Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15785
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Sentenza 22 ottobre 2003

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Nel depenalizzare comportamenti che secondo la precedente normativa costituivano reato, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevedendo, all'art. 55, comma 3, che "per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione e sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative", ha dettato una norma che non si esaurisce in un mero adempimento burocratico, ma con l'inciso "ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative" pone una regola di diritto transitorio in deroga al principio di legalità posto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in assonanza con l'art. 40 della stessa legge come interpretato dalla Corte di cassazione, riconoscendo alla nuova disciplina effetto retroattivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15785
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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