Sentenza 26 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' 02809 /0 1 REPUBBLICA NOME DE ROPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 22100/98 - Consigliere Cron. 5802 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 15/12/00 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 26 FEB. 2001 BROCCARDO SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI LUISA, rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA LANDI FERDINANDO, giusta delega in atti%;B - ricorrente
contro
NAIF ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato * 2000 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 5481 -1- delega in atti;
- controricorrente -
- avverso la sentenza n. 87/97 del Tribunale di VICENZA, depositata il 11/12/97 R.G.N. 84/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ; -2- E } r.g.n. 22100/98 ud. 15 dicembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 3.7.1996 presso la Cancelleria del Tribunale di Vicenza, BR LV proponeva appello avverso la sentenza n. 245/1995, pronunciata in data 6.10/10.11.1995 dal PR di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, che aveva respinto il ricorso da esso appellante presentato per ottenere l'accertamento della sussistenza della malattia professionale, costituita da ipoacusia tecnopatica, contratta lavorando presso la ditta Lanerossi di Schio e la condanna dell'INAIL all'erogazione della relativa rendita in misura corrispondente al suo grado di invalidità. Il PR fondava l'impugnata decisione sulle risultanze dell'espletata C.T.U., che, alla luce degli esami ed accertamenti specialistici eseguiti sulla persona del ricorrente, aveva escluso la natura tecnopatica della modesta ipoacusia riscontrata nell'interessato. A sostegno del gravame, l'appellante, con il primo articolato motivo, deduceva, innanzitutto, l'esistenza di vizi procedurali comportanti la violazione delle garanzie del contraddittorio, sia durante lo svolgimento della consulenza, sia nella fase successiva. Inoltre con il secondo motivo d'appello il BR lamentava 3 che la decisione pretorile era affetta da vizio logico-giuridico, in quanto il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che le conclusioni della C.T.U. non avevano formato oggetto di alcuna contestazione da parte di esso appellante, laddove, al contrario, non vi era prova che il suo difensore avesse rinunciato a formularle all'udienza di discussione e che il PR avesse autorizzato osservazioni scritte in proposito. L'appellante chiedeva, pertanto, che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, previo espletamento di nuova C.T.U. medica, venisse accertato il suo buon diritto all'erogazione della rendita da malattia professionale, in misura corrispondente al suo grado di invalidità, con condanna dell'I.N.A.I.L. alla relativa prestazione. Costituendosi in giudizio, con memoria difensiva depositata il 24.3.1997, l'I.N.A.I.L. resisteva al proposto gravame, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto e concludendo per il rigetto del gravame. Il tribunale di Vicenza, con sentenza del 7 novembre - 18 dicembre 1998, rigettava l'appello. Avverso tale pronuncia, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il BR con un unico motivo di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole 4 dell'omessa istruttoria e mancata valutazione di quella in atti;
dell'omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; dell'erronea ed omessa valutazione delle prove e dell'esito della CTU. In particolare il ricorrente deduce che non si può, sotto un profilo di merito, non tener conto del fatto che la CTU non ha eseguito una audiometria automatica e che l'esame non si è svolto nel contraddittorio delle parti.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Va premesso che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una criterio logico che ha condotto il obiettiva deficienza del giudice di merito alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'indentificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili, comunque, la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma 1 05 solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta - esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una innammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che, come tale, è incensurabile, ma costituisce 10 strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso- l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte, cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, 6 in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
2.2. Con riferimento in particolare al caso di specie, deve considerarsi che la sentenza impugnata è rispettosa della struttura argomentativa tipica del giudizio avente ad oggetto l'accertamento di una malattia professionale. E' sussificiente rilevare che la difesa del ricorrente si limita a contrapporre la documentazione allegata al ricorso alle risultanze della c.t.u. e si duole della discrepanza tra l'una e le altre. Si tratta però di una critica meramente in fatto, che non tocca la sufficienza e non contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. B', inoltre, una critica generica, perché la difesa del ricorrente non specifica le ragioni che indurrebbero a ritenere la contraddittorietà della consulenza 7 medico legale con la documentazione suddetta. Analoga considerazione può svolgersi per il generico e breve cenno che la difesa del ricorrente fa all'asserita contestazione della c.t.u. nel giudizio di merito, contestazione che comunque non si è tradotta in rilievi fatti alla prima udienza di discussione successiva al deposito dell'elaborato peritale, così come riferisce la sentenza impugnata, senza che ciò sia in realtà posto in dubbio dal ricorrente. La censura poi secondo cui il c.t.u. non avrebbe eseguito l'esame di audiometria automatica è contraddetta dal puntuale rilievo contenuto nella sentenza, che dà conto del fatto che fu lo stesso BR a rifiutare di effettuare l'esame.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.
1. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (c. cost. n.134 del - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto 1994) prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni, non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
8 la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore 1 Wincenzo TrezzTrezza) (Giovanni Amorose) ісень Ученье fille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 26 FEB. 2001 I oggi, D A , O S O IL COLLABORATORE/ S A DCA L A M 0 L E T DI CANCELLERIA 1 3 R , O . 3 P B A T U 5 I S S R E D . P A R ' S N O A L I C T L S N 3 E G 7 O D - O P I 8 - S M A I 1 N D 1 E A E S D , E I O E G A R T T G O N S E E T I L S G T I E E R R A I L D L E O D 6