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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2026, n. 16204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16204 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso nr. 34789-2018 R.G. proposto da: ADORNO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'Avvocato OLINDO DI AN giusta procura speciale estesa in atti
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 16204 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: DELL'ORFANO LA Data pubblicazione: 25/05/2026 2 GESA AG 2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza n. 1694/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 16/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026 dalla Consigliera Relatrice Dott.ssa LA DELL'ORFANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1694/2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello proposto da DO AD avverso la sentenza n. 360/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2009 emesso da Gesa Ag 2 S.p.A. in liquidazione volontaria per conto del Comune di Agrigento. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l'avviso fosse stato notificato entro i termini previsti dalla legge, il procedimento notificatorio fosse regolare e la GE.S.A. S.p.A. avesse il potere di determinare le tariffe, in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale, respingendo inoltre l’eccezione di decadenza del potere impositivo e la richiesta di condanna al pagamento delle spese del primo grado. DO AD propone ricorso, affidato a otto motivi. La Concessionaria è rimasta intimata. Il ricorrente ha infine depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per motivazione 3 apparente, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di illustrare le critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado. 1.2. La doglianza va disattesa. 1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, il ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto e in fatto che avrebbero comunque giustificato la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza. 2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunciarsi su tutti i motivi di gravame, formulati dall’appellante, e di riportare la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto. 2.2. La doglianza va disattesa. 2.3. Dall’esame della sentenza impugnata, in primo luogo, emerge, nelle premesse «in fatto» della pronuncia, la compiuta, seppur concisa, esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa. 2.4. A seguire, occorre richiamare l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, 4 comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010). 2.5. Le questioni poste con il secondo motivo del ricorso in cassazione, che risultano non esaminate dai Giudici d’appello all’esito dell’esame dell’atto di gravame, ritualmente trascritto ed allegato al ricorso, vanno quindi esaminate per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità. 2.6. Nella specie, le questioni vanno risolte nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono. 2.7. In merito alla lamentata violazione della legge n. 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge n. 212/2000 «per omessa indicazione dell'avvio dei procedimenti ...(e)... dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni e del responsabile dei procedimenti stessi» si osserva che: a) l’art. 13 della legge n. 241/1990 espressamente esclude dal campo di applicazione delle norme contenute nel capo III, ove è contenuto l’art. 7 relativo alla comunicazione di avvio del procedimento, i procedimenti di imposizione tributaria (come la tassa rifiuti), e l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è stato escluso – salvo che non sia specificamente previsto ex lege e che non si verta di tributi armonizzati UE – da Cass. 5 SSUU nn. 24823/2015 e 21271/2025, alle quali interamente si fa rinvio;
b) emerge dall’esame dell’atto impositivo, allegato al ricorso, la rituale indicazione delle ulteriori informazioni («... il responsabile del procedimento per il Comune di Porto Empedocle è il Dott. Salvatore Alesci al quale potranno essere proposte eventuali istanze di accertamento con adesione o di riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
Il Funzionario responsabile del procedimento per la GE.S.A. AG2 S.p.A. è la- Dott. Concetta Assunta Mendola;
...il contribuente per qualsiasi informazione inerente il presente atto, potrà rivolgersi all'URP - SETTORE TRIBUTI di GESA AG2 SPA Piazza Trinacria - 92021 Aragona Zona Industriale, Edificio A.S.I., Telefono 0922 443011 - Fax 0922 443012. Gli orari di apertura al pubblico sono il Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, il Lunedi, Martedì, Giovedì ed il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il contribuente che si presenta presso gli sportelli della GE.S.A., dovrà produrre copia del proprio documento di identità e nell'ipotesi in cui sia delegato, da altro contribuente, apposita delega e copia del documento di identità del delegato... »). 2.8. Ciò comporta, inoltre, anche l’assorbimento del settimo motivo di ricorso con cui si ripropongono le suddette doglianze come violazione di norme di diritto. 3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2934, 2935, 2936, 2943 e 2948 n. 4 c.c. e 26 DPR n. 602 /1973 per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’eccezione di «prescrizione quinquennale» pur essendo stato notificato l'avviso di accertamento in data 14 gennaio 2016, «oltre il termine quinquennale previsto dalla legge (31 dicembre 2015)», erroneamente ritenendo che la consegna del plico all'ufficio postale interrompesse la prescrizione. 3.2. La doglianza è infondata. 3.3. Occorre preliminarmente evidenziare che, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, 6 al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass. nn. 33154/2023, 11555/2018). 3.4. Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione (Cass. nn. 21623/2015, n. 20153/2014, 15619/2014). 3.5. Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, essendosi così affermato che, con riferimento all’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitare l’indeterminata soggezione del contribuente ad essa (Cass. n. 16229/2022). 3.6. La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo. 3.7. Da tali premesse consegue che, solo una volta esauritasi la fase di accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola, assoggettata all'unico limite della prescrizione, ipotesi che non ricorre dunque nel caso in esame. 3.8. Ciò posto, i termini decadenziali di accertamento originariamente previsti dall’art. 71 d.lvo n. 507/1993 sono stati superati dal sopravvenire della disciplina generale ed uniforme della decadenza accertativa per i tributi locali ex art. 1 co. 161 l.296/06, secondo cui «gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 7 effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». 3.9. In materia di Tarsu, questa previsione va coordinata con l’art. 70 d.lvo 507/1993 cit., in base al quale «i soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. (…).
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia». 3.10. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, formatasi a composizione di un precedente contrasto, in tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;
nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (cfr. Cass. n. 19531/2022). 3.11. Nel caso in esame il ricorrente non ha in alcun modo dedotto di aver occupato l’immobile sin da data anteriore al 2009 e quindi, per l’annualità 2009, si deve ritenere che non vi sia stata occupazione in corso nel mese di gennaio, con conseguente decorrenza del termine di decadenza dall’anno successivo e non da quello corrente. 8 3.12. Nell’odierna fattispecie, in cui è stata contestata l’omessa e infedele denuncia (e l’omesso versamento del tributo) per l’anno 2009, la decadenza scadeva, pertanto, il 31.12.2015, e la notifica dell’avviso di accertamento impugnato risulta tempestiva, in quanto compiuta mediante spedizione effettuata il 27.12.2014, nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui alla norma indicata. 3.13. Occorre inoltre richiamare, in proposito, l’orientamento di legittimità, secondo cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, al che consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021). 4.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale respinto la censura, sollevata dal ricorrente, in merito al difetto di potere della Concessionaria relativamente alla determinazione delle applicate tariffe, basando la decisione su una deliberazione del Consiglio Comunale (n. 60 del 13 marzo 2015) che non era mai stata prodotta né citata dalla controparte, e lamentando in ogni caso che doveva ritenersi illegittima «la delega di un potere impositivo ad una s.p.a., come nel caso di specie, che delibera tramite consiglio di amministrazione, e che risponde solamente ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini ». 9 4.2. La censura è in parte qua inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. avendo il ricorrente omesso di trascrivere in parte qua e di produrre gli atti difensivi della parte appellata, con relativa indicazione della documentazione prodotta dalla medesima, non dando, quindi, alcun specifico conto del contenuto delle difese della Concessionaria innanzi al giudice del gravame. 4.3. È opportuno, peraltro, evidenziare che il cd. principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., anche in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. n. 21346/2024). 4.4. A seguire, si osserva, con riferimento alla dedotta «ratifica» delle tariffe già deliberate da una società d'ambito, ovvero da una società di diritto privato, di regola una S.p.A. o S.r.l., interamente partecipata da enti pubblici locali, costituita per gestire in forma associata servizi pubblici su un determinato ambito territoriale (tipicamente l’«ambito territoriale ottimale», come il servizio rifiuti), quale Gesa Ag 2 S.p.A., che tali soggetti, fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del d.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (condizione non verificatasi all'epoca dei fatti), non hanno il potere di determinazione della TIA (o della TARSU essendo tali tributi assimilabili secondo quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009), ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai Comuni interessati (cfr. decisione del C.G.A. n. 48 del 9 febbraio 2009; conf. sentenze TAR Sicilia Palermo n. 1669/2011, TAR Sicilia Catania n. 1761/2009). 4.5. La «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana» - ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 - «è determinata, 10 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6»; infatti il Ministro dell'ambiente - cui il cit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - «disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa»; conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, «sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». 4.6. È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implica la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d'ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell'emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6. 4.7. Finché non si verifichino tutte le condizioni normative, sopra ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle società d'ambito, queste ultime non possono, allora, che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai singoli Comuni ricompresi nell'A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale che, fino a quando non sia divenuto operativo il meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in via ordinaria. 4.8. Un atto dunque nullo, quale quello di approvazione delle tariffe rifiuti da parte di soggetto totalmente privo di potere, come nel caso in esame, non poteva essere oggetto di un successivo atto di ratifica da parte del Comune, in quanto occorreva una nuova deliberazione che 11 decidesse direttamente sulla materia (tariffe rifiuti), con efficacia propria e non come sanatoria retroattiva dell’atto nullo. 4.9. Nella Regione Sicilia (nella quale non si applica il TUEL se non recepito o richiamato dalla normativa regionale) la (dedotta ma non provata) ratifica da parte del Consiglio comunale non sarebbe stata, peraltro, comunque valida, essendo per legge competente, in punto determinazione delle tariffe, il Sindaco (cfr. Cass. n. 28050/2019) ovvero (se previsto dagli Statuti comunali, come a Palermo) la Giunta (cfr. Cass. n. 28675/2018), giammai il Consiglio. 4.10. Come inoltre posto in rilievo dalla giurisprudenza amministrativa citata, il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea dei soci delle società d’ambito – non è stato promulgato in ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. n. 293/2005, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnativa). 4.11. Infine, va escluso in radice che le società d’ambito – per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei Comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge. 4.12. Essendosi escluso in radice il potere della società d’ambito di determinare – al di fuori del contesto tracciato dal cit. art. 238, mai portato a compimento – la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, restano assorbite le ulteriori censure di cui al quinto, sesto ed ottavo motivo (circa il difetto di potere, in capo alla Concessionaria, per la notifica degli atti impositivi, la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di firma del rappresentante legale dell'ente impositore o di suo delegato, con mancata prova di una delega valida, e per carenza di motivazione). 12 5. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del quarto motivo di ricorso nei limiti dianzi indicati, assorbiti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo e respinti i rimanenti motivi, e la cassazione della sentenza impugnata 6. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti. 7. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbiti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo e respinti i rimanenti motivi;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;
condanna la Concessionaria al pagamento delle spese del primo grado e di appello, che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente, per ciascun grado, in Euro 800,00 per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese di legittimità, che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente, in Euro 700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 13.5.2026. La Consigliera Estensore Il Presidente (NT Dell’Orfano) (GI IA ST)
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 16204 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: DELL'ORFANO LA Data pubblicazione: 25/05/2026 2 GESA AG 2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza n. 1694/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 16/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026 dalla Consigliera Relatrice Dott.ssa LA DELL'ORFANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1694/2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello proposto da DO AD avverso la sentenza n. 360/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2009 emesso da Gesa Ag 2 S.p.A. in liquidazione volontaria per conto del Comune di Agrigento. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l'avviso fosse stato notificato entro i termini previsti dalla legge, il procedimento notificatorio fosse regolare e la GE.S.A. S.p.A. avesse il potere di determinare le tariffe, in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale, respingendo inoltre l’eccezione di decadenza del potere impositivo e la richiesta di condanna al pagamento delle spese del primo grado. DO AD propone ricorso, affidato a otto motivi. La Concessionaria è rimasta intimata. Il ricorrente ha infine depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per motivazione 3 apparente, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di illustrare le critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado. 1.2. La doglianza va disattesa. 1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, il ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto e in fatto che avrebbero comunque giustificato la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza. 2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunciarsi su tutti i motivi di gravame, formulati dall’appellante, e di riportare la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto. 2.2. La doglianza va disattesa. 2.3. Dall’esame della sentenza impugnata, in primo luogo, emerge, nelle premesse «in fatto» della pronuncia, la compiuta, seppur concisa, esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa. 2.4. A seguire, occorre richiamare l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, 4 comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010). 2.5. Le questioni poste con il secondo motivo del ricorso in cassazione, che risultano non esaminate dai Giudici d’appello all’esito dell’esame dell’atto di gravame, ritualmente trascritto ed allegato al ricorso, vanno quindi esaminate per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità. 2.6. Nella specie, le questioni vanno risolte nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono. 2.7. In merito alla lamentata violazione della legge n. 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge n. 212/2000 «per omessa indicazione dell'avvio dei procedimenti ...(e)... dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni e del responsabile dei procedimenti stessi» si osserva che: a) l’art. 13 della legge n. 241/1990 espressamente esclude dal campo di applicazione delle norme contenute nel capo III, ove è contenuto l’art. 7 relativo alla comunicazione di avvio del procedimento, i procedimenti di imposizione tributaria (come la tassa rifiuti), e l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è stato escluso – salvo che non sia specificamente previsto ex lege e che non si verta di tributi armonizzati UE – da Cass. 5 SSUU nn. 24823/2015 e 21271/2025, alle quali interamente si fa rinvio;
b) emerge dall’esame dell’atto impositivo, allegato al ricorso, la rituale indicazione delle ulteriori informazioni («... il responsabile del procedimento per il Comune di Porto Empedocle è il Dott. Salvatore Alesci al quale potranno essere proposte eventuali istanze di accertamento con adesione o di riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
Il Funzionario responsabile del procedimento per la GE.S.A. AG2 S.p.A. è la- Dott. Concetta Assunta Mendola;
...il contribuente per qualsiasi informazione inerente il presente atto, potrà rivolgersi all'URP - SETTORE TRIBUTI di GESA AG2 SPA Piazza Trinacria - 92021 Aragona Zona Industriale, Edificio A.S.I., Telefono 0922 443011 - Fax 0922 443012. Gli orari di apertura al pubblico sono il Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, il Lunedi, Martedì, Giovedì ed il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il contribuente che si presenta presso gli sportelli della GE.S.A., dovrà produrre copia del proprio documento di identità e nell'ipotesi in cui sia delegato, da altro contribuente, apposita delega e copia del documento di identità del delegato... »). 2.8. Ciò comporta, inoltre, anche l’assorbimento del settimo motivo di ricorso con cui si ripropongono le suddette doglianze come violazione di norme di diritto. 3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2934, 2935, 2936, 2943 e 2948 n. 4 c.c. e 26 DPR n. 602 /1973 per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’eccezione di «prescrizione quinquennale» pur essendo stato notificato l'avviso di accertamento in data 14 gennaio 2016, «oltre il termine quinquennale previsto dalla legge (31 dicembre 2015)», erroneamente ritenendo che la consegna del plico all'ufficio postale interrompesse la prescrizione. 3.2. La doglianza è infondata. 3.3. Occorre preliminarmente evidenziare che, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, 6 al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass. nn. 33154/2023, 11555/2018). 3.4. Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione (Cass. nn. 21623/2015, n. 20153/2014, 15619/2014). 3.5. Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, essendosi così affermato che, con riferimento all’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitare l’indeterminata soggezione del contribuente ad essa (Cass. n. 16229/2022). 3.6. La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo. 3.7. Da tali premesse consegue che, solo una volta esauritasi la fase di accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola, assoggettata all'unico limite della prescrizione, ipotesi che non ricorre dunque nel caso in esame. 3.8. Ciò posto, i termini decadenziali di accertamento originariamente previsti dall’art. 71 d.lvo n. 507/1993 sono stati superati dal sopravvenire della disciplina generale ed uniforme della decadenza accertativa per i tributi locali ex art. 1 co. 161 l.296/06, secondo cui «gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 7 effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni». 3.9. In materia di Tarsu, questa previsione va coordinata con l’art. 70 d.lvo 507/1993 cit., in base al quale «i soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. (…).
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia». 3.10. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, formatasi a composizione di un precedente contrasto, in tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva;
nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (cfr. Cass. n. 19531/2022). 3.11. Nel caso in esame il ricorrente non ha in alcun modo dedotto di aver occupato l’immobile sin da data anteriore al 2009 e quindi, per l’annualità 2009, si deve ritenere che non vi sia stata occupazione in corso nel mese di gennaio, con conseguente decorrenza del termine di decadenza dall’anno successivo e non da quello corrente. 8 3.12. Nell’odierna fattispecie, in cui è stata contestata l’omessa e infedele denuncia (e l’omesso versamento del tributo) per l’anno 2009, la decadenza scadeva, pertanto, il 31.12.2015, e la notifica dell’avviso di accertamento impugnato risulta tempestiva, in quanto compiuta mediante spedizione effettuata il 27.12.2014, nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui alla norma indicata. 3.13. Occorre inoltre richiamare, in proposito, l’orientamento di legittimità, secondo cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, al che consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021). 4.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale respinto la censura, sollevata dal ricorrente, in merito al difetto di potere della Concessionaria relativamente alla determinazione delle applicate tariffe, basando la decisione su una deliberazione del Consiglio Comunale (n. 60 del 13 marzo 2015) che non era mai stata prodotta né citata dalla controparte, e lamentando in ogni caso che doveva ritenersi illegittima «la delega di un potere impositivo ad una s.p.a., come nel caso di specie, che delibera tramite consiglio di amministrazione, e che risponde solamente ai soci della società, invece che con delibera consiliare adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini ». 9 4.2. La censura è in parte qua inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. avendo il ricorrente omesso di trascrivere in parte qua e di produrre gli atti difensivi della parte appellata, con relativa indicazione della documentazione prodotta dalla medesima, non dando, quindi, alcun specifico conto del contenuto delle difese della Concessionaria innanzi al giudice del gravame. 4.3. È opportuno, peraltro, evidenziare che il cd. principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., anche in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. n. 21346/2024). 4.4. A seguire, si osserva, con riferimento alla dedotta «ratifica» delle tariffe già deliberate da una società d'ambito, ovvero da una società di diritto privato, di regola una S.p.A. o S.r.l., interamente partecipata da enti pubblici locali, costituita per gestire in forma associata servizi pubblici su un determinato ambito territoriale (tipicamente l’«ambito territoriale ottimale», come il servizio rifiuti), quale Gesa Ag 2 S.p.A., che tali soggetti, fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del d.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 (condizione non verificatasi all'epoca dei fatti), non hanno il potere di determinazione della TIA (o della TARSU essendo tali tributi assimilabili secondo quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009), ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai Comuni interessati (cfr. decisione del C.G.A. n. 48 del 9 febbraio 2009; conf. sentenze TAR Sicilia Palermo n. 1669/2011, TAR Sicilia Catania n. 1761/2009). 4.5. La «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana» - ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 - «è determinata, 10 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6»; infatti il Ministro dell'ambiente - cui il cit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - «disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa»; conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, «sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». 4.6. È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implica la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d'ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell'emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6. 4.7. Finché non si verifichino tutte le condizioni normative, sopra ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle società d'ambito, queste ultime non possono, allora, che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai singoli Comuni ricompresi nell'A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale che, fino a quando non sia divenuto operativo il meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in via ordinaria. 4.8. Un atto dunque nullo, quale quello di approvazione delle tariffe rifiuti da parte di soggetto totalmente privo di potere, come nel caso in esame, non poteva essere oggetto di un successivo atto di ratifica da parte del Comune, in quanto occorreva una nuova deliberazione che 11 decidesse direttamente sulla materia (tariffe rifiuti), con efficacia propria e non come sanatoria retroattiva dell’atto nullo. 4.9. Nella Regione Sicilia (nella quale non si applica il TUEL se non recepito o richiamato dalla normativa regionale) la (dedotta ma non provata) ratifica da parte del Consiglio comunale non sarebbe stata, peraltro, comunque valida, essendo per legge competente, in punto determinazione delle tariffe, il Sindaco (cfr. Cass. n. 28050/2019) ovvero (se previsto dagli Statuti comunali, come a Palermo) la Giunta (cfr. Cass. n. 28675/2018), giammai il Consiglio. 4.10. Come inoltre posto in rilievo dalla giurisprudenza amministrativa citata, il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea dei soci delle società d’ambito – non è stato promulgato in ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. n. 293/2005, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnativa). 4.11. Infine, va escluso in radice che le società d’ambito – per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei Comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge. 4.12. Essendosi escluso in radice il potere della società d’ambito di determinare – al di fuori del contesto tracciato dal cit. art. 238, mai portato a compimento – la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, restano assorbite le ulteriori censure di cui al quinto, sesto ed ottavo motivo (circa il difetto di potere, in capo alla Concessionaria, per la notifica degli atti impositivi, la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di firma del rappresentante legale dell'ente impositore o di suo delegato, con mancata prova di una delega valida, e per carenza di motivazione). 12 5. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del quarto motivo di ricorso nei limiti dianzi indicati, assorbiti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo e respinti i rimanenti motivi, e la cassazione della sentenza impugnata 6. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti. 7. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbiti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo e respinti i rimanenti motivi;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;
condanna la Concessionaria al pagamento delle spese del primo grado e di appello, che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente, per ciascun grado, in Euro 800,00 per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese di legittimità, che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente, in Euro 700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 13.5.2026. La Consigliera Estensore Il Presidente (NT Dell’Orfano) (GI IA ST)