Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2015, n. 32673
CASS
Sentenza 16 giugno 2015

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Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, dovendo invece escludersi il reato quando il fatto sia diverso da quello accertato soltanto per modalità secondarie della sua realizzazione, che non ne modificano l'aspetto strutturale e non incidono sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (Fattispecie relativa ad una denuncia per detenzione di stupefacenti a carico di un solo soggetto, che dinanzi al giudice aveva ammesso le proprie responsabilità a titolo di concorso; in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di condanna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2015, n. 32673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32673
    Data del deposito : 16 giugno 2015

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