Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11771
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Sentenza 2 agosto 2003

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Sui crediti aventi ad oggetto le quote aggiuntive di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, da liquidarsi senza che sia necessaria la domanda dell'interessato, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (14 marzo 1988) o dalla data della relativa maturazione - quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data predetta - non esistendo prima di tale data alcun diritto azionabile con conseguente non configurabilità di qualsiasi obbligo a provvedere e qualsiasi correlativo ritardo, e non dal giorno (1 gennaio 1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge, sempre che si tratti di ratei maturati fino al 31 dicembre 1991, rimanendo tale cumulabilità esclusa (ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991) per quelli successivi a tale data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11771
    Data del deposito : 2 agosto 2003

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