Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Qualora l'appello verta esclusivamente sulla sussistenza dello stato invalidante accertato dalla sentenza di primo grado che afferma il diritto all'assegno ordinario di invalidità (ancorché nella pronunzia non si esplicitino le motivazioni del rigetto dell'eccezione, formulata dall'Inps, sulla carenza del requisito contributivo), in ordine alla esistenza del requisito contributivo si forma il giudicato implicito, il quale ricorre tutte le volte in cui, tra la questione decisa e l'altra sulla quale, pur formalmente proposta dalla parte, il giudice non abbia espressamente soffermato la sua attenzione, esista un rapporto di indissolubile dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentino come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Giacomo De Tommaso Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere Rel.
3. Dottor Ettore Raffaele Giannantonio Consigliere
4. Dottor Federico Roselli Consigliere
5. Dottor Aldo De Matteis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RU IA, elettivamente domiciliata in Roma in viale Parioli 95 presso l'avvocato Bianca Epifani, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall'avvocato Adriana Pasqualini;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della sua Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Fausto Maria Prosperi Valenti, Giorgio Starnoni e Patrizia Ciacci;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rossano del 6 dicembre 1993, depositata il 13 dicembre 1994, numero 900/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 9 novembre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Adriana Pasqualini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 27 aprile 1991, RU IA - premesso di essere affetta da infermità invalidanti - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Rossano, l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, chiedendo che lo stesso venisse condannato alla erogazione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità.
Costituitosi il contraddittorio, l'Istituto convenuto contestò la fondatezza della pretesa sotto il profilo, tra l'altro, della assenza del requisito contributivo.
Il Pretore accolse la domanda con pronuncia resa il 3 novembre 1992 che è stata riformata dal Tribunale della stessa città, all'esito del giudizio sull'appello proposto dall'Istituto, con la sentenza indicata in epigrafe.
Ha rilevato il giudice di secondo grado che la RU non aveva fornito la prova della sussistenza del minimo contributivo necessario per il riconoscimento del diritto vantato.
Avverso questa decisione la RU ha proposto ricorso per la sua cassazione con atto affidato a un motivo.
L'Istituto intimato si è costituito con sola procura. Motivi della decisione:
Con l'unica ragione di censura - denunciando, ai sensi dei numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli articoli 9
del regio decreto numero 639 del 1939 (come modificato dall'articolo 2 della legge numero 218 del 1952) e 4 della legge numero 222 del 1984, nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia - la ricorrente deduce che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che non si fosse fornita la prova del requisito contributivo essendosi invece provveduto, da parte sua, a depositare - per resistere alla contestazione svolta in proposito dall'Istituto - la copia degli estratti di provenienza di quest'ultimo nei quali risultavano indicate, per gli anni dal 1975 al 1989, le giornate di contribuzione accreditatele quale operaia agricola giornaliera. Sottolinea la ricorrente che il Pretore ebbe a disattendere la specifica eccezione mossa su tale punto dall'Istituto previdenziale, che nel proporre appello si dolse esclusivamente della asserita insussistenza dei requisito sanitario a questo rilievo restringendo la più ampia originaria difesa.
Va preliminarmente rilevato che è esatto che, in linea di principio, il requisito legale del minimo contributivo, necessario per il conseguimento della pensione di invalidità, costituisce una condizione per l'accoglimento della domanda, attenendo alla stessa esistenza del diritto fatto valere in giudizio, derivandone che l'onere della prova in ordine alla sua sussistenza grava, pertanto, su colui che chiede la prestazione previdenziale, mentre la negazione di esso da parte dell'ente previdenziale si configura come mera difesa (e non già come eccezione in senso proprio), essendo preordinata a sollecitare il potere - dovere del giudice (esercitabile in ogni grado del processo) a rilevare di ufficio la carenza del requisito stesso, sottraendosi come tale alle preclusioni sancite dagli articoli 416 e 437 del codice di procedura civile (per tutte, Cass., 4 maggio 1996, n. 4115). Peraltro, come per ogni altra ipotesi, che nel giudizio di impugnazione, alla esplicabilità, in concreto, di un tale potere, è ostativa la intervenuta formazione del giudicato per effetto della mancata proposizione di gravame avverso la sentenza che sul punto abbia espressamente o implicitamente deciso.
Orbene, come del resto risulta dalla stessa esposizione dello "svolgimento del processo" contenuta nel provvedimento gravato dal ricorso, nella specie, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestò, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la fondatezza della domanda, opponendo, tra l'altro, la assenza della specifica condizione.
Nel formulare le proprie conclusioni, l'attrice chiese il rigetto della contraria deduzione.
Il Pretore, nella motivazione della sentenza con la quale accolse la domanda proposta dalla RU testualmente osservò che essa era da ritenersi "fondata ... in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità". Vero è che, dopo questa premessa, nel testo del provvedimento non si rinviene alcuna argomentazione esplicita che possa riferirsi alle ragioni per le quali dovesse respingersi la eccezione concernente la mancanza del requisito contributivo, tutto essendo invece dedicato alla misura della incidenza delle accertate infermità sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Ciò nonostante, deve necessariamente ritenersi che il giudicante avesse ritenuto raggiunta la prova sulla presenza anche del requisito contributivo, che, altrimenti, costituendo esso (come sopra si è accennato) condizione dell'azione, sarebbe stata preclusa la stessa possibilità dell'ulteriore esame della domanda nel merito. L'ente previdenziale, nel proporre l'impugnazione nei confronti della pronuncia di primo grado, nessuna doglianza svolse in ordine al mancato accoglimento della specifica eccezione proposta, limitandosi a censure con le quali si contestava esclusivamente la ritenuta gravità delle patologie affliggenti la ricorrente, sostenendo la erroneità del parere espresso sul punto dal consulente medico - legale e recepito dal giudice, espressamente così limitando, nel giudizio di appello, la sua originaria difesa alla sola negazione della sussistenza del requisito sanitario.
In tale situazione doveva quindi ritenersi intangibile la decisione di primo grado per quanto attinente l'altra e preliminare questione, essendosi su essa formato il giudicato cosiddetto "implicito", la cui fattispecie ricorre tutte le volte in cui, tra la questione decisa e altra sulla quale, pur formalmente proposta dalla parte, il giudice non abbia espressamente soffermato la sua attenzione, esista un rapporto di indissolubile dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentino come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione (Cass., 13 novembre 1997, n. 11228). La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa ad altro Tribunale, che si designa in quello di Cosenza, per il giudizio sull'appello interposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la sentenza del primo grado e nei limiti designati dai motivi svolti con il relativo atto. Allo stesso giudice si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il nove novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 Febbraio 1999