Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, legge n. 152 del 1975, sollevata per violazione degli artt. 10 e 117 della Costituzione nella parte in cui estende l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965 anche ai soggetti indicati nell'art. 1, numeri 1 e 2, legge n. 1423 del 1956.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2014, n. 11956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11956 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
✓ 1 1 9 56 / 1 4 56 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Antonio Prestipino PRESIDENTE CAMERA DI CONSIGLIO Ugo De Crescienzo CONSIGLIERE del 29.1.2014 Luigi Lombardo CONSIGLIERE Rel. REG. GEN. n. 41481/2013 SENTENZA n. 219/2014 Giovanna Verga CONSIGLIERE Andrea Pellegrino CONSIGLIERE ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1) D'OR AL, nato a [...] il [...]; 2) NA AN, nata a [...] il [...]; 2) D'OR ER, nato a [...] il [...]; 3) D'OR OM, nato a [...] il [...]; avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce in data 23.5.2013; Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con decreto del 18.9.2012, il Tribunale di Brindisi, a conclusione del procedimento per misure di prevenzione patrimoniali promosso nei confronti di D'IA AL (soggetto pregiudicato per riciclaggio di denaro proveniente dai delitti di contrabbando di T.L.E.), dispose la confisca di numerosi beni immobili e mobili (tra cui quote societarie e titoli) intestati e/o indirettamente riconducibili al D'IA AL, alla di lui moglie NA AN e ai figli D'IA ER e D'IA OM. Avverso tale provvedimento i prevenuti proposero appello, ma la Corte di Appello di Lecce, con decreto del 23.5.2013, respinse l'impugnazione. Ricorrono per cassazione personalmente i prevenuti con separati ricorsi, deducendo (con motivi sovrapponibili): 1) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, per avere la Corte di Appello omesso di motivare sia in ordine al requisito soggettivo della pericolosità sociale del D'IA AL, che in ordine al requisito oggettivo della sproporzione tra il valore dei beni confiscati e il reddito del prevenuto;
deducono ancora che i giudici di merito avrebbero disatteso le conclusione del consulente della difesa senza dar conto delle ragioni della loro decisione;
2) la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 10 e 117 Cost. dell'art. 19, comma 1, legge n. 152/1975, nella parte in cui - estende l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 575/1965 alle persone indicate nell'art. 1 legge n. 1423/1956 e consente la confisca anche nei confronti di persona non previamente condannata in sede penale;
ciò in quanto tale disposizione sarebbe in contrasto con le decisioni quadro 2005/212/GAI e 2006/783/GAI alla cui osservanza l'Italia è tenuta in adempimento dei suoi obblighi internazionali - che prevedono che i poteri di confisca possano essere esercitati solo nei confronti di soggetti che siano stati condannati per una serie di reati specificamente indicati;
3) la violazione dell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, col quale l'art. 19, comma 1, legge n. 152/1975 contrasterebbe sotto il profilo della indeterminatezza delle condizioni di applicabilità della misura, della sua applicabilità retroattiva (rispetto a situazioni come nella fattispecie - pregresse) e in assenza di pericolosità sociale attuale;
4) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, per avere la Corte di Appello omesso di motivare sulla pericolosità sociale del prevenuto;
deducono come le 2 sentenze penali citate nel provvedimento impugnato si riferiscano ad altri imputati per fatti mai contestati al D'IA AL, il quale non sarebbe stato raggiunto da condanne penali divenute definitive;
5) la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, per avere la Corte di Appello omesso di motivare in ordine alla abituale dedizione del D'IA ad attività criminose nonché in ordine alla sproporzione tra il valore dei beni posseduti e i redditi dichiarati;
deducono l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel ritenere che l'acquisto dell'immobile in data 24.3.1994 sarebbe avvenuto con disponibilità economiche di provenienza illecita, nonché l'errore in cui sarebbero parimenti incorsi nello svalutare i risultati della consulenza tecnica della difesa, con la quale si era fornita la prova della regolarità di ogni operazione della famiglia D'IA. Con i motivi aggiunti depositati il 14.1.2014, il difensore di D'IA AL ribadisce poi il primo motivo di ricorso prospettando, piuttosto che la illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, il difetto assoluto di motivazione e, comunque, la motivazione solo apparente in ordine ai profili della decisione già dedotti;
ribadisce poi anche la illegittimità costituzionale denunciata col secondo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo denunciata col terzo motivo e deduce, infine, anche la violazione dell'art. 6 della stessa Convenzione che garantisce il diritto ad un equo processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 27 D.Lvo. n. 159/2001, il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello, che decide sull'impugnazione proposta nei confronti del decreto del Tribunale che ha disposto la confisca dei beni sequestrati, è ricorribile per cassazione solo «per violazione di legge». Nei limiti di tale error iuris, tipico vizio di legittimità che informa il sindacato di questa Corte, dovranno pertanto essere esaminati i motivi di ricorso proposti. 3 2. Vanno esaminati insieme il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali si denuncia la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al requisito soggettivo della pericolosità sociale del D'IA AL e in ordine al requisito della sproporzione tra il valore dei beni confiscati e il reddito del prevenuto;
si deduce che il D'IA AL non sarebbe stato raggiunto da condanne divenute definitive, che non vi sarebbero elementi per ritenere lo stesso abitualmente dedito ad attività criminose, che l'acquisto dell'immobile in data 24.3.1994 sarebbe stato possibile sulla base di disponibilità economiche lecite, che i giudici di merito non avrebbero correttamente valutato la consulenza tecnica della difesa, la quale forniva la prova della regolarità di ogni operazione della famiglia D'IA. I motivi sono inammissibili. La Corte di Appello di Lecce ha ampiamente motivato su ogni punto sollevato dai ricorrenti, sia richiamando per relationem la motivazione dei giudici di primo grado (f. 3 ss. del provvedimento impugnato) sia svolgendo autonome considerazioni (f. 5 ss., 11 s., 23 ss.) che l'hanno indotta a confermare la decisione del primo giudice. La Corte territoriale ha spiegato anche le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente della difesa prof. Quaranta (f. 25 s.) e ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto non essere stata fornita la prova, da parte dei prevenuti, della provenienza lecita della somma servita ad acquistare il 24.3.1994 l'immobile dianzi citato. La motivazione della Corte di merito, richiamando elementi e dati probatori specifici, è tutt'altro che apparente e alla stregua del principio sopra enunciato è insindacabile in sede di legittimità. Né coglie nel segno il rilievo dei ricorrenti secondo cui le condanne riportate dal D'IA non sarebbero mai sfociate in condanne definitive. Invero, presupposto della c.d. confisca di prevenzione non è la condanna penale e neppure la commissione di reati, ma semplicemente la pericolosità sociale del prevenuto, che può consistere tra l'altro nel- - fatto di essere abitualmente dedito a traffici delittuosi o nel fatto di vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1, lett. a) e b), D.lvo 6.9.2011 n. 159). 4 I giudici di merito, sulla base degli elementi di prova (accertamenti della Guardia di Finanza, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dichiarazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche, documenti) acquisiti nei vari procedimenti penali promossi nei confronti del D'IA e conclusi ora con pronunce di condanna per riciclaggio (relativo a denaro proveniente dai delitti di contrabbando di T.L.E.) ora con pronunce di proscioglimento per estinzione dei reati per prescrizione, hanno ritenuto l'origine illecita dei capitali e delle aziende riferibili al D'IA, nonché dei suoi acquisti (f. 23 ss.), concludendo pertanto per la sussistenza del presupposto (vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) che legittimava la confisca. Anche sotto questo profilo, dunque, nessuna illegittimità connota il provvedimento impugnato.
3. Il secondo motivo di ricorso col quale si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, legge n. 152/1975, nella parte in cui estende l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 575/1965 alle persone indicate nell'art. 1 legge n. 1423/1956 e consente la confisca anche nei confronti di persona nei confronti della quale non sia intervenuta alcuna sentenza di condanna, per pretesa violazione degli artt. 10 e 117 Cost. in ragione dell'asserito contrasto con le decisioni- quadro 2005/212/GAI e 2006/783/GAI – è manifestamente infondato. - I ricorrenti assumono che le decisioni-quadro del Consiglio dell'Unione europea 2005/212/GAI e 2006/783/GAI imporrebbero di subordinare l'applicazione della misura di prevenzione della confisca alla esistenza di una condanna per determinate tipologie di delitti, escludendone invece l'applicazione per i soggetti solo "socialmente pericolosi". Osserva innanzitutto il Collegio che deve ritenersi non pertinente il richiamo alla decisione-quadro 2006/783/GAI, la quale riguarda essenzialmente la cooperazione tra gli Stati membri (e le relative procedure) in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, ma non i presupposti della confisca stessa. Occorre invece soffermarsi sulla decisione-quadro 2005/212/GAI, che riguarda effettivamente gli obblighi degli Stati membri circa la previsione 5 S di norme che disciplinino in modo efficace la confisca dei proventi di reato. Orbene, la decisione-quadro richiamata ha indubbiamente carattere vincolante per i giudici degli Stati-membri, i quali sono tenuti ad applicare il diritto nazionale in modo ad essa conforme, al fine di raggiungere il risultato prefigurato (art. 34 del Trattato dell'Unione europea: Corte di giustizia CE 16 giugno 2005, n. 105); ma la lettura della norma comunitaria proposta dai ricorrenti ne stravolge completamente il significato e non può essere accolta. Invero, scopo dell'intervento del Consiglio dell'Unione Europea, con la decisione-quadro 2005/212/GAI, non è stato quello di restringere i limiti di ammissibilità della confisca (come se le legislazioni degli Stati membri ne consentissero, in precedenza, l'applicazione in misura eccessiva o arbitraria), ma è stato al contrario - quello di imporre una disciplina - minima uniforme della repressione di reati di particolare allarme sociale e nocività economica, mediante misure di carattere patrimoniale, spesso più efficaci della stessa sanzione penale. A tale conclusione induce, innanzitutto, il dato testuale del Preambolo, laddove si legge che "La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (...) si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato (...) Il Consiglio europeo auspica un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (...) Obiettivo della presente decisione quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata". 6 а In precedenza, la Raccomandazione n. 19 del Piano d'azione del 2000 "Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio", approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 Marzo 2000, pur se nello specifico campo della repressione dei reati di criminalità organizzata, appariva già indicativa di una linea di fondo volta ad ampliare, e non già a restringere, il ricorso a misure di sicurezza e cautelari di natura patrimoniale: indicando la necessità di uno strumento che introducesse la possibilità di mitigare, nell'ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l'onere della prova per quanto concerne l'origine dei beni detenuti;
e ciò secondo una politica del diritto resa palese già dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 8 Novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, ratificata da tutti gli Stati- membri. In questo alveo si colloca, come ulteriore momento evolutivo, la decisione-quadro in esame, la cui finalità è rivelata, all'evidenza, dal punto 9 del Preambolo in cui si afferma espressamente che "Gli strumenti esistenti in questo settore non hanno assicurato in misura sufficiente un'efficace cooperazione transfrontaliera in materia di confisca, in quanto vi sono ancora vari Stati membri che non possono confiscare i proventi di tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno". Coerentemente con tale premessa, all'art. 2 si prevede che "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi"; e soprattutto, con l'art. 3 (dalla significativa rubrica "Poteri estesi di confisca") si prescrive, al paragrafo 1, che "Ciascuno stato membro adotta almeno le misure necessarie per poter procedere nei casi di cui al paragrafo 2, alla confisca totale o parziale dei beni detenuti da una persona condannata per un reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale" (segue l'elenco delle categorie di reati per i quali sussiste l'obbligo dello Stato membro) e, al paragrafo 2, che "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire la confisca ai sensi del presente articolo per lo meno ...". 7 L'uso reiterato delle locuzioni avverbiali "almeno", "per lo meno" vale a fissare, in modo inequivoco, la soglia minima obbligatoria di intervento mediante lo strumento della confisca dei beni che tutti gli Stati membri sono tenuti ad assicurare: e non, all'opposto, secondo la tesi del ricorrente, ad imporre vincoli ostativi, o quanto meno limitativi, all'ammissibilità della confisca nei confronti delle persone (non condannate penalmente, ma solo) "socialmente pericolose". Dunque, la decisione-quadro 2005/212/GAI non preclude affatto agli Stati membri dell'Unione europea di adottare procedure più rigorose, anche indipendenti dall'accertamento penale di un reato, per confiscare i beni che si ha ragione di sospettare siano provenienti da attività delittuose. In questo senso, peraltro, si è già pronunciata questa Corte, quando ha statuito che, anche alla luce della decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea 2005/212/GAI, è da escludere che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. e, quindi, il sequestro preventivo ad essa finalizzato, postulino l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato addebitato al soggetto che ne dispone, atteso che, con detta decisione, il Consiglio dell'Unione europea, lungi dal voler restringere i limiti di applicabilità dell'istituto in discorso, come se, in precedenza, le legislazioni degli Stati membri ne consentissero l'applicazione in misura eccessiva o arbitraria, ha invece inteso imporre soltanto una disciplina minima uniforme in funzione della repressione di reati ritenuti di particolare allarme sociale e nocività economica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10838 del 20/12/2006 Rv. 235830). Risulta pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, in relazione agli artt. 10 e 117 Cost.
4. Quanto al terzo motivo di ricorso, sollevato per violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anch'esso risulta infondato. Va innanzitutto osservato che l'invocato art. 7 CEDU secondo cui «Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al 8 momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso»> - riguarda la materia penale, non quella delle misure di prevenzione, che ha natura amministrativa. Quest'ultima materia, pertanto, non è soggetta al principio di irretroattività che riguarda solo le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza (cfr. da ultimo, Cass., sez. 1, n. 13039 del 11/03/2005 Rv. 231598; Sez. 1 n. 39204 del 17/05/2013 Rv. 256141; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013 Rv. 256804 in motiv.; v. anche Sez. 1, decreto n. 329 del 13/02/1989 Rv. 180881). D'altra parte, nella specie, non sussiste neppure la asserita applicazione retroattiva delle norme in materia di confisca di sicurezza, perché i giudici di merito hanno verificato l'attualità della pericolosità sociale del prevenuto. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 6 CEDU e della garanzia del giusto processo, essa è inammissibile per genericità della censura. In ogni caso, va ricordato in proposito che la Corte di Strasburgo ha avuto modo, in più occasioni, di censurare la previsione secondo la quale il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si celebra in camera di consiglio, reputandola in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui stabilisce che "ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata [...] pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale [...]" (v. sentenza 15 novembre 2007, EL e RI c. Italia;
sentenza 8 luglio 2008, Pierre ed altri c. Italia;
sentenza 5 gennaio 2010, RN c. Italia); e che, proprio in aderenza alla indicata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non prevedono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al Tribunale e alla Corte di Appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Non sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 6 CEDU con riferimento al procedimento seguito per l'applicazione della misura di prevenzione. S Né la violazione dell'art. 6 CEDU può ravvisarsi nella utilizzazione da parte dei giudici della prevenzione delle prove acquisite nei processi penali. E infatti, la stessa Corte europea di Strasburgo - con sentenza 6 aprile 2000, AB c. Italia ha ritenuto non in contrasto con i principi - della CEDU il fatto che le misure di prevenzione «siano applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna, poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali"; e ha ritenuto che "il proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere ad una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati penali». Le Sezioni Unite di questa Corte suprema, poi, nel corpo della motivazione della sentenza (Cass., Sez. Un., n. 13426 del 25/03/2010 Rv. 246272), hanno avuto modo di ricordare che «nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, (...) non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione». In definitiva, nel procedimento di prevenzione, ciò che rileva è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità sociale, sulla base di un ragionamento immune da vizi;
fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti, per il processo penale, dall'art. 192 cod. proc. pen. 1 10 0 5. In definitiva, alla luce di quanto sopra, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti;
rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 29.1.2014. IL CONSIGLIERE EST. Luigi Lombardo ملو IL PRESIDENTEAntonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 MAR 2014 IL CANCELLIERE Claudia Planelli 11