Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11673 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
1 | Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPRE1-1 673/03 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 22535/00 PRESTIPINO Consigliere Cron. 25548 Dott. Giovanni CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Natale FILADORO Consigliere Ud. 16/12/02 Dott. Camillo - Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: D'DR NS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO ---- AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Tesoro0 1 in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO; tempore, domiciliat in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrent 2002 nonchè contro 5542 -1- MINISTERO DEL TESORO;
intimato avverso la sentenza 11. 322/99 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 18/11/99 -R.G.N. 106/99; judita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Grazia | CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. NS D'AN proponeva dinanzi al Pretore di Chieti ricorso nei confronti del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento. Il Pretore, esperita consulenza tecnica, con sentenza del 15 giugno 1998, condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione della pensione di inabilità, respingendo la domanda relativa all'indennità di accompagnamento. Avverso la decisione di primo grado l'invalido proponeva ricorso al Tribunale di L'Aquila che, rinnovata la consulenza tecnica, lo rigettava.. I giudici del gravame, richiamando le conclusioni espresse dal secondo consulente tecnico, CA sostanzialmente coincidenti con quelle del primo perito, rilevavano che l'appellante era affetto da patologie ( cnsi comiziali in trattamento, con cadenza giornaliera, sindrome di Wolf Parkinson White, esiti di fratture multiple) che lo rendevano totalmente invalido, ma non gli impedivano di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. D'AN propone ricorso fondandolo su un unico motivo. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso illustrato da successiva memoria. IL ministero del Tesoro è rimasto contumace. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 11 febbraio 1980 n.28 e dell'art.1 della legge 21 1 novembre 1988 n.508, degli artt. 421 e 437 del codice di procedura civile, motivazione insufficiente e contraddittoria, il ricorrente censura la sentenza impugnata sia per non aver effettuato una valutazione globale delle patologie riscontrate sia per aver sottovalutato le crisi comiziali che comportavano cadute a terra frequenti, nelle quali si erano verificati traumi ortopedici e di cui doveva essere verificata la frequenza e l'imprevedibilità. Deduce che gli atti quotidiani della vita non comprendono solo quelli "vegetativi" e che l'autosufficienza riguarda un complesso di attività; elemento importante a tal fine è anche la necessità di controllo da parte di terzi quando, come nel caso in esame, la vigilanza doveva essere continua a causa dell'imprevedibilità delle crisi comiziali che si ripetevano anche più volte in una giornata. Il ricorso è infondato. Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n.18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di consistono, alternativamente, CAi accompagnamento nell'impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che ai fini della valutazione di tali situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quali ad esempio il portarsi fuori della propria abitazione) ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana (Cass.13 maggio 2002 n.6882; 22marzo 2001 n.4172; 3 febbraio 1999 n.931). La necessità di assistenza che sta alla base del diritto in esame è normativamente caratterizzata dalla continuità. Ciò è deducibile dalla stessa lettera della legge che richiede il carattere "continuo" dell'assistenza e il carattere "permanente" dell'aiuto fornito dall'accompagnatore. Tale continuità non sussite nel caso di specie in cui le crisi comiziali cui va soggetto l'invalido, pur verificandosi con frequenza giornaliera, non richiedono un'assistenza continua negli atti quotidiani della vita né influiscono sulla capacità di movimento e di deambulazione autonoma ma richiedono assistenza limitata al singolo episodio. Gli altri rilievi mossi alla sentenza impugnata si risolvono in una generica contestazione delle conclusioni del C.T.U. e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico. Al riguardo non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando il giudice di merito, in giudizio in materia di invalidità o Cataly inabilità, si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i un vizio di lamentati errori e lacune della consulenza determinino motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass n.6882 del 2002; n.225 del 2000; n.7798 del 1998). Il ricorso va, pertanto rigettato. Non si provvede sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 16 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE grasa CA IL PRESIDENTE Chin, Mi nn. Depositato in Cancelleria CANCELLIERE oggi, 2.9.LUB 2003, Cuve forall CANCELLIERE Y B SA O S 0 C PA 1 , 4 D 3 A R ES 5 L'A P . S L N I E N D 3 G -7 I O S -8 N A E 1 D S 1 , E I A E O R G O IST G ITT E G L IR E R D A L O L E D