Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente ed abbia quindi accettato il giudizio in sua assenza, non dà luogo a contumacia, ma ad una mera assenza, sicché non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito, con estratto, della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2006, n. 24573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24573 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 12/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1732
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 038854/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CR SQ OS N. IL 06/01/1973;
avverso ORDINANZA del 19/07/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Iannelli Mario che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 19/7/2005 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata da De ZO AL RO in relazione alla sentenza di condanna 6/2/2004, non ritenendo condivisibile l'assunto di quest'ultimo circa la non esecutività della sentenza perché non notificatogli l'estratto contumaciale, pur essendo egli rimasto assente per rinuncia a comparire nel giudizio di appello. Il Tribunale, ricordate le differenze tra la situazione di contumacia e la situazione di assenza in giudizio dell'imputato, ha sottolineato come l'imputato che acconsenta alla celebrazione del giudizio in sua assenza non debba essere dichiarato contumace e come in tal caso non sia dovuta la notificazione per estratto della sentenza emessa. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il De ZI deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla normativa di cui all'art. 420 quater c.p.p. Il ricorrente ha sottolineato come il Tribunale avesse operato una lettura della norma sostanzialmente modellata sulla disciplina abrogata, altresì ponendosi in antitesi con le ammonizioni della Corte Europea che il legislatore aveva inteso accogliere con la adottata modifica legislativa;
ha in particolare rilevato come il consenso dell'imputato alla celebrazione in sua assenza del giudizio (o, se detenuto, il rifiuto a comparire) elimini la problematica degli avvisi e del legittimo impedimento ma non la dichiarazione di contumacia che deve quindi essere pronunciata con ogni conseguenza di legge.
Il ricorso non merita accoglimento.
Come congruamente osservato dal P.G. requirente presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte, pienamente condivise dal Collegio, l'art. 420 quinquies c.p.p., comma 1, ha carattere di norma speciale rispetto a quella di cui al precedente art. 420 quater c.p.p., e, conseguentemente, prevale su quest'ultima allorché - come nella specie - l'imputato detenuto abbia rinunciato ad essere presente all'udienza, accettando il giudizio in sua assenza. In casi siffatti, essendo la sua mancata comparizione dovuta ad una precisa determinazione volitiva dettata da una libera scelta, non può parlarsi di contumacia ma di "assenza", come peraltro fatto palese dal testo e dalla rubrica del citato art. 420 quinquies c.p.p. che menzionano appunto tale termine, equiparata alla effettiva presenza in udienza ai fini della efficacia della lettura del dispositivo quale mezzo di conoscenza della sentenza: ne consegue che non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza come previsto per la sentenza contumaciale (cfr. Cass. sent. n. 34979/2003). Alla stregua di quanto sopra precisato va quindi condivisa la statuizione del Tribunale di Napoli in ordine alla esecutività - contestata dal ricorrente - della sentenza 6/2/2004 confermata dalla sentenza 20/12/2004 della Corte di Appello di Napoli. Ove poi da parte dell'imputato si sia inteso con l'incidente di esecuzione de quo contestare la legittimità della procedura adottata in sede di cognizione, assumendosi che nel caso di specie si sarebbe dovuto procedere in contumacia e non in assenza dell'imputato (con ogni conseguenza in punto di notifica della sentenza emessa a conclusione del giudizio), deve sottolinearsi come davanti al Giudice dell'esecuzione non possano proporsi questioni che attengono alla ritualità delle procedure seguite in fase cognitiva ma possano solo avanzarsi questioni attinenti alla valida formazione del titolo esecutivo (esistenza e definitività del provvedimento).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente De ZI AL RO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006