Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna é competente a celebrare il giudizio abbreviato chiesto dall'opponente ai sensi del combinato disposto degli artt. 461, comma terzo, e 464, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2005, n. 38595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38595 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 30/09/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 3194
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021623/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TR BOLZANO;
nei confronti di:
2) GUP BOLZANO;
ORDINANZA del 20/05/2005;
nel procedimento a carico di:
NA MI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, sull'opposizione di MI IG a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186 CdS con contestuale richiesta di giudizio abbreviato, il G.i.p. del Tribunale di Bolzano trasmetteva gli atti al G.u.p. del medesimo Tribunale per la celebrazione del rito speciale;
che con sentenza del 24/2/2005 il G.u.p. dichiarava la propria incompetenza indicando il G.i.p. come il giudice funzionalmente competente alla celebrazione del giudizio abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale dallo stesso emesso, a norma degli artt. 461.3 e 464.1 c.p.p.;
che quest'ultimo, a sua volta, considerato che l'art. 464.1 richiama l'art. 438 e che il G.i.p. che ha emesso il decreto penale versa in una situazione di incompatibilità nel giudizio, con ordinanza del 20/5/2005 rilevava il conflitto e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso;
che l'invero singolare conflitto negativo de quo, pure ammissibile come caso analogo, va risolto affermandosi la competenza del G.i.p., poiché da un lato è assolutamente chiaro e lineare il dettato normativo degli artt. 461.3 e 464.2 c.p.p., nel senso che è funzionalmente competente a celebrare il rito speciale richiesto dall'opponente il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna, e non certamente il giudice dell'udienza preliminare che non è affatto prevista in quel contesto procedimentale, mentre dall'altro resta irrilevante, al fine di individuare l'ufficio del giudice competente, l'obiettiva situazione di incompatibilità nel giudizio in cui versa il giudice - persona fisica che ha emesso il decreto penale, secondo il disposto dell'art. 34.2 c.p.p.;
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Bolzano, cui dispone trasmettersi gli atti per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2005