fattispecie - possa aver preso parte altro soggetto ulteriore rispetto al binomio tipico autore- mediato/autore-immediato. Ed invero, l'induzione in errore operata dall'autore mediato si risolve in mero strumento attraverso il quale è realizzata la condotta tipica di intromissione abusiva, il cui esecutore ultimo è l'inconsapevole autore immediato (adoperato in buona sostanza per l'esecuzione del delitto previa induzione in errore ), con la conseguenza che se l'autore mediato agisce come accaduto nel caso di specie su istigazione di altra persona - che, pur rimanendo estranea alla esecuzione materiale del reato, la sollecita, non vi è ragione + di dubitare della sua piena partecipazione al delitto a tiolo di concorso nella illecita intromissione e ciò di là del suo coinvolgimento nella condotta induttiva, propria dell'autore mediato, quale mezzo meramente esecutivo. Ciò che qualifica la partecipazione del DI alla vicenda in esame è, quindi, il fatto che egli si sia prestato a fungere da intermediario e latore della richiesta illecita proveniente dal diretto interessato AL DO, socio della società, avente, in quanto tale, interesse a ricevere le - informazioni d'ufficio rivolgendosi al collega sovrintendente TT, che a sua volta si rivolgeva al TA per ottenere le notizie. Alcun rilievo potrebbe, cioè, avere la eventuale mancanza di conoscenza da parte del AR addotta in ricorso dell'ulteriore passaggio consumativo-esecutivo operato dall'TT per - ottenere le informazioni segrete dal momento che queste non potevano che essere acquisite mediante un accesso non giustificato al sistema informatico. Ed invero, è lo stesso oggetto della richiesta rivolta dal AR al primo finanziere che presupponeva ed implicava la illecita intromissione - da parte del medesimo o di altro soggetto all'uopo abilitato anch'egli finanziere non poteva che avere della quale il predetto- - consapevolezza. Rimane, in altri termini, evidente che l'intermediario, pur rimanendo estraneo all'azione esecutiva, da lui stesso demandata ad altri, non possa andare esente da responsabilità penale, avendo contribuito con la sua condotta ad innescare l'intromissione illecita - i cui esatti contorni in termini di illiceità, per quanto detto, erano noti né possa chiamarsi fuori dalla - fattispecie criminosa per il solo fatto che il soggetto a cui ebbe a rivolgersi si fosse, poi, a sua volta rivolto ad altri per la esecuzione materiale del reato. Il AR, infatti, per avere le notizie ricavabili mediante l'accesso all'anagrafe tributaria non si rivolse ad una persona qualsiasi ma all'TT ovvero a un finanziere che per fornire quanto richiesto non avrebbe potuto che interrogare l'anagrafe tributaria direttamente o tramite un collega. D'altronde integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (cfr. Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 Ud. (dep. 07/02/2012) Rv. 251269 - 01; Sez. U, AR, citata); e che l'intromissione nel caso di specie implicasse l'accesso nell'anagrafe tributaria per motivi estranei alle ragioni di ufficio è fuori dubbio, né ciò poteva essere dubitabile da parte del AR ( e dei suoi correi ). Né vi è dubbio, infine, sulla estensione al concorrente dell'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 615-ter cod. pen.. Ed invero, premesso che in tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole", a norma dell'art. 70, secondo comma, cod. pen., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 cod. pen. ( cfr. tra tante, Sez. 3, n. 38870 del 05/04/2018 - dep. 24/08/2018, B, Rv. 27370601 ), è indubitabile che nel caso di specie la qualità dell'agente non solo era certamente nota al AR, trattandosi di un suo collega, ma costituì anche la circostanza che agevolò, rectius consentì la realizzazione stessa del reato.
1.2.Quanto alla censura inerente all'altra fattispecie contestata è solo il caso di evidenziare come la corte territoriale nel precisare che il AR si fece anche latore della busta contenente le notizie segrete, ha fatto corretta applicazione dei principi regolanti la fattispecie in esame, in particolare di quello più volte affermato da questa Corte - secondo cui in tema - di rivelazione di segreti d'ufficio, il soggetto 'estraneo' risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale qualora abbia rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale, giacché realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore (Sez. 6, Sentenza n. 42109 del 14/10/2009, Rv. 245021-01; Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015 Rv. 264782; Sez. 6, n. 15489 del 26/02/2004, Rv. 229344 - 01 ) ); né potrebbe assumere rilievo, ai fini dell'esclusione del concorso, la eventuale mancanza di conoscenza della informazioni segrete da parte del latore di esse addotta dal ricorrente nel caso di specie - perché ciò che conta è che lo stesso, consapevole del tipo di notizia oggetto della sua traditio, abbia con questa offerto un contributo alla rivelazione della stessa. ~ fine;
D'altronde, pure a volersi accedere all'interpretazione più restrittiva secondo cui in tema LW' di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell""ext raneus", è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018 - dep. 23/07/2018, Guglielmo, Rv. 27378601), nessun dubbio potrebbe in ogni caso residuare essendo pacifico che nel caso di specie il AR non si limitò a portare la notizia al destinatario ma si fece anche promotore, unitamente a questi, del suo ottenimento presso il pubblico ufficiale.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Gerardo Sabeone addi 18 GEN 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanztise yous 1 06