Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16884
CASS
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di programmazione unitaria dei reati

    Il giudice ha ritenuto che la distanza temporale tra i reati (circa quattro anni) non consentisse di desumere una programmazione unitaria, elemento essenziale per l'applicazione della continuazione. La certificazione di tossicodipendenza, seppur preesistente, non copriva il periodo dei fatti e la tipologia di sostanze (eroina e cocaina) era diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16884
    Data del deposito : 11 maggio 2026

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