Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 1
Sui crediti aventi ad oggetto le quote aggiuntive di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, da liquidarsi senza che sia necessaria la domanda dell'interessato, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (14 marzo 1988) o dalla data della relativa maturazione - quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data predetta - non esistendo prima di tale data alcun diritto azionabile con conseguente non configurabilità di qualsiasi obbligo a provvedere e qualsiasi correlativo ritardo, e non dal giorno (1 gennaio 1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge, sempre che si tratti di ratei maturati fino al 31 dicembre 1991, rimanendo tale cumulabilità esclusa (ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991) per quelli successivi a tale data.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11771 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC MO, difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Iside B. Storace del Foro di Genova con domicilio eletto in Roma, via Pisanelli n. 2 presso l'avv. Maria Cecilia Felsani;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17 resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova n. 2283/2000 in data 20 aprile/30 giugno 2000 (R.G. 7824/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2003 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il signor MO CC, quale titolare di pensione di vecchiaia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2283/2000, depositata in cancelleria il 30 giugno 2000, dolendosi del mancato riconoscimento del diritto a rivalutazione ed interessi sulle quote aggiuntive di pensione, spettanti dal 1 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 (interpretato dall'art. 3, e. 2 bis, del dl. n. 86 del
1988, convertito in legge n. 160/1988, e oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 1990). Sul punto il Tribunale - richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ. in quanto non prevedente, in caso di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali, l'obbligo, per il giudice, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito ai sensi degli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. att. stesso codice con decorrenza dal giorno della verificazione delle condizioni di responsabilità dell'istituto o ente debitore) - osservava, in sostanza, che la legale responsabilità dell'Istituto (presupponente la reiezione della domanda o l'Inutile decorso di centoventi giorni dalla medesima) non era nella specie ravvisabile, in quanto l'Istituto stesso aveva provveduto (di sua iniziativa prima di corrispondente, necessaria domanda) al pagamento delle quote anzidette.
La decisione è censurata dal CC con un unico motivo di ricorso, mediante il quale, denunciandosi violazione o falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 1219, n. 2, cod. civ. - art. 7 della legge n. 533 del 1973), si sostiene, con il richiamo di numerosi precedenti giurisprudenziali, la fondatezza della pretesa del riconoscimento della rivalutazione delle quote di pensione base, con relativi interessi. In particolare, i ricorrenti deducono che il diritto ai suddetti accessori prescinde dalla costituzione in mora dell'ente debitore e dalla soggettiva imputabilità del ritardo nel pagamento del capitale. Si verifica, infatti, una mora ex re quante volte, come nella specie, l'obbligazione dell'ente sorge direttamente da una legge alla quale debba darsi attuazione d'ufficio, per quantificare la prestazione pensionistica, e, quindi, senza alcun onere di domanda dell'interessato, configurandosi le condizioni di responsabilità dell'ente stesso col decorso del centoventesimo giorno successivo all'insorgere della detta obbligazione. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, alla stregua dei rilievi seguenti. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 12 aprile 1991 n. 156 e 27 aprile 1993 n. 196, il creditore di prestazioni previdenziali o assistenziali ha diritto a veder incrementato il proprio credito di rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di reiezione della domanda o dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di essa senza che l'ente destinatario si sia pronunciato o, infine, ove una domanda non sia richiesta, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla nascita del diritto. Inoltre, dopo le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8478 e 8481 del 20 luglio 1993, costituisce ormai giurisprudenza consolidata (della quale ha preso atto anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 1994) il principio che, in ipotesi di obbligazioni previdenziali o assistenziali, il credito degli accessori ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. prescinde (come nel caso di crediti di lavoro) dall'imputabilità soggettiva del ritardo del debitore nell'adempimento, costituendo una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale. Ciò premesso, osserva il Collegio che la tesi del Tribunale, circa la non configurabilità, con riguardo all'INPS, della legale responsabilità considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, non tiene conto del fatto che, non essendo nella specie necessaria in relazione alla disciplina dettata dall'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988, interpretato dall'art. 3, e 2 bis, del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988 e oggetto della sentenza costituzionale n. 72 del 1990 - la preventiva domanda dell'interessato (cfr. Cass. 28 dicembre 1998 n. 12861), la legale responsabilità dell'Istituto, con la conseguente decorrenza del diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi, si è realizzata allo spirare della moratoria o spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto.
Invero, l'applicabilità dello spatium deliberandi anzidetto - la quale è stata invece esclusa (cfr., ex multis, Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732 e 22 giugno 1998 n. 6192) con riguardo all'ipotesi (diversa, in quanto caratterizzata da un retroattivo riconoscimento del diritto ab origine) delle quote fisse di cui all'art. 19 della legge n. 843 del 1978 - risulta nella specie del tutto coerente con il principio (riaffermato da ultimo da Cass. 27 aprile 1998 n. 4307) secondo cui, quando la legge, nell'attribuire, il diritto ad una prestazione previdenziale, non richiede la domanda dell'interessato, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ. (come inciso dalla sentenza costituzionale n. 156
del 1991), dal centoventunesimo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto.
È però da precisare che, nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica o della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, comma sesto, l. 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una decorrenza (nella specie, 1^ gennaio 1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandi) va identificata non già nel giorno (nella specie, 1^ gennaio 1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge, ma nel giorno dell'entrata in vigore, di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 legge 1988 n. 67, il 14 marzo 1988). È infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, è inconfigurabile qualsiasi obbligo di provvedere e qualsiasi correlativo ritardo,(in questo senso, il Collegio dissente - in parte - dalla pronuncia di questa Corte 20 febbraio 1997 n- 1551, che in fattispecie analoga a quella in esame ha riconosciuto gli accessori con decorrenza dallo spirare di centoventi giorni dal 1^ gennaio 1988).
Conclusivamente (e ribadendosi l'orientamento già espresso in materia da Cass. n. 2552 del 1999, n. 14542 del 2000, n. 2004 del 2001), il ricorso dev'essere accolto (con cassazione della sentenza impugnata); e la causa - non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. dev'essere rinviata ad altro giudice, il quale si atterrà al principio che su quanto spettante ai pensionati a titolo di quote aggiuntive di cui all'art. 21, sesto comma, citato competono rivalutazione ed interessi con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo al 14 marzo 1988 o dalla data della relativa maturazione quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo giorno dalla data suddetta (14 marzo 1988). Terrà anche conto, a tal fine, (oltre che di quanto dall'INPS già eventualmente corrisposto per interessi sul capitale non rivalutato) del principio - enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5895 del 26 giugno 1996 - della cumulabilità di rivalutazione ed interessi per i ratei maturati fino al 30 dicembre 1991 rimanendo tale cumulabilità esclusa (ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991) per quelli successivi a tale data.
Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'Appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere del gravame avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte suddetta (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044) - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003