Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata. (La Corte ha altresì precisato che il principio affermato può essere derogato solo in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un'offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta).
Commentari • 4
- 1. La legittima difesa nel reato di rissaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 26 febbraio 2023
La Corte di Cassazione, all'interno della recentissima ordinanza n. 3462 del 2 dicembre 2022 (depositata in data 26 gennaio 2023), si è occupata di un tema delicato nella prassi, ossia quello relativo all'applicabilità, o meno, della scriminante della legittima difesa (art. 52 del c.p.) nel reato di rissa (art. 588 del c.p.). Sulla scia di una granitica posizione della giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha ivi riconfermato la non applicabilità della causa di giustificazione in esame da parte di uno dei corrissanti coinvolto in una rissa: ciò in quanto mancherebbe la necessità della difesa tipica della scriminante della legittima difesa. Al fine di comprendere …
Leggi di più… - 2. Vos Thalassa: opporsi al respingimento in Libia non è reato (Cass. 15869/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2022
L'obbligo di soccorso in mare è previsto da una norma di diritto internazionale consuetudinario generalmente riconosciuta vigente direttamente nell'ordinamento italiano in ragione dell'art. 10 Cost., comma 1. Si tratta di un obbligo funzionale alla tutela di diritti fondamentali di tutte le persone. Assumono rilievo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), aperta alla firma a Montego Bay il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, ratificata con L. 2 dicembre 1994, n. 689, che, all'art. 98, comma 1, prevede che il comandante della nave deve prestare soccorso "a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita quanto più velocemente possibile", nei …
Leggi di più… - 3. Legittima difesa, processo civile, rilevanza, differenze rispetto al processo penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2009
- 4. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 17 marzo 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2006, n. 7635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7635 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 16/11/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1987
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 28893/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Di Peri Giuseppe, l'8.7.2005, difensore di:
AI RE, nato a [...] il [...];
AI NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 maggio 2005;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I germani DO RE e DO NZ erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Termini Imerese - sezione distaccata di Corleone, del reato di rissa aggravata, ai sensi dell'art. 588 c.p., comma 2, in ordine ad un episodio avvenuto il 6.9.2001.
Nel corso del giudizio, veniva loro addebitato, con contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p., anche analogo episodio verificatosi il giorno precedente.
Con sentenza del 25 febbraio 2004, il Tribunale, in composizione monocratica, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto in ordine all'episodio del 6.9.2001, con formula perché il fatto non sussiste, e li condannava invece, in ordine all'episodio oggetto di contestazione suppletiva, alla pena di Euro trecento ciascuno, previo riconoscimento ad entrambi delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore degli imputati e, in via incidentale, dal P.M. in ordine all'entità della pena, la Corte d'Appello di Palermo confermava l'impugnata decisione. Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e) in relazione all'art. 588 c.p., artt. 192 e
546 c.p.p.. Deduce, in particolare, che i giudici di appello non avevano considerato quanto dedotto in sede di gravame, cioè che fossero stati proprio gli imputati DO ad essere aggrediti da RI OS con un bastone, causando agli stessi lesioni personali;
e che sia stato dato credito alle dichiarazioni dello stesso RI, nonostante la stranezza del fatto che egli si fosse recato in ospedale soltanto il giorno successivo alla presunta rissa, che, in realtà, non era stata tale, trattandosi di unilaterale aggressione da parte sua.
Il secondo motivo eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.52 c.p. sul rilievo che, in relazione alle anzidette modalità del fatto, ricorrevano nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'esimente della legittima difesa.
Il terzo motivo eccepisce nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 516, 517, 518, 521 e 522 c.p.p., in ragione del mancato rilievo del difetto di contestazione relativamente all'episodio del 5.9.2001. Tale episodio sostanziava, invero, un fatto nuovo che, come tale, avrebbe dovuto essere contestato separatamente con l'esercizio di una nuova azione penale.
In proposito, la Corte non aveva rilevato l'erroneità dell'argomento dei primi giudici che avevano ritenuto che, nella fattispecie, si trattava di reato concorrente suscettibile di contestazione suppletiva. Sussisteva, pertanto, la violazione delle richiamate disposizioni processuali relative alle modalità di contestazione in udienza.
Il quarto motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 62 bis, 69 c.p., art. 62 c.p., n. 2 e art. 133 c.p.. Lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, che avrebbe consentito di mitigare ulteriormente la sanzione, ragguagliandola al minimo edittale.
2. - Nella griglia delle censure dedotte, un rilievo certamente pregiudiziale, tale da richiederne l'esame preliminare, assume quella contenuta nel terzo motivo, che contesta la legittimità della contestazione suppletiva riguardante il fatto di rissa per il quale è stata poi affermata la responsabilità degli imputati. La censura è priva di fondamento, a parte il pur evidente profilo d'inammissibilità che la connota, consistendo, in gran parte, nella mera riproposizione di questione di rito già sollevata in sede di gravame, priva di analisi critica delle ragioni giuridiche in forza delle quali il giudice di appello ha ritenuto di doverla rigettare. Tali ragioni sono, ad ogni modo, giuridicamente ineccepibili, nella parte in cui sostengono la riconducibilità della fattispecie processuale in esame all'ambito di previsione dell'art. 517 c.p.p., o meglio dell'art. 12 c.p.p., lett. b) (azione delittuosa diversa, avvinta a quella oggetto di giudizio da medesimo disegno criminoso), a sua volta richiamato dalla prima norma processuale come ipotesi di reato concorrente suscettivo di contestazione suppletiva in udienza. Nulla quaestio, dunque, sulla piena ritualità dell'addebito ulteriore in relazione al quale è stata, poi, riconosciuta la colpevolezza degli imputati.
Venendo, ora, all'esame delle altre censure, si osserva che quella espressa dal primo motivo, che dubita dell'esistenza del reato di rissa, è destituita di fondamento, posto che, con motivazione immune da incongruenze od errori di sorta, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti, nella fattispecie considerata, i presupposti del reato in questione.
Involgono questioni squisitamente di merito i rilievi che, sub specie del vizio motivazionale e della violazione di legge, tentano di veicolare nel processo una ricostruzione della vicenda alternativa rispetto a quella, argomentatamente, ritenuta dai giudici di merito, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei fatti. Pure inammissibile è il secondo motivo che censura il mancato riconoscimento degli estremi dell'esimente della legittima difesa. Ineccepibile, in proposito, è l'affermazione della Corte territoriale in merito all'ordinaria inapplicabilità al reato di rissa della scriminante in questione, proprio in quanto i corrissanti sono, normalmente, animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata (in tal senso, Cass. sez. 1^, 14.12.1991, n. 710, rv. 192791). Principio, questo, che può conoscere una deroga solo in situazioni eccezionali, ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta (cfr. Cass. cit).
Ipotesi che, con motivato apprezzamento di merito, il giudice di appello ha ritenuto di poter escludere nel caso di specie. Identico schema argomentativo richiede il quarto motivo, afferente al mancato riconoscimento della provocazione.
Ancora una volta, infatti, la doglianza è inammissibile in quanto involge questione squisitamente di merito che trova compiuta e corretta risposta nella motivazione censurata. Ed analogamente a quanto statuito per la reclamata esimente della legittima difesa, anche la provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata - senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa - da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo (così, Cass. sez. 5^, 17.19.2005, n. 43382 rv. 232455). Situazione questa che il giudice del gravame non ha, plausibilmente, ravvisato nella fattispecie esaminata, argomentando, inoltre, che non può invocare la provocazione chi versi egli stesso in stato di illiceità per avere preso parte ad un litigio in cui entrambi i contendenti si siano, vicendevolmente, offesi e percossi. 3. - Per tutto quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007