Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
È valida la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto ad un familiare convivente dell'imputato presso un domicilio diverso da quello in precedenza determinato ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen., assicurando tale notifica una possibilità di effettiva conoscenza dell'atto più elevata di quella offerta dall'art. 161, comma quarto, cod.proc.pen., mediante consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2006, n. 7892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7892 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 10/02/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 201
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 26961/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE US;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 16.2.2004;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dr. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Ballestrero Lorenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ricorre di persona PE US avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 16.2.2004, emessa in contumacia, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 368 c.p., ascrittogli per aver falsamente accusato RT AN di aver contraffatto la sua firma di emissione su cinque assegni presentati per l'incasso. Deduce pregiudizialmente la nullità della citazione per il giudizio di appello e degli atti conseguenti, in quanto eseguita (nella assenza di qualsiasi dichiarazione od elezione di domicilio) ad un indirizzo diverso da quello determinato sulla base delle notificazioni precedenti. Deduce quanto all'affermazione di colpevolezza erronea applicazione dell'art. 368 c.p. e vizio di motivazione: la sussistenza del reato sarebbe stata ritenuta nonostante la difformità tra i numeri identificativi degli assegni indicati nella denuncia e quelli sequestrati in base alla denuncia stessa e risultati autentici nella firma di emittenza, dipendente da un presumibile errore della banca trattaria nella indicazioni dei dati relativi;
e ciò giustificherebbe il suo errore sulla falsità denunciata, escludendo il dolo del reato di calunnia. I rilievi del ricorrente non possono ritenersi fondati. Quanto alla dedotta nullità, risulta che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello venne effettivamente eseguita presso un domicilio diverso da quello in precedenza determinato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., sulla base delle notifiche precedenti. Risulta anche, peraltro, che essa avvenne "a mani della madre temporaneamente convivente e capace"; e cioè nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 157 c.p.p., comma 1. A differenza dell'elezione di domicilio, che ha natura costitutiva e rende illegittime, fuori del caso di consegna dell'atto a mani dell'imputato, le notifiche eseguite in altro luogo, la dichiarazione di domicilio (e a maggior ragione la determinazione del domicilio in base alla notifica di un atto precedente del procedimento) ha natura meramente ricognitiva e non esclude perciò la possibilità della notifica in luogo diverso, in cui l'imputato abbia anche temporanea dimora o eserciti la propria attività lavorativa. Non viene leso in tal modo, invero, alcun diritto dell'imputato, cui viene anzi assicurata, nel caso in cui la notifica sia andata a buon fine, una possibilità di effettiva conoscenza dell'atto senz'altro più elevata di quella offerta da una finzione di notifica quale quella prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4. Ciò posto, nessuna nullità si può ritenere nel caso, essendo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado avvenuta a mani di familiare convivente;
e comunque nessun interesse avrebbe l'imputato ad eccepire l'inosservanza della norma da ultimo citata, di fronte ad una notifica comunque rituale.
Parimenti infondati sono i rilievi sull'elemento soggettivo del reato. È stato accertato in sede di merito che tra il PE e l'RT era stato concluso il contratto di compravendita di un immobile, e che l'importo degli assegni corrispondeva a quello del prezzo residuo di cui il PE era rimasto debitore. La tesi dell'errore sull'identità degli assegni, fondata sulla pretesa difformità tra i numeri distintivi di quelli dal PE denunciati come smarriti prima e come oggetto di flirto o di ricettazione poi e di quelli poi sequestrati, non risulta prospettata in sede di appello e appare comunque logicamente incompatibile col fatto che gli assegni erano gli unici consegnati alla persona offesa, ciò che non consentiva alcun equivoco;
senza dire che la pretesa difformità tra i numeri distintivi non sussiste manifestamente, riguardando soltanto le cifre relative ai numeri d'ordine del blocchetto da cui vennero tratti i titoli e non i loro numeri progressivi.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 10 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria 7 marzo 2006