Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2017, n. 21324
CASS
Sentenza 2 febbraio 2017

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Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.

Commentari2

  • 1Art. 464-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Messa alla prova proposta con opposizione a decreto di condanna: chi decide?Accesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 26 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2017, n. 21324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21324
Data del deposito : 2 febbraio 2017

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