Sentenza 18 ottobre 2016
Massime • 1
La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2016, n. 46671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46671 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2016 |
Testo completo
M 46 67 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..1517 Vincenzo Rotundo - Presidente - CC -18/10/2016 Anna Criscuolo - Relatore - Pierluigi Di Stefano R.G.N. 17779/16 Angelo Capozzi Emilia Anna Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL FR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2016 del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine formulata da OL FR per proporre opposizione avverso il decreto penale, emesso il 31 marzo 2014, ritenendo perfettamente valida la notificazione del decreto penale a mezzo del servizio postale, decorso il prescritto periodo di giacenza. h Il Giudice ha ritenuto regolarmente attivata tale procedura, non incidendo il rifiuto del OL di sottoscrivere il verbale di elezione di domicilio, redatto in data 9 gennaio 2014, dopo averne ricevuto lettura, sulla validità dell'elezione di domicilio.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il difensore del OL, che deduce vizio di motivazione: il giudice ha omesso di valutare che l'elezione di domicilio in via Carlo De Cesare 23 era stata rifiutata dall'imputato; secondo il più recente orientamento giurisprudenziale è sufficiente il rifiuto di firmare l'atto, rispetto alla necessaria eccezione di difformità rispetto alle dichiarazioni rese, per invalidare l'elezione di domicilio, dovendo intendersi il rifiuto di sottoscrivere l'atto come volontà di non dar seguito all'elezione di domicilio così come predisposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che, come correttamente evidenziato nella requisitoria in atti, poiché nel caso in esame il ricorrente contesta la corretta formazione e validità del titolo esecutivo per invalidità della notificazione del decreto penale di condanna, non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 175 cod. pen., che, invece, presuppone la corretta notificazione del provvedimento, del quale l'istante lamenti la mancata conoscenza, ma nell'ipotesi di cui all'art. 670 cod. proc. pen. (Sez. 6, ordinanza n. 49876 del 29/11/2013, Rv. 258389; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Rv. 251927; Sez. 1, n. 17529 del 02/04/2012, Rv. 252927), il ricorso è infondato. In merito alla validità dell'elezione di domicilio nel caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale da parte dell'indagato nella giurisprudenza di questa Corte si registrano due orientamenti. Secondo l'orientamento giurisprudenziale più risalente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negozial-processuale, sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante (Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008, Rv. 240430, Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv.228319, Sez. 1, n. 4100 del 24/11/1998, dep. 31/03/1999, Rv. 213259). Pur avendo prestato adesione a tale orientamento (in una vicenda processuale avente ad oggetto l'effettiva conoscenza del procedimento da parte di uno straniero, del quale non era stata accertata la conoscenza della lingua italiana, che aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di elezione di domicilio e non aveva mai avuto contatti con il difensore d'ufficio nominatogli né avuto effettiva conoscenza del procedimento penale, svoltosi in assenza), il Collegio reputa maggiormente condivisibile, per le ragioni di seguito esposte, il più recente e consolidato orientamento, secondo il quale il verbale redatto da pubblici ufficiali è atto pubblico, il cui contenuto fa fede fino a quando non ne sia stata dimostrata la falsità, ed a nulla rileva la circostanza che l'allora indagato si sia rifiutato di firmarlo atteso che "la mancata 2 sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto, eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio" (Sez. 4, n. 22372 del 26/02/2015, Rv. 263901; Sez. 3, n. 23870 del 26/04/2013, Rv. 256288). Tale interpretazione si fonda sul dato testuale dell'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., che, pur contemplando espressamente l'ipotesi che uno dei soggetti intervenuti non voglia sottoscrivere il verbale, non ne prevede l'inefficacia, prescrivendo soltanto che della circostanza sia fatta menzione a verbale con l'indicazione del motivo;
neppure ne è prevista la nullità, come si ricava dalla lettura coordinata dell'art. 142 cod. proc. pen., atteso che la nullità del verbale è tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale. Ne discende che la mancata sottoscrizione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio non invalida l'atto né la mancata sottoscrizione può interpretarsi, di per sé, come revoca della dichiarazione di domicilio, in quanto, come appena detto, per aversi tale effetto occorreva che la mancata sottoscrizione venisse giustificata esplicitamente dal ricorrente con tale motivazione, ai sensi dell'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., dopo aver ricevuto lettura del verbale. Ne deriva la ritualità della notifica del decreto penale di condanna e la correttezza dell'ordinanza impugnata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18/10/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore incenzo Kalund Vincenzo Rotundo, Anna Criscuolo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 7 NOV 2016 REMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ORTE SUB IE Esposito 3