Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 015 00 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO REMA DICASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 12616/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.3851 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 19/09/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 1 S EN T ENZA sul ricorso proposto da: TA GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente LI EO, giusta delega in all'avvocato atti;
- ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio 2001 dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 3465 -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente di avverso la sentenza n. 3482/98 del Tribunale NAPOLI, depositata il 11/09/98 R.G.N. 40065/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello мей di TA NA confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. ed avversO sentenza del Pretore della medesima città rigettava l'appello, confermando la sentenza, impugnata che aveva rigettato la domanda Себага del IL diretta ad ottenere che l'indennità di buonuscita fosse calcolata, non sullo stipendio mensile in atto al momento del collocamento a riposo, ma su quello in godimento per i dipendenti alla data della completaancora in servizio scadenza dell'aumento contrattuale scaglionato nel tempo previsto dal CCNL 90/92. Premetteva in motivazione che il trattamento di buonuscita regolato direttamente dalla legge richiamata espressamente dal terzo n.829 del 1973, comma dell'art. 96 del CCNL 90/92. Osservava, quindi, che il quarto comma del medesimo articolo si riferiva solamente al trattamento di quiescenza, e cioè alla pensione, mentre per l'indennità di buonuscita il comma precedente aveva confermato la disciplina legale, che collega il trattamento all'ultimo stipendio mensile percepito. Concludeva questi rilievi letterali escludevano cheche dall'intestazione dell'articolo al trattamento di 3 quiescenza e previdenza potesse desumersi la volontà di una disciplina unitaria. Rilevava ancora che la diversa interpretazione proposta sarebbe stata contra legem. Propone ricorso per cassazione affidato ad un Себяга solo motivo il IL illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 37 e 38 del CCNL dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato 90/92 e dell'art. 14 della legge n.829 del 37 del 1973, il ricorrente evidenzia che l'art. collettivo ha previsto nuove tabelle contratto stipendiali, prevedendo aumenti scaglionati dal giugno 1990 al novembre 1992, e il successivo articolo 38 dispone che le misure degli stipendi hanno effetto sul trattamento di quiescenza e sulla indennità di buonuscita. Conseguentemente il quarto comma dell'art. 96, che estende i benefici economici derivanti dalla applicazione del contratto collettivo al personale in quiescenza, comporta che nella base di calcolo della indennità di buonuscita devono includersi tutti gli aumenti 4 previsti unitariamente dal contratto collettivo. Faceva presente che questo orientamento era condiviso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e che la diversa interpretazione dei giudici di appello contrastava con la lettera del 5° comma dell'art. 38 del contratto collettivo che dispone che le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla indennità di buonuscita. La Corte giudica il ricorso manifestamente infondato. Controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le 5 connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n.10400; 25 maggio 2001, n.7173; vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001, n.472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n.537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973, n.829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo а carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta а carico del dipendente, poiché in misura non l'erogazione dell'indennità 6 proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
di conseguenza, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000, n.5042; vedi anche, sostanzialmente prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000,nella stessa n.13222). Sollecitata dai termini in cui è stata posta la presente controversia nel giudizio di legittimità, la Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi e che, di conseguenza, la sentenza impugnata debba essere soltanto in parte corretta nella motivazione, nella parte in cui, erroneamente, fonda la decisione anche sull'esame e l'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, risultando il dispositivo conforme al diritto (art. 384, comma secondo, c.c.). La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano dell'indennità di buonuscita al l'istituto ferroviario, disposizioni che non personale conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe 7 modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita а carico dell'Opafs, come dettata dagli artt. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n.829, rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985, n.210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), ancorchè in via provvisoria, e cioè “fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n.75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n.829 del 1973, che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un., 12 aprile 2000, n.130). 8 vicenda della soppressione L'ulteriore dell'Opafs, 43, L.disposta dall'art. 1, comma n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro, ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale del patrimonioe dell'ente soppresso, nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998, n.4018), mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'Opafs sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1° aprile 1995, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n.204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1.537/1993, il trattamento relativo alla per/1cessazione del rapporto di lavoro per ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (Opafs), è regolato dalla legge 14 dicembre 9 1973, n.829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale a retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n.243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un di quello previdenzialepresupposto (cfr. Cass., sez. un. 11 novembre 1992, n.12149; 25 novembre 1993, n.11647; 25 maggio 1993, n.5843, 22 dicembre 1994, n.11051, 17 novembre 1999, n.728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Deve, quindi, nella fattispecie, farsi applicazione dell'art. 14 1.829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. 10 Non è oggetto di disputa il fatto che l'ultimo stipendio mensile del ricorrente non poteva comprendere l'incremento non ancora operativo, secondo le disposizioni contrattuali, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro. E' notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con nel tempo degli aumenti stessi"scaglionamento" mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo). in presenza di unaE' chiaro che non si "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, 1'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri “anticipi" ed il saldo spettante ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. II Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n.297 del 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello 12 pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto, costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva non può assolutamente degli aumenti "scaglionati", condiviso per le ragioni già esposte e, in essere particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro. Il ricorrente va condannato alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione, liquidati nella misura di cui in dispositivo, versandosi, per quanto detto in precedenza, fuori dell'area delle controversie di natura previdenziale (vedi Cass. 29 marzo 2001, n.4664; 25 maggio 2001, n.7173).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il I.. 4 200 (pari a € 21,69) ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in oltre L.
2.000.000 di onorario para € 1032, 34), 13 Così deciso in Roma il 19.9.2001 лив Imo limonache il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Rolleria Deposital - 5 FEB. 2002 Oggl IL CANCELLIEREMER , DI LLO I SPESA, TASSA DI BO 10 RT. POSTA 533 'A ELL . N N IM OG D 11-8-73 SI A DA D SEN ESENTE , E O AI ISTR GE ITTO REG LEG IR D ELLA O D 14