Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17705
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Sentenza 12 dicembre 2002

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Ove la sentenza che accerta la contraffazione del marchio fissi, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, in essa contenuto, di distruzione del marchio, il giudicato promanante dalla sentenza copre tutto il risarcimento spettante al titolare dell'esclusiva violata, incluso quello derivante dalla continuazione del comportamento antigiuridico posto in essere dal contravventore e relativo a quel periodo, anteriore alla formazione del giudicato, che prende le mosse - anche nel caso in cui il procedimento si sia svolto in contumacia - fin dalla pubblicazione della sentenza provvisoriamente esecutiva, e non dalla notificazione della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17705
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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