Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Qualora la richiesta di patteggiamento, formulata in via ordinaria e non a seguito di giudizio immediato, venga rigettata, non è preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, sempre che la relativa istanza venga formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
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- 1. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
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Tribunale Nola, 27/04/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 27/04/2021), n.918 Giudice: Raffaella de Majo Reato: 110,624,625 n. 2 e 7 c.p. Esito: Condanna (mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice monocratico del Tribunale, dott.ssa Raffaella de Majo, alla pubblica udienza del 27.4.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivi contestuali nei confronti di: - (...), nato a nato a (...) il (...), residente in (...); difeso di ufficio dall'avv. (...), assente sostituita dall'avv. (...) per delega orale. Libero, assente - (...), nata a (...) il (...), ivi …
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Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), …
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Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1419 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 572, 609 bis e 609 ter n.5 quater c.p. Esito: Condanna REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 23.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato in Bangladesh …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2016, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
Ad 1046 2/ 1 6 62 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIO GENTILE - Presidente - N. ht Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. N. 40205/2014 Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OV BI N. IL 23/04/1991 avverso la sentenza n. 14708/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI per ilUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stefeus Tocci il rigetts del ricorso;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito;
fe Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. : RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 9.10.2012 dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica, che aveva dichiarato l'imputato BI OV, in atti generalizzato, colpevole della ricettazione dei beni indicati nel capo di imputazione, tutti di provenienza furtiva, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
1.1. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurime violazioni della legge sostanziale e processuale, e plurimi vizi di motivazione, quanto I) all'affermazione di responsabilità (lamentando l'omessa disamina delle deduzioni costituenti oggetto dell'atto di appello, richiamate per relationem); II) al diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 2, c.p.; III) alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio (lamentando l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e l'irrogazione di una pena ingiustificatamente superiore al minimo edittale); IV) all'omessa riduzione per il rito abbreviato.
1.2. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il quarto motivo è fondato;
il ricorso va nel resto rigettato.
1. Il primo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, poiché inammissibilmente formulato limitandosi a richiamare per relationem i motivi di gravame formulati con l'atto di appello. Va, in proposito, ribadito l'orientamento di questa Corte (da ultimo, Sez. III, sentenza n. Co 35964 del 4 settembre 2015, CED Cass. n. 264879), per il quale è inammissibile il of per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, aicorso of dovendo l'atto di Te contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
1.1. Inoltre, esso reitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello. con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e - non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato - l'affermazione di responsabilità, valorizzando l'intervenuta sorpresa in flagranza dell'imputato, mentre unitamente ad altre due persone era intento a smontare un'autovettura OPEL'> di provenienza furtiva, ed in disponibilità degli ulteriori beni di provenienza furtiva indicati nel capo di imputazione (f. 3 della sentenza impugnata), non convincentemente giustificata. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
2. Il secondo motivo è infondato, poiché le ragioni della mancata qualificazione ex art. 648, comma 2, c.p. dei fatti accertati sono all'evidenza desumibili dalla descrizione degli stessi (ritenuti espressamente gravi>>) e della negativa personalità dell'imputato (poiché, secondo la Corte di appello, i fatti accertati costituiscono espressione di un'attività svolta in modo continuativo e professionale>>). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento (Sez. VI, sentenza n. 7554 del 2 25 febbraio 2011) per il quale, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato.
3. Il terzo motivo è generico (per le medesime ragioni di rito premesse nel § 1.1 di queste Considerazioni in diritto), a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni ancora una volta giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato la contestata statuizione valorizzando la incensurabilmente ritenuta gravità del fatto, ritenuto espressione di un'attività svolta in modo continuativo e professionale>>. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento per il quale è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. : 1 un., sentenza n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass. n. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo pena congrua>>, pena equa>> o congruo aumento>>, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, CED Cass. n. 245596).
4. Il quarto motivo è fondato.
4.1. Il Tribunale, con ordinanza del 13.7.2012, ritenuta legittima dalla Corte di appello, ha ritenuto che l'imputato avesse "consumato" la possibilità di richiedere l'accesso ai riti alternativi attraverso l'iniziale opzione per l'applicazione della pena su richiesta della parte, non accolta essendo stato ritenuto non concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui la richiesta era condizionata.
4.2. L'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di appello a fondamento della tesi sostenuta (da ultimo espresso da Sez. II, sentenza n. 8997 del 2 marzo 2015, CED Cass. n. 263228) valorizzava la necessità, ma nei soli casi in cui si procede con giudizio immediato, di rispettare il termine di cui all'art. 458, comma 1, c.p.p.: qui l'esigenza che, in caso di richiesta principale di accesso al c.d. "patteggiamento", l'opzione subordinata (per il caso di rigetto della prima richiesta) per il giudizio abbreviato fosse immediatamente espressa.
4.3. Nel caso di specie, peraltro, non si procedeva con giudizio immediato. Trovava, quindi, applicazione la generale disposizione di cui all'art. 556 c.p.p. che, in virtù del richiamo al comma 2 dell'art. 555 c.p.p., imponeva la sola necessità di formulare la richiesta di accesso al rito alternativo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento>>; la disposizione richiamata non contiene il riferimento al compimento di dette formalità per la prima volta> (come fanno altre disposizioni: cfr., ad esempio, art. 491, comma 1, c.p.p. per le questioni preliminari), che non può quindi essere mutuato, in difetto di ulteriore espresso richiamo, in malam partem, poiché tale operazione interpretativa comporterebbe l'inammissibile introduzione di una sanzione processuale non testualmente prevista dal legislatore.
4.4. Ne consegue che, nel caso di specie, la richiesta di accesso al rito abbreviato, operata dopo il rigetto di quella di "patteggiamento", ma pur sempre prima dell'esaurimento : delle formalità di apertura del dibattimento, era tempestiva, e quindi la sua accoglibilità andava valutata.
4.5. In favore di tale soluzione depone anche il generalizzato favor per la definizione accelerata dei procedimenti penali, che indubbiamente ispira il vigente codice di rito, e che : legittima l'ampliamento, per quanto possibile, delle possibilità di accesso ai riti alternativi, ed, a ben vedere, non si pone in contrasto con l'orientamento che, in generale, evidenzia l'incompatibilità strutturale tra i due riti de quibus, poiché nel caso in esame la celebrazione del giudizio abbreviato risulterebbe del tutto alternativa rispetto al "patteggiamento", venendo celebrato soltanto il primo, il che rende non pertinenti i contrari rilievi riguardanti la diversità dei predetti riti, nonché dell'efficacia delle rispettive sentenze e dei relativi regimi di impugnazione.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa riduzione della pena per il rito abbreviato (da ritenersi ammissibile in rito), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa riduzione della pena per il rito abbreviato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, udienza pubblica 8 gennaio 2016 Il componente estensore Il Presidente Mario Gentile Sergio Beltranj شد Mario Gentily DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 MAR. 2018 IL CANCELLIERE ADI A E R Claudia Pianell P E T R O C W