Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
Nel depenalizzare comportamenti che secondo la precedente normativa costituivano reato, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevedendo, all'art. 55, comma 3, che "per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione e sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative", ha dettato una norma che non si esaurisce in un mero adempimento burocratico, ma con l'inciso "ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative" pone una regola di diritto transitorio in deroga al principio di legalità posto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in assonanza con l'art. 40 della stessa legge come interpretato dalla Corte di cassazione, riconoscendo alla nuova disciplina effetto retroattivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15785 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO TE, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso l'avv. Luigi Napolitano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Mario Serafino giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA di CAMPOBASSO;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, n. 39 del 2/30 marzo 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 28 gennaio 1997 i Carabinieri di Guglionesi accertavano che RO MO aveva omesso di tenere il prescritto registro di carico e scarico degli oli esausti e, trattandosi di fatto costituente reato, inviavano rapporto all'autorità giudiziaria penale. Poco dopo, con D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il fatto veniva depenalizzato ed il G.I.P. della Pretura di Larino, con decreto 23 giugno 1998, disponeva l'archiviazione e la trasmissione degli atti alla provincia di Campobasso per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Con ordinanza ingiunzione in data 27 agosto 1998 la Provincia irrogava al MO la sanzione pecuniaria di lire 4 milioni, ai sensi degli artt. 19 D.P.R. n. 915 del 1982 e 52.2. D.Lgs. n. 22 del 1997 e, con ricorso in data 26 novembre 1998, il MO proponeva opposizione, assumendo di essere esente dall'obbligo di tenuta, perché la produzione di olio della sua officina era inferiore ai 300 kg annui. Con sentenza 02/30 marzo 2000 il giudice monocratico del tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, rigettava l'opposizione e poneva le spese di lite a carico del MO, affermando che l'esenzione è esclusa quando, come nel caso, si tratta di rifiuti speciali pericolosi;
che la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa era stata effettuata, in osservanza di quanto disposto dell'art. 55.3 D.Lgs. n. 22 del 1997; che, in sostanza, la tenuta dei registri, prima prevista e sanzionata dall'art.
3.5 L. n. 475 del 1988, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997 era dovuta in forza dell'art.
7.4 di tale decreto.
Ricorre MO RO, con atto notificato il 18 maggio 2000 alla Provincia di Campobasso presso il procuratore domiciliatario, assumendo la violazione del principio di retroattività dell'illecito amministrativo, in mancanza di una espressa deroga a tale principio e nell'incertezza se, dopo l'archiviazione, sussiste l'obbligo di trasmettere gli atti alla Provincia.
La Provincia intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza perché non ha affrontato il problema del coordinamento tra l'art. 553 D.Lgs. n. 22 del 1997 (norma che, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 389 del 1997, dispone: Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione e sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.) e l'art. 1 della L. n. 689 del 1981 che fissa il principio di legalità ed irretroattività delle sanzioni amministrative: in sostanza, per non aver accertato che il fatto contestato dalla Provincia non era previsto come infrazione amministrativa da alcuna legge agente all'epoca in cui era stato commesso.
La questione - come precisa lo stesso ricorrente - non formava oggetto dei motivi enunciati nell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma non è qui invocabile il principio che limita ai motivi di opposizione il "thema decidendum" del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione (S.U. 3271/90; 1857/00;
10796/00; 7876/01; 9387/02) perché, trattandosi di un giudizio di accertamento, soggetto al rito civile, il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa e quindi l'esistenza di una norma a cui la pretesa, come prospettata dall'attore (e, nel caso, attore era la Provincia) corrisponda mentre, secondo l'assunto del ricorrente, tale norma non esisteva, non ponendo il D.Lgs. n. 22 del 1997 alcuna deroga al principio di legalità stabilito dall'art. 1 della L. n. 689 del 1981. La censura deve essere rigettata, per le seguenti considerazioni. Con sentenza 659/89 le S.U. civili riconobbero, sanando così il contrasto di giurisprudenza, che l'art. 40 della L. n. 689 del 1981, nello stabilire che "Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito" si riferiva a tutte le depenalizzazioni compiute anteriormente alla legge che lo dettava. Successivamente (Cass. civ. 5429/97; 929/96; 5870/95; 9547/92) si è ritenuto che la disciplina transitoria dettata da tale norma trovasse applicazione anche alle depenalizzazioni pur pronunciate in epoca successiva dal momento che l'art. 40 della L. n. 689 del 1981 non deve essere valutato nei suoi termini letterali - ove sembra provvedere solo per le depenalizzazioni anteriori alla propria entrata in vigore - ma deve essere inteso nella sua collocazione sistematica, come principio generale, coerente con l'art. 1 della stessa legge, del quale precisa e delimita la portata (Cass. 1108/95). È del resto di tutta evidenza che, diversamente, si verrebbe a creare, ad ogni depenalizzazione, una "zona bianca", con evidente ed incostituzionale disparità di trattamento a favore di coloro che avendo già commesso l'illecito, non dovrebbero subirne nè le conseguenze penali ne' quelle amministrative. D'altra parte, non è condivisibile la tesi del ricorrente, che nega la esistenza di norma transitoria specifica. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, nel depenalizzare comportamenti che secondo la precedente normativa (si veda, p.e. D.P.R. n. 915 del 1982) costituivano reato, ha dettato, all'art. 55.3, una norma (Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione e sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative) che non si esaurisce in un mero adempimento burocratico, ma con l'inciso "ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative" pone una regola di diritto transitorio, in deroga al disposto dell'art. 1 L. n. 689 del 1981 - ed in assonanza con l'art. 40 L. n. 689 del 1981, come da questa Corte interpretato - riconoscendo alla nuova disciplina effetto retroattivo, come già ritenuto, nell'esaminare la analoga norma dettata dall'art. 56.3 del D.P.R. n. 152 del 1999, dalla sentenza 3952/00 della Cassazione penale. Il ricorso deve, pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003