Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
Qualora la richiesta di patteggiamento, proposta a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, venga rigettata, resta preclusa all'imputato la possibilità di richiedere che si proceda con giudizio abbreviato, se tale istanza non sia stata formulata in via subordinata, unitamente a quella di patteggiamento, nei termini di legge. (Nella specie, la richiesta di patteggiamento presentata tempestivamente, era stata rigettata perché proposta da soggetto recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in riferimento a pena detentiva superiore ai due anni).
Commentario • 1
- 1. Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla provaAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2014, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 18/11/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2662
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 20035/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND CA N. IL 12/12/1976;
avverso la sentenza n. 4386/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 10/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.1.2014, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva condannato AN CA alla pena di anni quattro di reclusione e Euro 800,00 di multa per i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1, art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, art. 61 c.p., n. 2, art. 110 c.p., L. n. 110 del 1975, art. 4.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) errata applicazione dell'art. 458 c.p.p.. La Corte territoriale ha erroneamente confermato la sentenza del Giudice di prime cure, stabilendo in appena quindici righe che la domanda di rito abbreviato "è stata giustamente dichiarata inammissibile perché tardiva". Nell'ambito del procedimento in esame, successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato ex art. 456 c.p.p., la difesa del ricorrente presentava dinanzi al Gip tempestiva richiesta di patteggiamento, raccogliendo previamente il consenso del P.M.; la stessa tuttavia veniva negletta in ragione dell'ostatività della contestata recidiva ex art. 99 c.p.p., comma 4. Dinanzi la medesima Autorità la difesa chiedeva allora di poter rimodulare la predetta richiesta di applicazione pena ovvero di essere ammessa al rito abbreviato, ma tale domanda veniva negata. Giunti al dibattimento, anche il Tribunale veniva investito della questione, rigettando analogamente la domanda, così come, in ultimo, anche la Corte territoriale;
e ciò nonostante che un consolidato orientamento preveda un sindacato postumo sul provvedimento di rigetto dell'ammissione a riti speciali, con possibile successivo recupero del rito negato e con esso di tutti i suoi effetti premiali. La richiesta avanzata ex art. 444 c.p.p. veniva poi rigettata dal Gip non in ragione della incongruità della pena, bensì sulla base della ritenuta ostatività della recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4. Tuttavia l'ostatività non è automatica, e la richiesta poteva trovare accesso, e - in ogni caso - doveva consentirsi di formulare diversa e vicaria istanza di rito speciale;
2) erronea applicazione della legge penale in relazione alla disciplina del reato continuato. La Corte erroneamente non ha ritenuto applicabile la continuazione tra i reati in esame e quelli di cui alla sentenza di condanna n. 335/03 del Gip presso il Tribunale di Modena del 5.6.2003, divenuta irrevocabile in data 10.10.2006, stabilendo che i fatti furono commessi in zona territoriale differente e che, nell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra gli episodi, il ricorrente, attraverso il carcere e l'affidamento in prova, avrebbe avuto il "beneficio" della disassuefazione forzosa dalle sostanze stupefacenti, e omettendo di accertare anche attraverso uno soltanto degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso la sussistenza o meno della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'azione penale, nella fattispecie, venne esercitata mediante decreto di giudizio immediato. È pacifico poi che, nel termine di legge, l'imputato ebbe a formulare la sola richiesta di patteggiamento allargato (dichiarata inammissibile con ordinanza non impugnata), e che solo dopo la scadenza del termine ha formulato altra domanda di patteggiamento, aggiungendo la subordinata del rito abbreviato. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte (v.Sez. 1, 3 dicembre 2008 - 13 gennaio 2009, n. 1052, Dodaj, rv. 244062;
Sez. 1, 19 dicembre 2007- 15 gennaio 2008 n. 2100, Zamparino, rv. 238646; Sez. 1, 7 febbraio 2003, n. 9243, Chakara, rv.224383), a seguito del decreto di giudizio immediato è facoltà dell'indagato chiedere contemporaneamente, in modo alternativo e subordinato, ai sensi dell'art. 456 c.p.p. sia la pena patteggiata che il giudizio abbreviato. È pertanto ammissibile la richiesta formulata di giudizio abbreviato formulata in via subordinata, unitamente a quella di patteggiamento, purché però entrambe siano formulate nei termini di legge. Scaduto il termine di cui all'art. 458 c.p.p., comma 1, resta infatti preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 2765 del 22/12/2009 - 21/01/2010 Rv. 246378). Tanto premesso, rileva il Collegio che i giudici di merito hanno ritenuto inammissibile, perché tardiva, la domanda subordinata di rito abbreviato proposta per la prima volta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 458 c.p.p., comma 1 e che tale decisione non è censurabile in quanto rispettosa del dato normativo e conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Presupposto normativo per il riconoscimento della continuazione fra più fatti è la ricorrenza del medesimo disegno criminoso, ovvero di quel programma unitario nel quale, fin dall'inizio - e sia pure nelle loro linee generali - siano ricompresse tutte le violazioni poi commessi per la sua attuazione;
tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuose da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (Cass. sent. n. 35797/2006). La prova di detta comune ideazione - ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori e significativi, alla luce dell'esperienza del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogenetà delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto, l'intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo;
l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve comunque assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (Cass. Sez. 1, Sent. n. 35797/2006 Rv. 234980).
Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di evidenti vizi logici ha escluso nella fattispecie l'unicità del medesimo disegno criminoso tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Modena del 5.6.2003, seppur analoghi per tipologia e metodo (rapina in banca con uso di arma impropria) in quanto i fatti furono commessi il 26 novembre 2002 in zona territoriale differente e (per quanto risulta) non con la medesima compagine soggettiva, "quindi in situazione obiettiva evidenziante il preciso contrario di un quadro deponente per la medesimezza del disegno criminoso" (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevando poi che parimenti negativo è il dato della motivazione criminosa fondata sulla tossicodipendenza, atteso che nel decennio che separa i due episodi criminosi da considerare il prevenuto ha svolto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 e quindi nella specifica prospettiva di emendarsi da quella problematica, la qual cosa - unitamente al lungo tempo trascorso tra i due episodi - esclude l'unicità del disegno criminoso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015