Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6827
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è ne' nullo ne' annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6827
    Data del deposito : 18 maggio 2001

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