Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ES EO, IA SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL BABUINO 193, presso lo studio dell'avvocato ISIDORO TOSCANO, che li difende unitamente all'avvocato MARINO SERRA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA RI IA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNG.RE MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CASTELLANI, difesa dagli avvocati MICHELE ARNONE, A, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2477/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 10/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato TOSCANO Isidoro, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.12.91 NA De SE e UI ER convennero in giudizio davanti al pretore di Bologna AR ON AN chiedendo che fosse condannata a rimuovere la costruzione in ferro e vetro plastificato che la stessa aveva realizzato un pozzo di luce di sua proprietà dove si affacciava una finestra del loro appartamento, in sostituzione di una preesistente piccola tettoia. La convenuta, costituitasi, contestava la domanda assumendo: che la preesistenza, all'acquisto dei coniugi De SE, della vecchia struttura, costituita da una tettoia in laminato plastico ondulato e da un divisorio di legno intrecciato, aveva comportato la creazione, a favore del fondo AN ed a carico di quello dei De SE, della servitù di mantenere la struttura a distanza illegale;
e che nessun aggravamento di tale servitù era intervenuto con la costruzione della nuova struttura in quanto, sia dal vecchio traliccio che dall'attuale vetrata, era sempre stata possibile la reciproca inspectio;
e l'accesso dalla porzione di cortiletto intercluso non era variato rispetto alla situazione precedente. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la condanna degli attori ad eseguire, a loro spese, la tinteggiatura degli intonaci e delle adiacenze interessate dal montaggio della canna fumaria nel cortile di sua proprietà.
Espletata C.T.U. ed escussi testi, il pretore, con sentenza 29.4.96 rigettava le domande di entrambe le parti e condannava gli attori al pagamento delle spese giudiziali.
Su impugnazione dei De SE il Tribunale di Bologna, con sentenza 10.11.99 rigettava l'appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Afferma il Tribunale, per quanto interessa il presente giudizio, che la nuova struttura, ad ante in profilati di metallo anodizzato coperta con pannelli in materiale plastico opaco, non ha ridotto l'areazione e la luce goduta dalla finestra dei ricorrenti, sita al 2 piano proprio dI fronte ad essa;
che la preesistenza (di oltre venti anni all'acquisto degli appellanti) del divisorio murato, a perfetta conoscenza dei De SE, escludeva la pretesa violazione delle distanze legali, peraltro neppure prese in considerazione nella loro originaria domanda;
che la porticina sita nel divisorio non era chiusa a chiave.
Escludeva, pertanto, il Tribunale, anche se non era risultata provata l'esistenza di un telo fisso fra la preesistente tettoia ed il divisorio, che la nuova struttura avesse caratteristiche tali da modificare radicalmente lo stato dei luoghi e, comunque, tali da creare, di per sè, i danni lamentati dagli appellanti. Quanto alla contestata condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, il Tribunale afferma che le doglianze non possono essere accolte considerato: il mancato esame da parte del pretore dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata tempestivamente dalla AN e verosimilmente fondata;
il carattere marginale della riconvenzionale, il cui rigetto è stato fatto, impropriamente, discendere dalla sua inammissibilità.
Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i coniugi De SE. Resiste con controricorso la AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
l) - la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 905 c. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. - per avere il Tribunale nell'affermare che la preesistenza all'acquisto, del divisorio (da oltre venti anni) già limitava la privacy dei ricorrenti, per cui non potevano di ciò lamentarsi, erroneamente non tenuto conto: A) che ulteriori limitazioni erano ad essi derivate dalle caratteristiche della nuova struttura realizzata e cioè dall'utilizzo dei vetri trasparenti, non installati in precedenza, e dall'uso della porta del divisorio, finalizzato in precedenza solo a consentire la pulizia dello spazio tra il divisorio e la proprietà dei ricorrenti, ed attualmente a permettere ai resistenti l'accesso alla parte del cavedio prima ad essi precluso, ed a consentire agli stesi di stendere i panni a ridosso della finestra dei ricorrenti;
B) che tali ulteriori limitazioni imponevano il rispetto delle distanze legali a salvaguardia della privacy dei ricorrenti;
2) - la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.. - per avere il Tribunale nel confermare la condanna alle spese del giudizio a carico dei ricorrenti decisa dal primo giudice, erroneamente non tenuto conto che, essendo i resistenti rimasti soccombenti sulla domanda riconvenzionale da essi proposta, le spese del giudizio andavano compensate fra le parti e che se mai, il carattere marginale della domanda riconvenzionale poteva solo influire sull'entità della compensazione.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, va rilevato che la dedotta violazione della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni e dalle vedute, non ha costituito oggetto di controversia nei giudizi di merito tant'è che di tali violazioni, come evidenziato dal Tribunale, non vi è fatto cenno nella citazione introduttiva, lamentandosi piuttosto dai ricorrenti la lesione della loro privacy in conseguenza della trasformazione operata dalla AN nel piccolo cortile di sua proprietà, con la sostituzione di una precedente tettoia fissa e della tramezzatura in legno, con una struttura ad ante in profilati di metallo anodizzato, ricurvi nella parte superiore, ricoperti da materiale plastico opaco.
Il Tribunale, tuttavia, pur rilevando implicitamente l'inammissibilità della censura sotto tale profilo ne ha, comunque, affermato l'infondatezza, con il rilevare che la preesistenza della precedente struttura escludeva la violazione delle distanze legali, affermazione da intendersi nel senso che il decorso dei venti anni dalla posa in opera dell'originaria struttura aveva ormai fatto acquisire alla AN il diritto a mantenere la costruzione a quella distanza che, come ammesso dalla stessa resistente, era inferiore alla legale e, che, conseguentemente aveva comportato l'asservimento del fondo dei ricorrenti a vantaggio del fondo della AN.
La censura proposta, quindi, come si desume dalla parte del contenuto ammissibile del motivo in esame, s'incentra sull'aggravamento o meno del menzionato asservimento, determinato dalla trasformazione della struttura originaria, e comporta, quindi, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, trattandosi di verificare la concreta incidenza che la trasformazione ha determinato sull'onere gravante sul fondo dei ricorrenti (v. 2327/95). Sul punto il Tribunale, con motivazione corretta, richiamandosi alle risultanze della C.T.U., alle fotografie e planimetrie ad essa allegate, nonché alle testimonianze GH e LU, ha escluso che il suddetto aggravamento si sia verificato, mettendo in evidenza come la struttura posta in opera dalla AN non abbia ridotto ne' la luce, ne' l'aria goduta dalla finestra dei ricorrenti, che al secondo piano, affaccia nel cortile di cui è causa;
aria e luce, viceversa, ridottasi a danno della AN.
Quanto al dedotto aggravamento della violazione della privacy, il Tribunale implicitamente la esclude affermando che le caratteristiche della nuova struttura di cui evidenzia la posa in opera di pannelli opachi (in contrasto con quanto asserito da controparte) non sono tali da modificare radicalmente lo stato dei luoghi e, quindi, tali da imporre un sacrificio della privacy sostanzialmente diverso da quello originario;
e ciò anche con riferimento all'accesso alla parte interclusa del cortile, ben possibile anche in precedenza per l'esistenza della porticina nel divisorio dotata di chiave lasciata nella toppa e, quindi, nella disponibilità della AN. Il motivo va, perciò, respinto.
Anche il secondo motivo è infondato, sia perché la decisione di compensare le spese del giudizio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito;
sia perché, nella specie, la motivazione di rigetto della mancata compensazione delle spese non è illogica. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Segue alla soccombenza la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della AN, spese che liquida in euro 80,00 oltre euro 800,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004