Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Non dà luogo a nullità l'omessa notifica di un atto al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa, domiciliatario ex legge ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ove l'atto medesimo sia notificato a mani proprie di quest'ultima. (Nella specie si trattava dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 24062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24062 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 765
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 24432/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.R., nata a (OMISSIS);
nei confronti di:
L.V.;
avverso il decreto del 5 giugno del 2009 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore generale Dott. Galati Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 5 gennaio del 2009, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di L.V.,
indagato per il delitto di abuso sessuale continuato in danno di T.R..
Ricorre per Cassazione la parte offesa per mezzo del proprio difensore assumendo che non aveva ricevuto l'avviso della richiesta di archiviazione benché nella denuncia - querela a suo tempo presentata avesse fatto presente di volere essere avvisata nell'eventualità di un'archiviazione. Precisa di avere eletto domicilio presso il suo difensore, ma l'avviso non era stato notificato presso tale domicilio.
Sulla base di tale premessa chiede l'annullamento del decreto. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. È ben vero che nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia nominato un difensore, ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., l'avviso deve essere notificato al difensore perché questi è il domiciliatario ex lege della persona offesa. Tuttavia non si configura alcuna nullità allorché l'avviso venga notificato a mani proprie della persona offesa, come è avvenuto nella fattispecie (cfr. fol. 402) e ciò perché qualsiasi irritualità della notificazione viene sanata allorché l'atto venga notificato a mani proprie del destinatario. In proposito da parte di questa Corte si è statuito che la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto, giacché l'art. 33 disp. att. c.p.p., ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non già creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quelle previste per l'imputato (Cass. n. 1574 del 2000,De Gennaro;
n. 351 del 1993, Motulese). Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che le parti "abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima segue, a norma dell'art.616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010