Sentenza 30 marzo 2005
Massime • 1
Il vigente codice della strada omette ogni specifica disciplina destinata a regolare la circolazione nelle cosiddette "rotatorie", limitandosi l'art. 122 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni) a contemplare, alla lettera d), tra i segnali di obbligo generico, quello di "rotatoria" ed a specificare, al comma sesto, che esso deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce; aggiungendosi poi che il segnale deve essere collocato sulla soglia dell'area dove si svolge la circolazione rotatoria e deve essere sempre preceduto, nelle strade extraurbane, dal segnale di "preavviso di circolazione rotatoria". Attraverso un adeguato uso della segnaletica stradale, è disciplinata la circolazione nelle rotatorie in maniera flessibile, con riguardo, di volta in volta, alle singole esigenze dell'incrocio considerato. Valgono, in proposito, le regole contenute, rispettivamente: nell'art. 145, comma secondo, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni), in forza del quale la precedenza, nel caso di intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è regolata nel senso dell'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo che sia diversamente segnalato; nell'art. 146 dello stesso codice, che rinvia all'art. 38, e in particolare al comma secondo, laddove si stabilisce che le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale vanno rispettate anche se difformi alle altre regole di circolazione. Per determinare il regime della circolazione nelle rotatorie è pertanto necessario avere riguardo alla segnaletica esistente, cui è consentito "derogare" alla regola della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2005, n. 27379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27379 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/03/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 505
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 031030/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA SI, N. IL 19/08/1971;
avverso SENTENZA del 13/05/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.1.2000 il giudice monocratico del Tribunale di Verona assolveva AR MO dal delitto di omicidio colposo aggravato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Al AR era stato contestato il delitto p. e p. dall'art. 589 co. 1 e 7 c.p. perché, mentre, il giorno 13 ottobre 1998, alla guida del proprio autocarro, stava percorrendo la SP. 7 con direzione San Bonifacio-Cologna Veneta, giunto all'altezza della rotatoria posta all'incrocio con via Sule e via S. Michele, per negligenza, imprudenza, imperizia violazione delle norme sulla circolazione stradale, effettuava una manovra di svolta a sinistra omettendo di concedere la dovuta precedenza e tagliando quindi la strada all'autovettura CI HE condotta da ZA GI, il quale, proveniente dalla direzione opposta sulla semicarreggiata di sua pertinenza, non poteva evitare l'improvviso ostacolo e collideva con la parte anteriore della propria auto contro la fiancata destra dell'autocarro e così per colpa cagionava la morte del predetto che, immediatamente trasportato all'Ospedale Borgo Trento, decedeva il 24.10.98 a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro. Secondo quanto riferisce la sentenza di appello, il giudice di primo grado ricostruiva la dinamica dell'incidente sulla base delle conclusioni dei consulenti del pubblico ministero, delle dichiarazioni testimoniali del verbalizzante e dei rilievi topografici e fotografici, evidenziando che:
i veicoli antagonisti raggiungevano da opposte direzioni la rotatoria che raccoglie la confluenza di sei strade, il tempo era sereno, la visibilità buona, il fondo stradale asciutto e, dal lato di provenienza della autovettura condotta da ZA vi era un dosso che ne avrebbe nascosto la vista a circa 180 metri;
l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore dell'auto e la fiancata destra dell'autocarro e in coincidenza dell'intersezione tra la strada percorsa dallo ZA mentre l'autocarro condotto dal AR aveva già ampiamente impegnato la rotatoria;
dall'esame delle tracce di frenata dell'autovettura e sulla base dei rilievi di polizia doveva ritenersi accertato che la CI EM viaggiava ad una velocità di circa 80 hm/h, mentre la velocità dell'autocarro era estremamente bassa, pari a circa 14 Km/h;
entrambi i conducenti, prima della rotatoria, avevano incontrato cartelli segnalanti un limite di velocità (50 hm/h) e la presenza di un incrocio con diritto di precedenza;
di talché entrambi avevano impegnato l'incrocio nella convinzione di godere del diritto di precedenza;
entrambi i consulenti avevano concordato sul fatto che se lo ZA avesse rispettato il limite di velocità o se avesse regolarmente indossato la cintura di sicurezza, l'incidente non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato senza conseguenze letali;
- il codice della strada non disciplina la circolazione nelle rotatorie sicché ogni ente gestore regolamenta l'accesso alle stesse.
Premesse tali circostanze, il giudice osservava che allorquando AR impegnò la rotatoria, ZA non era ancora visibile perché nascosto dal dosso, e che quando questi divenne visibile il AR aveva già percorso circa 23 metri nella rotatoria "sicché godeva della ragionevole aspettativa di godere di una precedenza di fatto sulle auto che già non fossero prossime ad impegnare anch'esse la rotatoria"; che ZA giungeva a velocità più elevata del consentito e del consigliabile, considerata la presenza dell'incrocio, ma tale circostanza non necessariamente poteva essere percepita dal AR, ne' al momento dell'avvistamento dell'auto, ne' quando la stessa stava per impegnare l'incrocio; che neppure era possibile escludere che il AR potesse percepire la situazione di pericolo, ma tale dato era concretamente indimostrabile e valeva a condurre il giudicante ad una formula assolutoria al sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.. Su appello del Procuratore della Repubblica, la Corte di appello di Venezia dichiarava invece AR MO responsabile del reato ascrittogli e, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condannava a mesi quattro di reclusione convertiti nella corrispondente pena pecuniaria. Secondo la Corte di appello il primo giudice, pur muovendo da una corretta esposizione delle circostanze di fatto, era pervenuto a conclusioni non coerenti con le premesse. Il giudicante aveva omesso di considerare che il dosso che copriva l'auto di ZA si trovava a circa 180 mt. dall'incrocio, la carreggiata dal medesimo percorsa era rettilinea e pianeggiante, la visibilità buona e dalla posizione di AR, anche quando lo stesso già aveva impegnato l'incrocio, era possibile avvistare l'autovettura proveniente da destra ed anche il segnale di diritto di precedenza che interessava la carreggiata percorsa di ZA. AR, che procedeva a modestissima velocità, aveva dunque la possibilità (ed il dovere) di avvistare l'autovettura che sopraggiungeva ad elevata velocità ed aveva il dovere, per regola di comune prudenza, di arrestare il proprio mezzo, non esimendolo da responsabilità la pur "macroscopica condotta colposa della vittima" che procedeva ad elevata velocità in prossimità di un incrocio. Secondo il giudice di appello, solo per sua disattenzione l'imputato non si era accorto della autovettura che proveniva dalla sua destra e che aveva diritto di precedenza;
non era infatti possibile ritenere, così come aveva fatto la sentenza di primo grado, che entrambi i veicoli avessero un diritto di precedenza, essendo agevole rilevare che se tale diritto era operante per AR all'atto dell'impegno della rotatoria, altrettanto non poteva dirsi nel percorrerla;
irrilevante era peraltro la eventuale modifica delle regole di diligenza relative alla circolazione nelle rotatorie, variamente evocata nel corso del processo, dal momento che tale modifica era intervenuta solo successivamente all'incidente, per effetto del recepimento da parte dello Stato italiano di una normativa europea, e comunque la condotta colposa del AR trovava fondamento anche e soprattutto sulla violazione di norme di comune prudenza. Avverso tal sentenza ricorre per Cassazione l'imputato, attraverso il difensore di fiducia avv.to Bruno Gazzella che lamenta l'errore di diritto sull'epoca in cui è intervenuta la modifica della regola di diligenza da tenere nel caso di specie;
sostiene che all'epoca del sinistro esisteva già da tempo la direttiva europea sulla regolamentazione del diritto di precedenza nelle rotonde cosiddette alla francese, cui il nostro paese ancora non aveva dato applicazione, ma comunque direttamente vincolante;
in base a tale regola la precedenza spetta a chi ha già impegnato la rotatoria e gli enti proprietari o gestori delle strade avrebbero dovuto installare la segnaletica in conformità alla direttiva comunitaria. Con motivi aggiunti il predetto difensore prospetta altresì i seguenti motivi nuovi: 1) mancanza di motivazione in quanto la Corte di appello non indica la norma di comportamento vigente al momento del sinistro che il AR avrebbe dovuto rispettare nell'affrontare la rotatoria e non precisa quale sia la normativa europea o italiana che avrebbe modificato le regole di circolazione nelle rotatorie;
2) erronea applicazione di legge e in particolare dell'art. 43 c.p., in quanto si è ritenuto il concorso di colpa del AR fondandolo sulla inosservanza delle regole di comune prudenza;
infatti in tema di circolazione stradale è pacifico che si può esigere solo una condotta conformata al ragionevolmente prevedibile comportamento altrui, anche imprudente ma pur sempre prevedibile;
nella specie non era prevedibile che una autovettura impegnasse un incrocio a velocità così elevata come quella tenuta dallo ZA e senza indossare la cintura di sicurezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati.
Al riguardo rileva infatti il Collegio che non risulta che sia intervenuta, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, una modifica della disciplina regolante la circolazione nelle rotatorie a seguito del recepimento da parte italiana di una direttiva comunitaria, così come variamente ma genericamente evocato nel corso del procedimento, senza il riferimento a precisi atti normativi;
di tale direttiva non vi è traccia tra gli atti emanati dall'Unione europea e tanto meno tra quelli di recepimento da parte del legislatore nazionale. Anche la difesa, pur sostenendo la diretta applicazione di tale direttiva già al momento del fatto, e di conseguenza l'esistenza di una regola di condotta diversa da quella ritenuta dal giudice, non ha fornito elementi atti ad una più precisa individuazione.
Si deve piuttosto ritenere che l'esperienza di altri ordinamenti, quali in particolare quello inglese e quello francese che della circolazione rotatoria hanno fatto già da tempo largo uso per i vantaggi in tema di fluidità del traffico che la stessa consente, abbiano indotto gli organi deputati al controllo del traffico ad introdurre anche in Italia il modello medesimo, con la costruzione di rotatorie, peraltro nel momento attuale sempre più diffuse come dimostra l'esperienza comune di ogni automobilista. Le rotatorie, o rotonde stradale, consentono appunto un incanalamento del traffico agli incroci (o alla confluenza di anche più di quattro strade diverse convergenti) più agevole di quello determinato dalla intersezione mediante linee ortogonali, tipica degli incroci tradizionali. La rotatoria infatti è, in sostanza, un tipo di incrocio caratterizzato dalla presenza di un anello centrale, spartitraffico, a forma più o meno circolare, intorno al quale si incanala il traffico, a senso unico e circolazione in senso antiorario. In tal modo, ove la circolazione sia disciplinata secondo la regola della precedenza a chi già circola all'interno, il traffico diventa più fluido: infatti, teoricamente, non deve più verificarsi la formazione di code all'interno della rotatoria (per dare precedenza a chi vi si immette) che finisce per bloccare l'accesso alle immissioni precedenti.
Quanto al regime di circolazione, manca nel vigente codice della strada, a differenza che nel precedente, una specifica considerazione.
Può infatti preliminarmente ricordarsi, a conferma di quanto si è detto, che il vecchio codice della strada dava un'ampia spiegazione del segnale "rotatoria" all'art. 68 del regolamento di esecuzione dove era previsto che la collocazione dell'apposito cartello serviva ad indicare l'immissione in una piazza o largo nelle quali la circolazione doveva svolgersi in senso rotatorio ed era stabilito (al terzo comma) che la corrente di traffico impegnata nella rotatoria non godeva della precedenza rispetto a quelle provenienti dalle altre strade di accesso. La disposizione diede luogo ad evidenti inconvenienti atteso che l'applicazione della regola della precedenza a chi proviene da destra comportava la formazione di code all'interno della rotatoria conseguenti alla necessità dei veicoli che vi circolavano di bloccarsi per concedere la detta precedenza. Con il nuovo codice della strada si è invece omessa ogni specifica disciplina destinata a regolare la circolazione nelle rotatorie, limitandosi l'art. 122 del regolamento al codice della strada a contemplare, alla lett. d), tra i segnali di obbligo generico, quello di "Rotatoria" (fig. 2^ 84) e a specificare, al comma sesto, che esso deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce;
si aggiunge che il segnale deve essere collocato sulla soglia dell'area dove si svolge la circolazione rotatoria e sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di "Preavviso di circolazione rotatoria" (fig. 2^ 27). Con il predetto comma sesto viene dunque spiegato solo il significato del segnale, nel senso che esso indica l'obbligo di circolare nel senso indicato dalle frecce, ma non viene precisata alcuna regola di precedenza che stabilisca, come per il passato, l'obbligo per chi già si trova nella rotatoria di concedere precedenza ai veicoli che vi si immettono.
Si è reso così possibile, attraverso un adeguato uso della segnaletica stradale, disciplinare la circolazione nelle rotatorie in maniera flessibile, ossia con riguardo alle singole esigenze dell'incrocio considerato tenendo conto dello stato dei luoghi e delle concrete esigenze del traffico.
Infatti occorre ricordare che ai sensi dell'art. 145, co. 2, codice della strada, la precedenza, nel caso di intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è regolata nel senso dell'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo che sia diversamente segnalato. L'obbligo di rispettare la segnaletica stradale è poi imposto dall'art. 146, che rinvia altresì all'art. 38 ed in particolare al comma secondo che espressamente stabilisce che le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale vanno rispettate anche se difformi alle altre regole di circolazione.
Per determinare il regime della circolazione nella rotatoria è dunque necessario avere riguardo alla segnaletica esistente, essendo appunto consentito a tale segnaletica "derogare" alla regola generale della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento. Peraltro l'efficacia della segnaletica quale fonte del comportamento degli automobilisti, è stata già ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza 23.6.1986 n. 10076 rv. 112737; sentenza 24.4.1981 n. 6354 rv. 149572) che, sia pure nel vigore del vecchio codice, ha avuto modo di precisare, con principio tuttora valido, che in tema di reato colposo, verificatosi nel corso della circolazione stradale, sussiste la responsabilità del conducente di veicolo ogni qualvolta non abbia ottemperato all'obbligo di uniformare la sua condotta di guida alla segnaletica stradale, essendo addirittura irrilevante il fatto che la segnaletica stessa sia o meno formalmente legittima. Può dunque dirsi, in linea generale e senza pretesa di completezza, che l'automobilista trovando, prima di immettersi nella rotatoria, il segnale "dare precedenza" (triangolare con vertice in basso )oppure il segnale di "stop" e tanto più il semaforo rosso, deve rallentare, o fermarsi, e dare la precedenza a sinistra, cioè a chi già procede sulla rotatoria;
in tal caso il sistema di circolazione da la precedenza ai veicoli che circolano nella rotatoria, secondo il modello sperimentato con successo in altri paesi di cui sopra si diceva. Se invece all'accesso dai bracci di entrata non vi è il segnale "dare precedenza", chi accede ha la precedenza su chi già circola all'interno e, una volta entrato, deve dare la precedenza a chi proviene da destra secondo la consueta regola della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento.
Venendo al caso di specie, lo stesso ricorrente riconosce, con il primo motivo di ricorso, che la segnaletica stradale esistente al momento del fatto non teneva conto della modifica normativa che egli assume esistente e cioè della precedenza a favore dei veicoli che già si trovano nella rotatoria;
la questione risulta ancora più puntualmente illustrata in un precedente atto difensivo (memoria del 2 settembre 1999) in cui si da atto che la segnaletica incontrata dai due veicoli era quella di un incrocio con diritto di precedenza;
peraltro sul punto è preciso l'accertamento di entrambi i giudici secondo cui sia l'imputato che la parte offesa avevano incontrato sulla loro direttrice di marcia il segnale di incrocio con diritto di precedenza. Dunque, per quanto sopra detto, deve escludersi che la rotonda in questione fosse disciplinata secondo la regola della precedenza a favore chi già la percorre, invocata dal ricorrente, essendo la regola "generale" della precedenza a destra di cui all'art. 145, co. 2, cds non "derogata" dalla segnaletica esistente. Ed allora AR, che nell'entrare nella rotatoria aveva goduto della precedenza, doveva rispettare la precedenza che spettava a ZA all'atto della immissione da parte di quest'ultimo, tanto più che secondo l'accertamento del giudice di appello, dalla posizione di AR era possibile avvistare l'autovettura di quest'ultimo ed il segnale di diritto di precedenza apposto sulla carreggiata da lui percorsa. Quanto poi alla imprevedibilità del comportamento ZA in relazione alla velocità assai sostenuta dal medesimo tenuta, la sentenza di appello ha già chiarito che il dosso che avrebbe potuto impedire l'avvistamento dello ZA era a una distanza tale da non impedire la manovra di emergenza da parte del AR, di immediato arresto del proprio mezzo, ove quest'ultimo avesse prestato la dovuta attenzione alla sede stradale;
e tale accertamento in fatto esclude la possibilità di tenere conto della eccezione del ricorrente. Conclusivamente, avendo la sentenza impugnata correttamente individuato la responsabilità dell'imputato sulle base delle regole, che, per quanto sopra detto, trovavano applicazione al caso di specie, la medesima merita conferma.
P.T.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005