CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20110 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN FR nato a [...] il [...] ZZ ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2025 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato – rideterminando il trattamento sanzionatorio – la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva condannato ZZ ES Penale Sent. Sez. 5 Num. 20110 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 10/03/2026 2 e IN FR per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “Office Supplies s.r.l.”, fallita il 31 luglio 2018. Secondo la Corte di appello, ZZ ES e IN FR – nella qualità di amministratori della società, dal 30 novembre 2017 al 22 marzo 2018 il primo e da quest’ultima data al fallimento il secondo – avrebbero sottratto o distrutto le scritture contabili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso di ZZ ES si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata «a fare proprie le determinazioni del giudice di primo grado». Il ricorrente contesta la sussistenza del dolo specifico, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fatto conseguire la responsabilità dell’imputato dal mero dato oggettivo della sottrazione delle scritture contabili. Al riguardo, evidenzia che l’imputato, al momento del fallimento, non era più amministratore della società, essendo cessato dalla carica da svariati mesi, e che non aveva ricevuto «alcuna domanda di consegna o deposito delle scritture contabili … dalla procedura fallimentare». 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe attribuito al ZZ la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale sulla base della sola qualifica formale di amministratore di diritto, senza accertare se egli avesse avuto una reale partecipazione alla gestione della società e la consapevolezza dello stato delle scritture contabili. Avrebbe ritenuto sufficiente la violazione astratta degli obblighi di vigilanza, omettendo di verificare l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato delle condotte ascrivibili all’amministratore di fatto, attribuendogli così una sorta di responsabilità da posizione. 4. Il ricorso di IN FR si compone di quattro motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe desunto il dolo «automaticamente», «senza approfondire se, in relazione alla posizione peculiare 3 del ricorrente, non potesse invece configurarsi una semplice omissione nella tenuta o conservazione dei libri, riconducibile al paradigma della bancarotta semplice documentale». La motivazione si risolverebbe in un’affermazione apodittica di responsabilità, non avendo la Corte di appello spiegato perché la condotta di un mero amministratore di diritto – subentrato negli ultimi mesi di vita della società, quando questa non era più operativa ed era già in una condizione di irreversibile dissesto – dovrebbe necessariamente essere inquadrata nella bancarotta fraudolenta e non in quella colposa. 4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 27 Cost., 43 cod. pen. e 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello avrebbe tratto dal fatto che l’imputato era una «testa di legno» conseguenze automatiche sul piano dell’elemento soggettivo, senza effettuare un’adeguata verifica in ordine all’effettiva consapevolezza della sottrazione delle scritture contabili. 4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto ricorso in modo improprio alla categoria del dolo eventuale, per colmare l’assenza di prova del dolo specifico. 4.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente «individualizzato» la posizione di IN FR. Invero, «dopo aver ricostruito la vicenda societaria e la condotta di ZZ» avrebbe esteso «automaticamente, le medesime considerazioni alla figura di IN, trattando i due imputati in modo sostanzialmente indifferenziato». Eppure, i fatti avrebbero imposto una valutazione analitica e distinta, atteso che lo IN era subentrato in qualità di amministratore solo negli ultimi cinque mesi, quando la società non era più operativa. Egli, inoltre, non aveva ricevuto le scritture, non aveva avuto rapporti con il curatore e non aveva realizzato atti dispositivi. Questo «difetto di individualizzazione» renderebbe «fragile il giudizio di colpevolezza», che finirebbe per essere basato su «una sorta di contagio … derivante dalla posizione di altri». Secondo il ricorrente, la Corte di appello, se avesse correttamente distinto le diverse posizioni, si sarebbe quantomeno posta il problema di una possibile riqualificazione della condotta dell’imputato, «in termini di bancarotta semplice documentale». 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere accolti. 2. I motivi di entrambi i ricorsi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati. Risultano fondate, in particolare, le deduzioni con le quali i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte relativa all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato. La motivazione sul punto si presenta poco lineare e contiene delle affermazioni scarsamente compatibili con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello, in primo luogo, ha affermato che nella bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, «ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture». Sotto altro profilo, ha affermato che, nel caso in esame, sussisterebbe il dolo specifico, nonostante gli imputati non avessero avuto la finalità di attribuire un profitto agli amministratori di fatto né quella di recare un pregiudizio ai creditori (o quantomeno queste non sarebbero state le loro principali finalità). Si potrebbe, invero, far ricorso alla figura del dolo eventuale, che potrebbe sorreggere il dolo specifico. Quanto alla prima affermazione, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la mera qualifica di amministratore formale non determina, di per sé, la sicura responsabilità per il delitto di bancarotta documentale, atteso che nei confronti del “prestanome” non può configurarsi una mera responsabilità da posizione, che si porrebbe in contrasto con il principio della responsabilità personale. E, invero, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno» (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, [...], Rv. 257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, [...], Rv. 271754). 5 Le restanti affermazioni della Corte di appello si pongono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in ordine all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. L’art. 322, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 114 del 219 (corrispondente al “vecchio” art. 216 legge fall.) prevede due ipotesi di bancarotta, che si distinguono sia nell’elemento soggettivo, richiedendo l’una il dolo specifico e l’altra il dolo generico, sia nell’elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che le scritture siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’impresa. L’elemento soggettivo della prima fattispecie è costituito dal dolo specifico, costituito dallo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori». L’elemento soggettivo della seconda è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto integrata quella specifica, in considerazione del fatto che «le scritture contabili della società, sicuramente esistenti, non sono pervenute al curatore fallimentare». Ebbene, l’elemento soggettivo di tale fattispecie è costituito dal dolo specifico, configurato dallo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, [...], Rv. 263242). Il giudizio di responsabilità in ordine a tale fattispecie, pertanto, richiede il necessario accertamento di una di tali finalità. La Corte di appello, invece, in maniera poco lineare, ha fatto riferimento a una non meglio precisata figura di dolo eventuale, che potrebbe sorreggere il dolo specifico. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso, il 10 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CI RO CA
udita la relazione svolta dal Consigliere EL CI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2025 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato – rideterminando il trattamento sanzionatorio – la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva condannato ZZ ES Penale Sent. Sez. 5 Num. 20110 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 10/03/2026 2 e IN FR per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “Office Supplies s.r.l.”, fallita il 31 luglio 2018. Secondo la Corte di appello, ZZ ES e IN FR – nella qualità di amministratori della società, dal 30 novembre 2017 al 22 marzo 2018 il primo e da quest’ultima data al fallimento il secondo – avrebbero sottratto o distrutto le scritture contabili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso di ZZ ES si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe limitata «a fare proprie le determinazioni del giudice di primo grado». Il ricorrente contesta la sussistenza del dolo specifico, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fatto conseguire la responsabilità dell’imputato dal mero dato oggettivo della sottrazione delle scritture contabili. Al riguardo, evidenzia che l’imputato, al momento del fallimento, non era più amministratore della società, essendo cessato dalla carica da svariati mesi, e che non aveva ricevuto «alcuna domanda di consegna o deposito delle scritture contabili … dalla procedura fallimentare». 3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe attribuito al ZZ la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale sulla base della sola qualifica formale di amministratore di diritto, senza accertare se egli avesse avuto una reale partecipazione alla gestione della società e la consapevolezza dello stato delle scritture contabili. Avrebbe ritenuto sufficiente la violazione astratta degli obblighi di vigilanza, omettendo di verificare l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato delle condotte ascrivibili all’amministratore di fatto, attribuendogli così una sorta di responsabilità da posizione. 4. Il ricorso di IN FR si compone di quattro motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe desunto il dolo «automaticamente», «senza approfondire se, in relazione alla posizione peculiare 3 del ricorrente, non potesse invece configurarsi una semplice omissione nella tenuta o conservazione dei libri, riconducibile al paradigma della bancarotta semplice documentale». La motivazione si risolverebbe in un’affermazione apodittica di responsabilità, non avendo la Corte di appello spiegato perché la condotta di un mero amministratore di diritto – subentrato negli ultimi mesi di vita della società, quando questa non era più operativa ed era già in una condizione di irreversibile dissesto – dovrebbe necessariamente essere inquadrata nella bancarotta fraudolenta e non in quella colposa. 4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 27 Cost., 43 cod. pen. e 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello avrebbe tratto dal fatto che l’imputato era una «testa di legno» conseguenze automatiche sul piano dell’elemento soggettivo, senza effettuare un’adeguata verifica in ordine all’effettiva consapevolezza della sottrazione delle scritture contabili. 4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 216 legge fall. Sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto ricorso in modo improprio alla categoria del dolo eventuale, per colmare l’assenza di prova del dolo specifico. 4.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente «individualizzato» la posizione di IN FR. Invero, «dopo aver ricostruito la vicenda societaria e la condotta di ZZ» avrebbe esteso «automaticamente, le medesime considerazioni alla figura di IN, trattando i due imputati in modo sostanzialmente indifferenziato». Eppure, i fatti avrebbero imposto una valutazione analitica e distinta, atteso che lo IN era subentrato in qualità di amministratore solo negli ultimi cinque mesi, quando la società non era più operativa. Egli, inoltre, non aveva ricevuto le scritture, non aveva avuto rapporti con il curatore e non aveva realizzato atti dispositivi. Questo «difetto di individualizzazione» renderebbe «fragile il giudizio di colpevolezza», che finirebbe per essere basato su «una sorta di contagio … derivante dalla posizione di altri». Secondo il ricorrente, la Corte di appello, se avesse correttamente distinto le diverse posizioni, si sarebbe quantomeno posta il problema di una possibile riqualificazione della condotta dell’imputato, «in termini di bancarotta semplice documentale». 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere accolti. 2. I motivi di entrambi i ricorsi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati. Risultano fondate, in particolare, le deduzioni con le quali i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte relativa all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato. La motivazione sul punto si presenta poco lineare e contiene delle affermazioni scarsamente compatibili con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello, in primo luogo, ha affermato che nella bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, «ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture». Sotto altro profilo, ha affermato che, nel caso in esame, sussisterebbe il dolo specifico, nonostante gli imputati non avessero avuto la finalità di attribuire un profitto agli amministratori di fatto né quella di recare un pregiudizio ai creditori (o quantomeno queste non sarebbero state le loro principali finalità). Si potrebbe, invero, far ricorso alla figura del dolo eventuale, che potrebbe sorreggere il dolo specifico. Quanto alla prima affermazione, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la mera qualifica di amministratore formale non determina, di per sé, la sicura responsabilità per il delitto di bancarotta documentale, atteso che nei confronti del “prestanome” non può configurarsi una mera responsabilità da posizione, che si porrebbe in contrasto con il principio della responsabilità personale. E, invero, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno» (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, [...], Rv. 257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, [...], Rv. 271754). 5 Le restanti affermazioni della Corte di appello si pongono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in ordine all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. L’art. 322, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 114 del 219 (corrispondente al “vecchio” art. 216 legge fall.) prevede due ipotesi di bancarotta, che si distinguono sia nell’elemento soggettivo, richiedendo l’una il dolo specifico e l’altra il dolo generico, sia nell’elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che le scritture siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’impresa. L’elemento soggettivo della prima fattispecie è costituito dal dolo specifico, costituito dallo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori». L’elemento soggettivo della seconda è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto integrata quella specifica, in considerazione del fatto che «le scritture contabili della società, sicuramente esistenti, non sono pervenute al curatore fallimentare». Ebbene, l’elemento soggettivo di tale fattispecie è costituito dal dolo specifico, configurato dallo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, [...], Rv. 263242). Il giudizio di responsabilità in ordine a tale fattispecie, pertanto, richiede il necessario accertamento di una di tali finalità. La Corte di appello, invece, in maniera poco lineare, ha fatto riferimento a una non meglio precisata figura di dolo eventuale, che potrebbe sorreggere il dolo specifico. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso, il 10 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CI RO CA