Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17620 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
17620/ 02 RE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISARCIMENTO SEZIONE TERZA CIVILE DANNI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 18064/99 Cron. 41471 Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Rep.4697 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 21/10/02 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AC IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO GASPARINI, giusta delega in atti;
B ---- ricorrente
contro
IN MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato MARISA PAPPALARDO, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO ERCOLANI, giusta delega in atti%;B 2002 controricorrente 1972
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
RD NT;
intimato avverso la sentenza n. 1959/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 27/5/1998, depositata il 03/07/98; RG.881/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato SERGIO VACIRCA per delega Avv. Giuseppe Fontana ); - udito l'Avvocato MARISA PAPPALARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato rispettivamente il 4 e il 18 ottobre- - 1989 MP AC e RI EG, coniugi esercenti la potestà parentale sul figlio minore IL AC, convenivano il professore MI IN ed il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE innanzi al Tribunale di Milano, esponendo che il 30 aprile 1987 IL si era infortunato nell'ora di educazione fisica presso la palestra del Liceo Classico di Voghera;
che il professor IN al momento dell'incidente era assente dall'Istituto pur dovendo presiedere alla suddetta lezione;
che gravi erano stati gli esiti temporanei e permanenti dell'infortunio (avendo subito il minore la frattura della base cranica). Ciò premesso, chiedevano la condanna dell'IN e del MINISTERO convenuto ai sensi dell'art. 2048 c.c. al risarcimento "dei danni, patrimoniali e non, ---- riportati dal figlio minore degli attori". Costituitosi in giudizio, l'IN protestava la propria estraneità all'accaduto, avendo l'infortunato chiesto all'insegnante della classe femminile - presente in palestra - l'autorizzazione ad eseguire un salto in alto;
da parte sua, il MINISTERO rilevava l'assenza, allo stato, di documentazione sui fatti di causa, e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice. All'udienza del 9 aprile 1990 interveniva volontariamente la s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), assicuratrice del MINISTERO P.I. per la responsabilità civile, contestando l'an e il quantum debeatur. Si costituiva in giudizio anche NT RD, eccependo la (propria) carenza di legittimazione passiva ex art. 61 legge 312/80 e - l'infondatezza della domanda di manleva svolta comunque dall'IN, essendo costui l'insegnante dell'infortunato. In ogni caso, sosteneva che le modalità dell'incidente integravano gli estremi del caso fortuito. Nel corso dell'istruttoria veniva assunta la prova testimoniale per delega al Pretore di Voghera ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio di natura medica. Con sentenza del 18 gennaio 1996 l'adito Tribunale rigettava la domanda proposta dagli attori, condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dall'IN e dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
dichiarava compensate le spese relative al rapporto IN-RD e poneva a carico della RAS quelle dalla stessa anticipate. Avverso la sentenza IL AC, nel frattempo divenuto maggiorenne, proponeva appello per ottenere l'accoglimento della domanda già formulata dai suoi genitori nel giudizio di primo grado;
gli appellati, costituitisi in giudizio, chiedevano la conferma della decisione, fatta eccezione per la RD che, unitamente al rigetto dell'impugnazione principale, proponeva appello incidentale con due motivi. Con sentenza 3 luglio 1998 la Corte ambrosiana li rigettava entrambi e compensava fra tutte le parti le spese del grado, affermando, per quanto possa ancora rilevare, che la fattispecie era disciplinata dalla normativa di cui alla legge n. 312 del 1980, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2048 c.c. e che alla stregua delle acquisizioni processuali l'infortunio occorso all'AC doveva ascriversi a caso fortuito, restando così escluso qualsiasi rapporto causale con il comportamento omissivo dell'IN. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso IL AC sulla base di tre motivi. Hanno resistito l'IN ed il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE con distinti controricorsi, ai quali ha replicato l'AC con una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 61 L. 11 luglio 1980 n. 312 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole che il giudice di appello, inquadrando la fattispecie nella normativa delineata dalla suddetta disposizione, non abbia rilevato che essa riguarda i rapporti tra il personale scolastico e l'amministrazione della pubblica istruzione, mentre per ciò che riguarda i rapporti tra quest'ultima ed i terzi (ivi compresi gli allievi per i danni prodotti a se stessi) continua a trovare applicazione l'art. 2048 c.c. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione del citato art. 2048 c.c., l'AC lamenta che il suddetto giudice, una volta esclusa l'applicabilità di tale disposizione, lo abbia gravato dell'onere di provare l'esistenza degli elementi necessari per affermare la responsabilità degli appellati. Con il terzo ed ultimo mezzo il ricorrente denuncia il vizio della motivazione con la quale la Corte ambrosiana ha escluso la responsabilità del Prof. IN – e, quindi, dell'Amministrazione -, da un lato, rinviando semplicemente a "quanto argomentato dall'impugnata sentenza", dall'altro, senza adeguatamente considerare l'incidenza, nella produzione dell'evento infortunistico, dell'allontanamento dell'insegnante dalla palestra. I tre motivi, che per la connessione logico-giuridica delle rispettive censure vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei limiti delle seguenti considerazioni. Per poter inquadrare e risolvere i problemi posti dalla presente causa occorre far riferimento alla sentenza 27 giugno 2002 n. 9346 con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, a fronte di un contrasto giurisprudenziale formatosi circa l'ambito di applicazione dell'art. 2048 c.c. se la presunzione di responsabilità dei precettori di cui al secondo comma sia o meno operante, oltre che nel caso di danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo a terzi, anche nell'ipotesi in cui l'allievo abbia cagionato il danno a se medesimo lo componeva aderendo alla tesi restrittiva, nel senso che siffatta presunzione non si applica nei confronti dei precettori al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a se stesso;
ma per "completezza d'esame" scrutinava tutti gli altri aspetti della complessa problematica suscitata dall'art. 61 1. n. 312 del 1980 (disposizione che prevede, nel comma 1, che: "la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi"; e stabilisce inoltre, nel secondo comma, che: "La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per il comportamento dgli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.), pervenendo alle seguenti conclusioni: - che nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, è più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.; -- che il comma 1 concerne la responsabilità patrimoniale dell'insegnante (e degli altri soggetti ivi indicati) per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione (danneggiando strutture, materiali o arredi); - che il comma 2 prevede la limitazione della responsabilità del personale ai soli casi di dolo o colpa grave "verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza”, e va quindi intesa, con stretta aderenza alla lettera della norma, nel senso che il limite è fissato "verso l'Amministrazione” e non verso i terzi. Si tratta, quindi, di un limite destinato ad operare nell'ambito dell'eventuale giudizio di rivalsa che l'Amministrazione intraprenda contro l'insegnante davanti alla Corte dei conti, dopo aver subito una condanna a favore del terzo danneggiato;
- che non può pertanto condividersi la tesi secondo cui la norma ora richiamata, ponendo la menzionata limitazione, avrebbe escluso l'applicabilità della presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, anche nelle controversie di risarcimento danni per culpa in vigilando promosse da terzi nei confronti degli insegnanti statali, ed addirittura anche nei confronti dell'Amministrazione; - che quanto agli insegnanti, la sottrazione di costoro alle conseguenze, ritenute troppo gravose, della affermata applicabilità nei loro confronti (per costante giurisprudenza) della presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 (nei limiti in cui è operante), nei giudizi di danno per culpa in vigilando, è realizzata con la legge n. 312 del 1980 non già sul piano sostanziale, bensì esclusivamente su quello processuale;
- che la legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso, cosicché in entrambi i casi qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo (ed è tale rispetto al successivo rapporto di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante anche l'alunno che si sia autodanneggiato), l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave. All'ampia ed articolata motivazione della sentenza n. 9346/02 è sufficiente rimandare, limitandosi in questa sede ad approfondire la tematica relativa al caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso (come nella specie), ipotesi in cui è stato ritenuto di ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì di quella contrattuale. Si è chiarito, al riguardo, che quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto poi al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Orbene, applicando gli esposti principi al caso di specie, va innanzitutto rilevato che ben ha fatto la Corte ambrosiana ad escludere l'applicabilità dell'art. 2048 c.c., ancorché per motivi diversi da quelli corretti (e, cioè, perché trattasi di danni causati dall'allievo a se medesimo). Ma detto questo, ha certamente errato ad affermare che "una volta esclusa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2048 c.c., è di tutta evidenza che l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi necessari per affermare la responsabilità degli appellati incombeva all'AC e, prima di lui, ai suoi genitori", aggiungendo che "tale prova non è stata raggiunta". Infatti così ragionando il suddetto giudice è rimasto nel campo della responsabilità aquiliana, addossando al danneggiato l'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c. Conseguentemente la conclusione raggiunta (pag. 8 della sentenza: "l'infortunio occorso all'AC è ascrivibile a caso fortuito, idoneo, come tale, ad escludere qualsiasi rapporto causale col comportamento omissivo dell'IN"), che in astratto soddisferebbe anche le condizioni di cui -all'art. 1218 c.c. atteso che il fatto fortuito esclude l'imputabilità dell'inadempimento nella specie non giova, poggiando su una trama argomentativa caratterizzata da un vizio di insufficienza della motivazione (poiché richiama “quanto argomentato dall'impugnata sentenza", senza alcun cenno esplicativo) e soprattutto da un errore di diritto (avendo gravato l'AC di un onere probatorio che non gli competeva, una volta che costui aveva provato l'esistenza del rapporto contrattuale con l'istituto scolastico ed, in quel contesto, del pregiudizio subito, restando così a carico dei convenuti provare l'impossibilità della prestazione di vigilanza per causa non imputabile). Tirando i fili del discorso e concludendolo, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte a qua, che provvederà ad un nuovo esame della vicenda alla stregua delle avvertenze e dei criteri sopraesposti. Ai sensi dell'art. 385, 3° co., c.p.c., appare opportuno liquidare le spese di questo grado che giusti motivi (la delicatezza delle questioni trattate, chiarite solo recentemente dalla sentenza n. 9346/02) inducono a compensare in toto tra tutte le parti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, compensando tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Gawain Fiducin Schelsam DEPOSITATO IN CANCELLERIA SITATO INDIC. 200Z" IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Oggi NO ST innocente ST