Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
Ove la sentenza che accerta la contraffazione del marchio fissi, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, in essa contenuto, di distruzione del marchio, il giudicato promanante dalla sentenza copre tutto il risarcimento spettante al titolare dell'esclusiva violata, incluso quello derivante dalla continuazione del comportamento antigiuridico posto in essere dal contravventore e relativo a quel periodo, anteriore alla formazione del giudicato, che prende le mosse - anche nel caso in cui il procedimento si sia svolto in contumacia - fin dalla pubblicazione della sentenza provvisoriamente esecutiva, e non dalla notificazione della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17705 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso l'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO VILLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MULTI IMPORT SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso l'avvocato PATRIZIA ANTONELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN CARLO SPARNACCI, giusta procura in controricorso;
- controricorrente -
e
NEW STYLE SRL LEGALE RAPPRESENTANTE HI LL, FALLIMENTO NEW STYLE SRL IN PERSONA DEL CURATORE GRIGOLIN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 81/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 02/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Smedile che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del febbraio 1997 al Giudice della esecuzione presso il Tribunale di Parma HI NI e la srl Sport Line si opponevano alla esecuzione immobiliare promossa dalla srl MU OR che aveva azionato un credito di L. 820.000.000 derivante a suo dire da una statuizione della sentenza del Tribunale di Parma n. 691 del 1992. Tale sentenza, provvisoriamente esecutiva e quindi passata in giudicato per decorso del termine di impugnazione di cui all'art. 327 cpc, decidendo su una domanda di concorrenza sleale da contraffazione di marchio aveva tra l'altro stabilito a carico della convenuta, poi ricorrente in opposizione alla esecuzione di cui si è detto, una penale di L.
2.000.000 al giorno per la inottemperanza ai suoi provvedimenti.
Gli opponenti deducevano in particolare l'inesistenza del credito in questione. Sostenevano che la condanna alla predetta penale emessa nei confronti di una società di persone non poteva essere eseguita nei confronti dei soci della stessa e che comunque il preteso ritardo all'ordine di distruzione dei marchi contraffatti non si era verificato dal momento che i beni marcati erano sotto custodia e solo la presa visione della sentenza in questione ovvero la piena conoscenza della stessa avrebbe potuto far acquisire ai convenuti la consapevolezza del loro obbligo. Infine sostenevano che in ogni caso non si poteva far decorrere il termine di esecuzione dell'ordine dalla pubblicazione della sentenza e parimenti dell'obbligo di pagare la penale, ma solo dalla legale conoscenza dell'atto in questione in considerazione del fatto che essa opponente era rimasta contumace nel giudizio di contraffazione.
Alla opposizione resisteva la società creditrice.
Le stesse opponenti quindi avanzavano analoga opposizione avverso la esecuzione del credito di L. 148.000.000 proposta dalla stessa creditrice per identica causa ma relativamente ad altro periodo.
La MU OR resisteva anche a tale opposizione.
Il Tribunale di Parma accoglieva la opposizione riducendo il credito della MU OR a L.
2.000.000. Proponeva appello la MU OR. resisteva NI. Non si costituiva Sport Line. La Corte di Bologna accoglieva l'appello.
Il secondo giudice per quanto rileva in questa sede riteneva che il titolo posto a base della esecuzione era la citata sentenza del Tribunale, provvisoriamente esecutiva, che aveva accertato la concorrenza sleale e conseguentemente aveva ordinato la distruzione dei marchi e dei prodotti marcati ed aveva inflitto la condanna al pagamento della predetta penale per il caso che si fosse verificato ritardo nell'ottemperanza all'ordine di distruzione. Riteneva pertanto che il termine iniziale di decorrenza della penale fosse il giorno di pubblicazione della sentenza nel quale maturava l'obbligo di distruzione.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con tre motivi HI NI. Resiste la srl MU OR. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso il NI lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 66, comma secondo, della legge marchi (rd n. 929 del 1942) e dell'art. 2909 cc. Lamenta pure la motivazione insufficiente e contraddittoria sui relativi punti decisivi della controversia. Sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli effetti della statuizione del giudice della concorrenza sleale relativamente all'obbligo di pagare la penale dalla data di pubblicazione della sentenza. A tale errore la Corte di merito sarebbe pervenuta per avere male applicato il principio del giudicato, il quale nella specie non sarebbe applicabile giacché pacificamente il preteso comportamento illecito è successivo alla sentenza passata in giudicato. Ritiene pertanto che la condanna prevista dalla legge marchi non può essere applicata in modo automatico ma deve essere data previo accertamento della inottemperanza all'ordine del giudice della concorrenza. Tale inottemperanza nella specie non sussisterebbe perché l'unico ordine nascente dalla sentenza era quello di distruggere i marchi illeciti ed esso fu eseguito dopo che della sentenza si ebbe conoscenza. 2) Con il terzo motivo di ricorso NI lamenta la violazione degli artt. 133 e 292 cpc. Sostiene che nel nostro sistema gli effetti della sentenza, ancorché si tratti come nel caso di specie, di sentenza provvisoriamente esecutiva, decorrono dalla effettiva conoscenza della stessa da parte del soggetto obbligato ai comportamenti in essa previsti e mai dalla pubblicazione. 3) I due motivi sono connessi e vanno pertanto esaminati insieme.
Osserva il collegio che la costruzione del ricorrente emergente dall'esame dei sintetizzati motivi, secondo la quale solo la OR Line avrebbe potuto ottemperare all'ordine di distruggere e peraltro solo dal momento in cui avesse avuto conoscenza effettiva dell'ordine in questione tende a togliere fondamento alla pretesa di esecuzione del credito da penale. Essa poggia su di un equivoco. La previsione dell'art. 66 della legge marchi, comma secondo, che rispecchia quella analoga dell'art. 86 della legge inv. (rd n. 1127 del 1939), prevede una condanna in futurum per ogni violazione o inosservanza o ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza che ha accertato l'illecito brevettuale.
La sentenza che provvede al risarcimento dei danni può anzitutto, se ve ne è richiesta della parte interessata, fissare la liquidazione del danno in una somma globale. Ciò vuol dire, come la dottrina ha notato, che il problema della valutazione del lucro cessante da parte di chi ha subito l'illecito brevettuale può essere risolto dal giudice, anche alla stregua del criterio di cui all'art. 1226 cc. con la determinazione di una somma globale.
La legge quindi rafforza la funzione diseincentivante la prosecuzione dell'illecito mediante un meccanismo astrattamente capace di togliere ad esso ogni utilità di mercato giacché consente al giudice, sempre su richiesta della parte lesa, di fissare una somma determinata a carico dell'autore dell'illecito per ogni giorno che questi ritarda la esecuzione dei provvedimenti presi dalla sentenza per l'appunto allo scopo di togliere dal mercato la confusione distorsiva della correttezza commerciale. Pertanto la sentenza che accerta illecito e determina il risarcimento del danno, per la eventualità che provvedimenti che era stessa dispone allo scopo di completare il ripristino dell'ordine giudico violato vengano ritardati, prevede da subito un meccanismo sanzionatorio di progressiva pesantezza economica.
Da tutto ciò, a parere del collegio, si deduce che fonte della penale è lo stesso giudicato, che si forma sull'accertamento dell'illecito e sul diritto al risarcimento del danno in capo al titolare della esclusiva violata, come, sia pure sinteticamente, la sentenza impugnata ha ritenuto cennando all'art. 2909 cc. A sua volta l'illecito può nascere dalla continuazione del comportamento in questione anche prima che il giudicato si formi, e per effetto di una proibizione impartita dal giudice con provvedimento provvisorio oppure con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Pertanto la Corte di merito, disponendo per il futuro, ha inflitto la pena per l'eventuale ulteriore illecito costituito da un comportamento che avrebbe vanificato il ricorso alla funzione giudiziaria.
Gli effetti di cui si tratta non possono che nascere dal momento in cui sorge nel patrimonio di una parte processuale l'obbligo affermato dalla sentenza che gli ha dato torto. Il che vuol dire, nel caso che ne occupa, dal momento in cui la sentenza che provvisoriamente esecutiva viene pubblicata.
3a) Non si può ritenere, come pure sostiene il ricorrente, che tali effetti derivano dal momento della notificazione della sentenza. In questo modo infatti anzitutto si dimentica che alla sentenza occorre dare ottemperanza indipendentemente dalla esecuzione coattiva che la legge mette a disposizione del creditore di obblighi di fare. Non a caso infatti la legge al citato art. 66 rd n. 929 del 1942 stabilisce che la penale è data per ogni giorno di ritardo nella "esecuzione dei provvedimenti". Il diritto del creditore in questione è già accettato, come si è detto, ed il provvedimento è dato perché esso sia soddisfatto. La sentenza fa sorgere l'obbligo di eseguirlo sulla base del principio generale dell'art. 133 cpc che connette alla pubblicazione nella cancelleria del giudice il vigore del regime di conoscenza legale mentre la sua notificazione, contrariamente a ciò che il ricorrente sembra ritenere, ha la funzione di accelerare il meccanismo della impugnazione, non quella di rendere nota la sentenza.
3b) Neppure soccorre la tesi del ricorrente la considerazione dell'art. 292 cpc, che non a caso evita di includere la sentenza tra gli atti che debbono essere notificati al contumace. Detta norma fonda sulla intangibilità di taluni momenti del diritto di difesa, il quale è garantito anche nei confronti di chi ha compiuto la scelta di non partecipare al contraddittorio. Essa non riguarda l'esistenza della sentenza, la cui forza, una volta che un giudizio è iniziato, il contumace non può ignorare.
3c) Conclusivamente il giudicato promanante dalla sentenza che ha accertato l'illecito copre tutto il risarcimento spettante al danneggiato incluso quello che può derivare dalla sostanziale continuazione della condotta illecita che si può porre in esser anche omettendo di dare esecuzione ad una sentenza che invece costituisce titolo esecutivo. il ritardo nella distruzione dei prodotti marcati determina l'obbligo di eseguire la statuizione a tale eventualità predisposta.
4) Le doglianze innanzi sintetizzate sono dunque infondate nella parte in cui, allegando violazioni di legge, negano l'esistenza del titolo esecutivo azionato dalla odierna resistente. Sono infine inammissibili nella parte in cui pretendono di ridiscutere i fatti della causa. Il ricorso deve essere rigettato.
5) Con il secondo motivo di ricorso NI lamenta la violazione degli artt. 61 e 66 della legge machi, nonché dell'art. 1140 cc. Lamenta quindi la omessa considerazione del punto decisivo costituito dalla posizione del custode giudiziario dei beni in oggetto rispetto alla ottemperanza all'ordine di distruzione. Sostiene che il custode non poteva distruggere alcunché e che la OR invece effettuò tale operazioni appena ne ebbe la possibilità.
5a) Osserva il collegio che la sentenza impugnata ha esaminato il punto ed ha chiarito che l'obbligo di distruzione che gravava sulla Sport Line dalla pubblicazione della sentenza sarebbe stato perfettamente eseguibile ad onta del sequestro, essendo il sequestratario un collaboratore del giudice, tenuto ad uniformarsi alle sue disposizioni. Ciò che è mancato, dunque, è stato, come il giudice del merito ha accertato, il comportamento in tal senso da parte della Sport Line.
La motivazione non merita la censura di inadeguatezza essendo essa coerente con le premesse giuridiche adottate.
La residua doglianza di violazione di legge ripropone argomenti esaminati a proposito dei due primi motivi. La loro trattazione è pertanto assorbita ed il motivo è complessivamente infondato. 6) Il ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 209,34, oltre agli onorari che liquida in euro 8000,00.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002