CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16884 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di Fermo udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NE OS XI, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di XXXXXXXXXXXXX di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del Tribunale di Macerata del 16 marzo 2023, per reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal dicembre 2017 al 22 febbraio 2018; 2. sentenza del Tribunale di Fermo del 27 maggio 2024, per reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 30 dicembre 2021. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di molto tempo l’uno dall’altro, riguardavano sostanze stupefacenti di tipologie diverse (una volta eroina, una Penale Sent. Sez. 1 Num. 16884 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 volta cocaina); non è rilevante il nesso della tossicodipendenza, sia perché la documentazione allegata risale al mese di ottobre 2025 e non dimostra la sussistenza della dipendenza all'epoca dei fatti, sia perché la distanza temporale tra i reati è troppo ampia per ritenere che essi possano essere connessi alla dipendenza. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto i reati erano della medesima tipologia ed avvenuti nel medesimo contesto spaziale e erano legati dallo stato di tossicodipendenza;
il fatto che la tipologia delle sostanze spacciate siano diverse non può assumere carattere decisivo e, con riferimento alla prova della condizione di tossicodipendenza all'epoca dei fatti, va osservato che la tossicodipendenza è una malattia cronica e la certificazione non è soggetta a scadenza temporale;
la certificazione del 2025 attesta che il soggetto fosse in cura, il che significa che era dipendente, è solo la certificazione che è recente, ma non la condizione di dipendenza;
il profilo temporale è rilevante, ma non decisivo. 3. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, NE OS XI, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Non risultano pervenute le conclusioni dell’ufficio del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché i reati di cui è stato giudicato responsabile il ricorrente sono della medesima tipologia e sono avvenuti nel medesimo contesto spaziale. L’argomento è infondato. Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che si tratta di reati commessi a distanza di circa quattro anni. Si tratta di motivazione coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di circa quattro anni tra il primo ed il secondo reato, non è illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato “almeno nelle sue linee essenziali”, essendo stati ritenuti non illogicamente subvalenti sia la medesimezza dei titoli di reato sia la vicinanza temporale delle località in cui essi furono commessi. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché i reati commessi sarebbero unificati dallo stato di tossicodipendenza del condannato. L’argomento è infondato. Al di là del fatto che tale stato costituisce mero coelemento di valutazione insieme agli altri indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), nel caso in esame, come nota correttamente il giudice dell’esecuzione, non vi è una certificazione della esistenza di una condizione di dipendenza dell’autore del reato nel momento di commissione dei fatti (che risalgono al 2017/18 ed al 2021). Il ricorso deduce che l’attestazione è del 2025, ma la condizione di dipendenza è preesistente, ma si tratta di argomento scarsamente significativo, e non in grado di disarticolare la motivazione dell’ordinanza impugnata, atteso che da esso si ricava soltanto che la condizione è preesistente alla data del 13 ottobre 2025, in cui fu redatto il certificato, ma non a quando risalga tale condizione, e se in particolare essa copra anche gli anni, molto risalenti, in cui furono commessi i reati. Peraltro, va anche notato che il certificato parla di una dipendenza da oppiacei, mentre, dalla lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che le condotte integranti reati riguardavano, in un caso, di 1,3 grammi di eroina e plurime cessioni di eroina in un periodo ristretto di due mesi, nel secondo caso, la detenzione di 7 grammi di cocaina. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NE OS XI, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di XXXXXXXXXXXXX di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del Tribunale di Macerata del 16 marzo 2023, per reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal dicembre 2017 al 22 febbraio 2018; 2. sentenza del Tribunale di Fermo del 27 maggio 2024, per reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 30 dicembre 2021. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di molto tempo l’uno dall’altro, riguardavano sostanze stupefacenti di tipologie diverse (una volta eroina, una Penale Sent. Sez. 1 Num. 16884 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 23/04/2026 volta cocaina); non è rilevante il nesso della tossicodipendenza, sia perché la documentazione allegata risale al mese di ottobre 2025 e non dimostra la sussistenza della dipendenza all'epoca dei fatti, sia perché la distanza temporale tra i reati è troppo ampia per ritenere che essi possano essere connessi alla dipendenza. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto i reati erano della medesima tipologia ed avvenuti nel medesimo contesto spaziale e erano legati dallo stato di tossicodipendenza;
il fatto che la tipologia delle sostanze spacciate siano diverse non può assumere carattere decisivo e, con riferimento alla prova della condizione di tossicodipendenza all'epoca dei fatti, va osservato che la tossicodipendenza è una malattia cronica e la certificazione non è soggetta a scadenza temporale;
la certificazione del 2025 attesta che il soggetto fosse in cura, il che significa che era dipendente, è solo la certificazione che è recente, ma non la condizione di dipendenza;
il profilo temporale è rilevante, ma non decisivo. 3. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, NE OS XI, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Non risultano pervenute le conclusioni dell’ufficio del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché i reati di cui è stato giudicato responsabile il ricorrente sono della medesima tipologia e sono avvenuti nel medesimo contesto spaziale. L’argomento è infondato. Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che si tratta di reati commessi a distanza di circa quattro anni. Si tratta di motivazione coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di circa quattro anni tra il primo ed il secondo reato, non è illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato “almeno nelle sue linee essenziali”, essendo stati ritenuti non illogicamente subvalenti sia la medesimezza dei titoli di reato sia la vicinanza temporale delle località in cui essi furono commessi. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché i reati commessi sarebbero unificati dallo stato di tossicodipendenza del condannato. L’argomento è infondato. Al di là del fatto che tale stato costituisce mero coelemento di valutazione insieme agli altri indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), nel caso in esame, come nota correttamente il giudice dell’esecuzione, non vi è una certificazione della esistenza di una condizione di dipendenza dell’autore del reato nel momento di commissione dei fatti (che risalgono al 2017/18 ed al 2021). Il ricorso deduce che l’attestazione è del 2025, ma la condizione di dipendenza è preesistente, ma si tratta di argomento scarsamente significativo, e non in grado di disarticolare la motivazione dell’ordinanza impugnata, atteso che da esso si ricava soltanto che la condizione è preesistente alla data del 13 ottobre 2025, in cui fu redatto il certificato, ma non a quando risalga tale condizione, e se in particolare essa copra anche gli anni, molto risalenti, in cui furono commessi i reati. Peraltro, va anche notato che il certificato parla di una dipendenza da oppiacei, mentre, dalla lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che le condotte integranti reati riguardavano, in un caso, di 1,3 grammi di eroina e plurime cessioni di eroina in un periodo ristretto di due mesi, nel secondo caso, la detenzione di 7 grammi di cocaina. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4