Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6731
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

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Il diritto del mediatore alla provvigione, che al medesimo spetta anche quando le parti da lui messe in contatto abbiano concluso un contratto preliminare di compravendita, può rimanere escluso, ai sensi dell'art. 1757, terzo comma, cod. civ., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare (Nel caso, trattandosi di contratto preliminare di compravendita di bene immobile costruito in parziale difformità dal progetto inizialmente approvato, la S.C. ha tuttavia escluso che tale ipotesi ricorra in presenza di vizi sanabili, come accertato dal giudice del merito, ex art. 13 legge n. 47 del 1985 ).

In materia di spese processuali, la domanda di rimborso delle spese processuali liquidate nella sentenza di primo grado può essere proposta in grado di appello, giacché il diritto alla restituzione di quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza riformata, sebbene possa essere fatto valere in un giudizio autonomo (come si ricava argomentando dall'art. 389 cod. proc. civ.), ha il suo proprio giudice in quello investito dell'impugnazione della sentenza, dalla cui riforma o cassazione il diritto deriva (art. 336 cod. proc. civ.), come risulta confermato dalla circostanza che, in caso di cassazione con rinvio, la domanda in questione può essere proposta al giudice di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6731
    Data del deposito : 10 maggio 2002

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