Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
La mancata prova della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato è causa di nullità la quale non può risultare sanata neppure dalla presenza dello stesso all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 6523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6523 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 19/01/2001
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. " CARLO IL " N. 174
3. " ALFREDO M. OM " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO NOVARESE " N. 34036/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA nel procedimento a carico di PROCOPIO IU n. a Pizzo il 2 febbraio avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica del 4 aprile 2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per ASR del provvedimento impugnato
Premesso che il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 4 aprile 2000, con la quale il giudice monocratico del locale Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione per omessa prova della citazione dell'imputato ed avviso al difensore e disponeva la trasmissione degli atti all'ufficio del P.M., deducendo quali motivi la violazione dell'art.555 n. 3 c.p.p. e del principio tempus regit actum, in quanto non poteva applicarsi il maggior termine di sessanta giorni per un decreto di citazione emesso prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Carotti, l'abnormità del provvedimento, perché determinava un'indebita regressione del procedimento, e la violazione del nuovo testo dell'art. 555 c.p.p., che ormai determina l'effettuazione di tutti gli adempimenti da parte del giudice;
Rilevato che le ragioni poste a base della dichiarazione di nullità del decreto di citazione sono differenti da quelle dedotte dal ricorrente, giacché consistono nell'omessa citazione dell'imputato e nella mancanza di avviso al difensore;
Considerato che tale situazione processuale è effettivamente esistente e che, se la presenza del difensore può sanare l'omesso avviso, in assenza di qualsiasi prova della notifica del decreto di citazione non può assumere identico valore la presenza dell'imputato, il quale non è stato posto in grado di conoscere l'effettivo tenore dell'imputazione;
Ritenuto che, non essendosi formato il rapporto processuale, la restituzione degli atti al P.M. non costituisce provvedimento abnorme (cfr. Cass. sez. un. 12 febbraio 1998 n. 17, Di Battista rv. 209605, che costituisce esplicitazione di Cass. sez. un. 5 luglio 1995 n. 8, P.M. in proc. Cirulli rv. 201544), sicché per tutte queste molteplici ragioni il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 19 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2001