Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2006, n. 7635
CASS
Sentenza 16 novembre 2006

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È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata. (La Corte ha altresì precisato che il principio affermato può essere derogato solo in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un'offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta).

Commentari4

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    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 26 febbraio 2023

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  • 4| Filodiritto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2006, n. 7635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7635
Data del deposito : 16 novembre 2006

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