Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è ne' nullo ne' annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6827 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell'avvocato TO OTTAVI, difeso dall'avvocato MAURO MOCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GL IL SRL, in persona del legale rappresentante, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LD FIORENTINI, con studio in 00053 CIVITAVECCHIA VIALE G. MATTEOTTI, 19, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 359/99 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, emessa il 18/6/1999, depositata il 30/06/99; RG. 247/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso della GL IL S.r.l. il Giudice di Pace di Civitavecchia pronunciava decreto ingiuntivo in data 9/10/96 con il quale condannava LD RA a pagare alla ricorrente la somma di L.
3.600.000 a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione svolta in occasione della vendita di un appartamento sito in Allumiere ed acquistato dal RA. Quest'ultimo proponeva opposizione, con atto notificato il 7/11/96, assumendo che il preliminare di vendita si era risolto e che l'appartamento non era di proprietà del promissario alienante. Nella resistenza dell'opposta, l'adito Giudice di Pace, con sentenza 19 giugno 1997, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto per nullità del preliminare e mancanza di valido mandato a vendere. L'appello proposto dalla GL IL ed al quale aveva resistito il RA era però accolto dal Tribunale di Civitavecchia, con sentenza 30 giugno 1999, che confermava il decreto di cui sopra e compensava le spese processuali, affermando:
che il preliminare 25/11/95 tra tale TO IN (che interveniva in nome e per conto della moglie TA RT, proprietaria dell'immobile) e l'opponente relativo all'immobile de quo, nel quale il primo aveva promesso di vendere l'appartamento al RA e quest'ultimo si era impegnato a corrispondere la provvigione pari al 3% del prezzo, essendo un negozio con effetti solo obbligatori, non era nullo e neppure annullabile per eventuale errore, nella specie non denunciato;
che il vizio dell'atto, non essendo conosciuto dalla mediatrice, non precludeva il diritto di quest'ultima alla provvigione, ex art. 1575 c.c.. Ha proposto ricorso per cassazione il RA, sulla base di due motivi.
Ha resistito la GL IL S.r.l. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due mezzi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1757, 3^ co. e 1755 c.c. (primo motivo) ed il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia (secondo motivo), in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta la statuizione con cui il giudice di appello, andando in avviso contrario a quello di primo grado, ha riconosciuto la spettanza della provvigione a favore della società resistente, pur in presenza di un contratto preliminare nullo.
La complessa censura non è fondata. Essa risulta già
vanificata dalla pronuncia impugnata che ha rilevato come il preliminare, essendo un contratto con meri effetti obbligatori, non era nullo ma al più poteva essere annullabile per errore, profilo peraltro neppure dedotto dal RA che, d'altro canto, avendo poi effettivamente stipulato il contratto definitivo con l'effettiva proprietaria (moglie del promissario venditore), non avrebbe comunque avuto interesse a farlo valere. Ha aggiunto il suddetto giudice che la mediatrice non era tenuta a sapere che il IN - marito della proprietaria ed intervenuto nel preliminare in nome e per conto della moglie - non aveva la proprietà dell'appartamento e che, comunque, tale difetto non era ostativo al diritto alla provvigione ex art. 1757, 3^ co., c.c.. Trattasi di motivazione che fa buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua la stipulazione del contratto preliminare è sufficiente a far sorgere il diritto del mediatore alla provvigione, in quanto esso deve considerarsi atto conclusivo dell'affare (ex plurimis, Cass. 13 marzo 1995 n. 2905); e la vendita di cosa altrui non è ne' nulla, ne' annullabile, importando il solo effetto dell'obbligo, a carico del venditore, di acquistare dal proprietario la cosa per trasmetterla al compratore che ne diventa a sua volta proprietario nel momento stesso in cui il venditore ne consegue la proprietà (ex plurimis Cass. 15 maggio 1967 n. 1013). E che sotto il profilo logico raggiunge un grado di razionalità e di completezza da renderla incensurabile in cassazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
L'iter processuale, contraddistinto da due contrastanti pronunce di merito, e le particolarità della vicenda costituiscono giusti motivi per compensare anche le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001