Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11817 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
ه 72592 REPUBBLICA ITALIANA M A T E R I A N . 1 T A L 3 O A B 1 B . N L 5 . . I . E E N L / S D R 8 8 I S D 9 P 2 6 A 1 . 4 . E N R A S T E E E G I T Z O N R I S E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto T R I B U T A R I A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 11.DD.: sepensione ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: for eventi sismici 18 17/02 Enrico PAPA Presidente R.G.N. 23475/0 Cron.29426 Dott. Vittorio Glaco Dott. Vittorio Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud.20/02/02 Rel. Consigliere C.C. MELONCELLI - Consigliere Dott. Achille CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 72592 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
GALLI ADELMO;
- intimato avverso la sentenza n. 424/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il 2002 tributaria 935 16/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. A -2- Svolgimento del processo Galli Adelmo, residente in un Comune colpito da eventi sismici nel maggio del 1984, detraeva dal * proprio imponibile il dovuto a titolo di Irpef, quale imposta sospesa ai sensi della 1. n. 363/84. L'Ufficio, in sede di liquidazione, iscriveva a ruolo la maggiore imposta Irpef, dopo aver calcolato l'imponibile senza detrazioni. Proponeva ricorso il Galli e l'adita Commissione Tributaria di primo grado di Perugia, con sentenza n. 229/96, lo accoglieva, affermando che ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, della 1. n. 46/ 1986, le somme relative alla sospensione delle imposte dirette dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. n. 13 quinquies del D.L. n. 159/1984, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor, così ritenendo la parziale illegittimità dell'iscrizione a ruolo in questione. A seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con la sentenza in esame, confermava detta decisione. Propone ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, l'Ufficio; non ha svolto attività di- fensiva l'intimato, mentre il P.M., vertendosi in tema di procedura camerale, ha depositato conclu- sioni scritte ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. n. 133/99; dell'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 791/85; dell'art. 13, 1° comma, della 1. n. 449/97; dell'art. 10 della 1. n. 46/86; dell'art. 2 del D.P.R. 597/73 nonché del D.L. n. 202/89, per non avere la Commissione di secondo grado ritenuto che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile, per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Il ricorso non merita accoglimento. Infatti, è da osservarsi che, come per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. nn. 4945/2000; 10338/2001, ed altre ancora), pienamente condivisibile anche in relazione alla cir- ぐ costanza della non prospettazione da parte del ricorrente di nuovi profili problematici da indurre ad un ripensamento della questione, in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986 n. 46 – il - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor - in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ri- determinazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provve- dere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. I M T R A E A 3 A B 1 . N 1 T . A I S E S N D E I S E D E L T N E . . P D R 2 . A 6 G E I 4 R / / R S 1 T 9 A I 8 Z 6 O E N In Roma, il 20-2-2002 T R R I T U B T A R I A Il Presidente L'estensore beco IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi . .....-6. AGO 2002.. IL CANCELLIERE C1 Innocence Battista