Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di revisione di sentenza di patteggiamento, la parte civile già costituitasi nel precedente giudizio è legittimata a interloquire sull'ammissibilità della richiesta, essendole riconosciuta la possibilità di chiedere e ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2018, n. 6507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6507 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 06507-1 9 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2049/2018 -Presidente - ANNA PETRUZZELLIS -UP 05/12/2018 MASSIMO RICCIARELLI R.G.N. 50210/2017 ORLANDO VILLONI ANGELO CAPOZZI Relatore GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR GI RI BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore avv. Boldrini RA, difensore di parte civile non ricorrente Comune di Jesi e Provincia di Ancona, che ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si è riporta. I L RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila a seguito di istanza di revisione della sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 5.12.1995 dal Tribunale di Ancona, divenuta irrevocabile il 20.1.1996, proposta da PP MA AL OR in relazione ai reati di cui ai capi 1A)(artt. 110,112,314,323 cod. pen.), 2B)(artt. 110,112,81,61 n.2,7,11 cod. pen., 640 bis cod. pen.), 3D)(artt. 110,61 n. 7,319,320,321 cod. pen.),8L)(artt. 110,81,61 n. 7,319,319bis,320,321 cod. pen.),90) (artt. 110,81,61 n.7,317 cod. pen.), 10R)(artt. 110,61 n. 2 e 11 cod. pen., 2621 co. 1 n. 1 cod. civ.), 11S) (artt. 110,81,61 n.9,cod. pen., 223 in relazione all'art. 216 legge fallimentare), ha revocato parzialmente la decisione assolvendo l'istante dal reato di bancarotta fraudolenta perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta, rigettando nel resto l'istanza.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OR deducendo:
2.1. Inosservanza dell'art. 630 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione al rigetto della istanza di revisione riguardante il reato di truffa aggravata sub 2B). Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto ostativa la formula terminativa ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. della sentenza dibattimentale emessa nei confronti del BU. La parte civile aveva prodotto la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 2.10.2014, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con la quale CA LB EL AS, altro coimputato del RT, in accoglimento di istanza di revisione era stato assolto in via definitiva anche dal predetto reato di truffa aggravata perché il fatto non sussiste -· richiamandosi il contenuto della sentenza emessa in data 2.3.2004 dal G Tribunale di Ancona e quella di secondo grado della Corte di appello in data 5.4.2011 - il cui contenuto si pone in conflitto con la confermata condanna del ricorrente per il medesimo fatto-reato. In ogni caso, la Corte non poteva opporre alla istanza la formula terminativa della sentenza emessa nei confronti del coimputato non patteggiante, dovendo esaminare se i fatti accertati in quella sede fossero compatibili con le statuizioni della sentenza oggetto di istanza di revisione. 1 2.2. Inosservanza dell'art. 630 comam 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine al rigetto della istanza di revisione riguardante i reati contro la pubblica amministrazione di cui ai capi 1A),3D),8L) e 90) senza considerare i fatti diversamente accertati nella sentenza della Corte di appello di Ancona del 5.4.2011 che aveva assolto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il BU perché "il fatto non costituisce reato" dai reati di cui ai capi A) e D) ( identici a quelli sub 1A) e 3D) ascritti al ricorrente) negando la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio allo stesso BU. Erroneamente la Corte di merito ha affermato che i fatti sarebbero rimasti immutati, in quanto nella specie non si tratta di - una mera riqualificazione giuridica di determinate condotte, ma di una attività di apprezzamento di un fenomeno materiale complesso riguardante la ricostruzione dei poteri concretamente attribuiti al soggetto in relazione all'ufficio ricoperto e degli atti posti in essere.
2.3. Inosservanza degli artt. 178,446,630 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla incidenza della ritenuta insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta sulla formazione della volontà dell'imputato. La Corte di merito ha erroneamente escluso che l'assoluzione per l'intervenuto più grave reato di bancarotta fraudolenta per la revoca in sede civile della sentenza di - fallimento non potesse incidere sulla volontà dell'imputato di definire la propria posizione processuale con il rito della applicazione della pena, inducendo una causa di nullità-invalidità dell'accordo nella sua interezza. Tanto anche in considerazione degli standard di equità fissati dall'ordinamento C.E.D.U. e dalla Corte di Strasburgo in ordine alla equità del processo svoltosi con le forme di negoziazione della pena. Nella specie, la intervenuta revoca della sentenza di fallimento del CEMIMM non può essere ridotta ad un mero accadimento favorevole ma, al contrario, il riconoscimento di un errore giudiziario commesso inizialmente in sede civile che ha determinato a sua volta la fallace contestazione del reato di bancarotta, così determinando l'errore essenziale nella scelta processuale dell'allora imputato con le integrum del condannato. Я conseguenti decisioni ex art. 444 cod. proc. pen.. Ed al riconoscimento dell'errore giudiziario l'ordinamento fa conseguire la piena restitutio in 2 2.4. Erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. nella determinazione della pena base per il nuovo più grave reato ex art. 81 cod. pen. La Corte non ha rilevato la erronea qualificazione giuridica ex art. 314 cod. pen. dei fatti sub 1A) in relazione a quanto già affermato dal Tribunale di Ancona nella sentenza dibattimentale del 2.4.2004 nei confronti del BU in ordine ai reati di cui al capo A) nonché della già citata sentenza della Corte di appello di Campobasso in ordine alla natura dei contributi regionali quali "meri contributi erogati nella veste di socio".
2.5. Violazione degli artt. 597 e 630 cod. proc. pen. in relazione alla determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in misura identica a quello applicato nella sentenza oggetto di revisione. Erroneamente la Corte di appello ha confermato il medesimo aumento per la continuazione benchè il reato di peculato, divenuto riferimento per la pena base, non fosse più da ricomprendersi in tale computo, così realizzando una non consentita reformatio in pejus del giudicato quoad poenam.
2.6. Inosservanza dell'art. 541 cod. proc. pen. in relazione alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore del danneggiato non costituito parte civile nel giudizio di revisione (Provincia di Ancona) né individuabile con certezza negli atti processuali;
inosservanza dell'art. 541 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese processuali ad integrale carico dell'imputato nonostante l'accoglimento parziale della richiesta di revisione.
3. Con memoria nell'interesse della parte civile Provincia di Ancona si chiede il rigetto del proposto ricorso in relazione a tutti i reati contro la P.A. per i quali la parte si è costituita nel processo richiamando le precedenti analoghe decisioni assunte dalla Corte di legittimità in relazione agli identici motivi di ricorso proposti da AL SS, CA LB EL AS e dalle eredi di RA RR, coimputati 9 dell'attuale ricorrente, essendo stato escluso che la pronuncia di ✓ assoluzione del coimputato NO BU potesse costituire causa di revisione della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dei predetti. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Costituisce orientamento consolidato che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento (Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, K., Rv. 258997). Applicando correttamente tale criterio la Corte di merito ha escluso la necessaria valenza dimostrativa tale da consentire un immediato giudizio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. alla nuova prova documentale indicata dal ricorrente considerando che questa aveva portato solo ad un giudizio di insufficienza del quadro probatorio tale da inficiare le conclusioni peritali sulle risultanze contabili a carico dell'imputato, - pertanto assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen.. -L'allegazione della ulteriore sentenza - prodotta dalla parte civile - non può fondare la doglianza dovendosi misurare la legittimità della sentenza in rapporto a quanto dedotto dall'istante.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha del tutto correttamente escluso la revisione in relazione ai capi 1°),3D), 8L) e 90) della rubrica assumendo che l'esclusione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'ambito del procedimento a carico del coimputato BU non poteva essere considerata nuova prova ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., trattandosi esclusivamente di una diversa valutazione della natura giuridica della società CEMIM e delle funzioni svolte dal coimputato. 4 Deve essere ribadito quanto già condivisibilmente affermato da questa Corte nell'esaminare l'identico motivo proposto dal coimputato ST nella analoga procedura da questi proposta (Sez. 6 n. 15796/2014, ST): "E' pacifico, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, che l'ipotesi della revisione dovuta al c.d. 'conflitto teorico di giudicati', prevista dal già menzionato art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: di talché, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti come nella fattispecie è accaduto di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti;
mentre, ai fini che qui interessano, di contrasto di giudicati non si può parlare se i fatti posti a base delle due decisioni sono stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata una distinta interpretazione giuridica dai due diversi giudici (così, ex multis, Sez. 5, n. 3914/12 del 17/11/2011, Serafini e altri, Rv. 251718). Di tale regola di diritto la Corte di appello dell'Aquila ha fatto corretta applicazione, chiarendo, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, come nella sentenza assolutoria del coimputato BU i fatti oggetto di analisi fossero rimasti immutati, ma degli stessi i giudici che, procedendo nelle forme ordinarie, erano pervenuti alla soluzione del proscioglimento, avevano dato un significato, in termini strettamente giuridici, diverso da quello che era stato privilegiato dal Tribunale che, all'esito del procedimento speciale di applicazione di pena su richiesta, reputando corretta la qualificazione giudica che ai fatti era stato dato dalle parti 2 istanti, aveva ritenuto, proprio sulla base di quegli stessi fatti, che gli amministratori della società CE.MI.N. dovessero essere considerati incaricati di pubblico servizio;
e che, dunque, nei loro confronti e dei loro concorrenti, ben potessero ravvisarsi gli estremi degli elementi 9 costitutivi dei più delitti contro la pubblica amministrazione oggetto di addebito".
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, la verifica della volontà che dà luogo al patto ex art. 444 cod. proc. pen. attiene soltanto alla riconducibilità della relativa 5 determinazione all'imputato al quale si riferisce e nel cui interesse è comunque espressa. La Corte di appello ha, pertanto, del tutto correttamente escluso la incidenza della sopravvenienza costituita dal venir meno del presupposto del reato di bancarotta sulla volontà dell'imputato di accedere al rito del patteggiamento>>, osservando che la validità dell'accordo non può essere messa in dubbio dalla sopravvenienza di qualsiasi novità favorevole al condannato.
5. Il quarto motivo è genericamente proposto involgendo una sostanziale revisione della sentenza in ordine al reato di peculato non oggetto della istanza.
6. Il quinto motivo costituisce sostanziale censura di merito all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici determinandosi la misura dell'aumento per la continuazione a seguito della individuazione del reato più grave nel peculato.
7. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Anche in questo caso deve essere condiviso l'assunto espresso in caso analogo da Sez. 6 n. 15798 del 2014, RR secondo la quale "È consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale, una volta introdotta la fase del dibattimento I come nella fattispecie è - accaduto la parte civile già costituitasi nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, ben possa interloquire sull'ammissibilità della relativa richiesta (Sez. U, n. 624/02 del 26/09/2001, P.G. e P.C. in proc. Pisano, Rv. 220442). Nè conduce a differenti conclusioni la circostanza che, nel caso di specie, quella impugnata con la revisione sia una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., perché se è vero che i diritti delle parti civili connessi al risarcimento dei danni sono tutelabili in sede civile, alle stesse parti che si erano costituite nel giudizio speciale era stata data la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione, ed in relazione a tale condanna vi può essere successivamente un interesse ad interloquire sulla fondatezza o meno di G una impugnazione straordinaria, che è finalizzata ad ottenere la revoca della sentenza gravata. Quanto all'ultimo passaggio del ricorso formulato dal ricorrente, è sufficiente rilevare l'assoluta genericità della doglianza relativa alla violazione di legge prospettata in relazione alle liquidazioni delle spese processuali in favore delle costituite parti civili: e ciò tenuto conto che, in generale, le disposizioni di condanna a quelle spese sono 6 sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale, aspetti, questi, che sono stati censurati dal ricorrente in termini molto indeterminati (così, tra le molte, Sez. 1^, n. 21868 del 07/05/2008, Grillo e altro, Rv. 240421)".
8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere, inoltre, condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questa fase dalla parte civile Provincia di Ancona che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Provincia di Ancona, in questa fase, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso il 5.12.2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna PetruzzellisAngelo Capozzi лий DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 FEB 2019, IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO) AN EM Piera Esposito