Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
La sentenza di condanna contumaciale, il cui estratto sia stato notificato invece che nel domicilio dichiarato in quello precedentemente eletto presso il difensore di fiducia, non costituisce valido titolo esecutivo in ragione dell'inidoneità ad assicurare la conoscenza effettiva, e ne va pertanto dichiarata, ad opera del giudice dell'esecuzione richiesto, la non esecutività, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 17529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17529 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/04/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 959
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 35563/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO CE N. IL 24/02/1943;
avverso l'ordinanza n. 386/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 29/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 29 giugno 2011 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata da VI TO volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunziata l'8 giugno 2010 dal Tribunale di Palermo o, in subordine, la restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il Tribunale osservava, preliminarmente, che TO, nella fase delle indagini preliminari, aveva dapprima (11 maggio 2006) eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia e che, successivamente (20 luglio 2006) aveva dichiarato domicilio presso la sua abitazione. Tutti gli atti successivi alla dichiarazione di domicilio del 230 luglio 2006 venivano notificati presso lo studio del difensore anziché presso il domicilio dichiarato da TO. Il giudice dell'esecuzione, pur riconoscendo l'invalidità delle notifiche effettuate presso lo studio del difensore, argomentava che l'eccezione di nullità non era stata tempestivamente proposta nel corso del giudizio di cognizione nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 180 c.p.p. con conseguente sanatoria della stessa a mente dell'art. 184 c.p.p.. Rilevava, inoltre, che, in ogni caso, tali forme di notificazione non avevano inciso sull'effettività della conoscenza da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario che lo legava al difensore cui gli atti furono consegnati e che ebbe ad assistere TO per l'intero giudizio di primo grado.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, TO, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, carenza e illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta ritualità delle notifiche effettuate nel giudizio di cognizione e al diniego della restituzione nel termine pur in presenza di una mancata effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre premettere che lo strumento dell'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti dei provvedimenti affetti da nullità assoluta.
D'altra parte, attribuire al giudice dell'esecuzione, dotato di una competenza funzionale limitata, essendo la sua giurisdizione una proiezione ridotta di quella esercitata in sede cognitiva, il potere di accertare e dichiarare nullità verificatesi in un momento processuale anteriore alla pronuncia della sentenza definitiva, equivarrebbe a riconoscergli la potestà di invalidarla in aperto contrasto con un sistema che, se pure contempla eccezioni al principio di intangibilità del giudicato, non consente, però, in ogni caso che, attraverso l'intervento degli organi giurisdizionali operanti in executivis, possa essere esercitato un controllo sul procedimento di cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo. Una volta, pertanto, che, con la sentenze definitiva, il processo è pervenuto al suo stadio conclusivo, le eventuali nullità riguardanti atti o decisioni assunte nel corso dello stesso devono ritenersi superate, avendo esaurito il loro potenziale dirimente.
2. All'esito di tali considerazioni preliminari, rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 670 c.p.p., il Collegio ritiene che il provvedimento sia viziato nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Palermo l'8 giugno 2010. Invero la dichiarazione di domicilio prevale - in ogni caso ovvero quando sia riferita al domicilio effettivo dell'imputato - su una precedente elezione di domicilio non espressamente revocata (Sez. Un.28 novembre 2006, G.)- Pertanto, l'inosservanza delle forme previste dalla legge per la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza all'imputato rimasto contumace ha inciso sull'effettività della conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato. La nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 175 c.p.p. riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2). Esso è preordinato a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice (Cass. Sez. 2^, 21 febbraio 2006, n. 9105, Doum, rv. 233514). Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice verifichi l'esistenza di entrambi i presupposti indicati dal secondo comma del novellato art. 175 c.p.p. (effettiva conoscenza e rinuncia) deve respingere la domanda, mentre, in caso contrario - ossia quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall'uso della congiuntiva e - deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione (Cass. Sez. 1^, 11 aprile 2006, n. 15543, Zaki Aziz alias Joudar Khalil, rv. 233879). Il concetto di "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento deve essere inteso quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2006, ric. Zaki Aziz, alias Joudar Khalil, cit;
Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2006, n. 20036, ric. El Aidoudi, rv. 233864;
Cass., Sez. 1^, 9 febbraio 2006, n. 14272, ric. Coppola;
Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 2006 ric. Ahmed ed altri, n. 15903). Nella prospettiva dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la "conoscenza effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel "merito" (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, Dioum B., rv. 233514). Secondo la costante giurisprudenza della Corte Europea, "avvisare qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato", non essendo sufficiente "una conoscenza vaga e non ufficiale" (sent. Corte eur. dir. uomo, 12 ottobre 1992, T. c. Italia;
sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi;
sent. Corte eur. dir. uomo 9 giugno 2005, R.R. c. Italia).
Trasponendo questi principi nel nostro ordinamento il Collegio, pur consapevole di un precedente di segno contrario, pur se riguardante una fattispecie in parte diversa (Sez. 5^, 10 febbraio 2005, n. 8826), ritiene, in coerenza con i principi in precedenza richiamati e con quelli espressi dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte successiva al suddetto precedente (Sez. Un. 28 novembre 2006, G.) che, nel caso di specie, l'omessa notifica del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado e, in particolare, dell'estratto contumaciale della sentenza, al domicilio dichiarato da TO - che, pur se indicato successivamente all'elezione di domicilio presso il difensore, prevale su di esso - ha inciso sull'effettività della conoscenza del provvedimento conclusivo del giudizio da parte dell'imputato e, quindi, sul concreto esercizio del diritto di difesa mediante l'appello della sentenza in assenza di elementi obiettivi da cui inferire la volontà di rinunziare a far valere i rimedi previsti dall'ordinamento processuale. Per tutti questi motivi s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordine di esecuzione relativo alla sentenza emessa l'8 giugno 2010 dal Tribunale di Palermo nei confronti di TO VI. Consegue l'immediata liberazione del TO se non detenuto per altra causa. La decisione deve essere immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e gli atti devono essere trasmessi a detto Tribunale per la rinnovazione della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione relativo alla sentenza emessa l'8 giugno 2010 dal Tribunale di Palermo nei confronti di TO VI. Ordina l'immediata liberazione del TO se non detenuto per altra causa. Dispone che la decisione sia immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e che gli atti siano trasmessi a detto Tribunale per la rinnovazione della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012