Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In ipotesi di revoca espressa della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia contestualmente revocato, deve ritenersi valida la notifica effettuata presso l'effettiva residenza dell'imputato risultante dagli atti e non presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha affermato che non devono essere privilegiate le modalità di notificazione dell'atto che assicurano soltanto una presunzione di conoscenza quando sia possibile ricorrere, senza difficoltà, ad un sistema che garantisca una conoscenza effettiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2014, n. 22645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22645 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/05/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. - rel. Consigliere - N. 1483
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 42402/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 29.7.2013 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere DI TOMASSI Mariastefania;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Roma rigettava le istanze avanzate con le forme dell'incidente d'esecuzione da TT AN, volte: in via principale alla declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in data 16.10.209, a causa della nullità della notifica dell'estratto contumaciale;
in subordine, alla restituzione nel termine per impugnare, sull'assunto che il TT non aveva avuto mai conoscenza della sentenza di condanna.
A ragione osservava, quanto alla prima richiesta, che nel procedimento penale definito con la suddetta sentenza, l'imputato era stato inizialmente assistito dal difensore di fiducia avvocato Malaspina, presso il cui studio aveva eletto domicilio in data 15/6/2004. Il 30/8/2005, l'imputato aveva tuttavia nominato altro difensore di fiducia (l'avvocatessa Campilongo), revocando sia la nomina del precedente difensore sia, espressamente, l'elezione di domicilio presso lo studio di quello. Nessun'altra elezione di domicilio risultava quindi effettuata dall'imputato e, pertanto, correttamente la notifica dell'estratto contumaciale era stata fatta nel luogo di residenza dello stesso (in Palestrina via Ciciliano s.n.c), a mani della madre.
Quanto alla seconda richiesta, rilevava che l'atto introduttivo del processo era stato portato a conoscenza dell'imputato, in quanto notificato presso il difensore di fiducia ove, all'epoca, aveva eletto domicilio. La notifica della sentenza era poi stata effettuata nel luogo di residenza indicato dallo stesso imputato come propria residenza nel verbale di identificazione, e a mani della madre. Il ricorrente, d'altronde, neppure aveva indicato elementi concreti a sostegno dell'asserzione che non sarebbe stato avvisato dalla madre della notifica. E tanto bastava per ritenere insussistenti presupposti per la remissione in termini richiesta.
2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avv. Giuseppe Saccone, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata in relazione al rigetto di entrambe le richieste.
2.1. In relazione alla prima, denunzia violazione degli artt. 178, 161, 162, 164 e 548 c.p.p., assumendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità (cita Cass. sez. 6, n. 8818 del 1996), la revoca dell'elezione di domicilio, se priva di una nuova manifestazione di volontà circa il luogo ove notificare gli atti del processo, ex artt. 162 e 161 c.p.p. non può spiegare alcuna efficacia, e dunque, fintanto che permaneva la mancata indicazione di un nuovo luogo o di un nuovo domiciliatario presso cui effettuare le notifiche, queste avrebbero dovuto continuare ad essere effettuate al precedente domicilio eletto, ovverosia presso il precedente difensore.
2.2. In relazione alla seconda richiesta, lamenta la violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, e art. 670 c.p.p., comma 3, nonché, sostanzialmente, vizi di motivazione, sostenendo che:
- erroneamente il tribunale aveva posto a carico della ricorrente l'onere di provare i presupposti per la restituzione nei termini, in contrasto con quanto previsto dall'art. 175 c.p.p., in base al quale la mancata effettiva conoscenza si presume, salvo prova positiva contraria;
- l'imputato, per buona parte del dibattimento, e al momento della sentenza di condanna, era stato assistito da difensore di ufficio (come emergeva dal frontespizio della sentenza stessa);
- aveva manifestato la volontà di ricevere notifiche presso lo studio del primo difensore di fiducia, ed invece la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata in altro luogo, a mani di persona diversa dall'interessato e la sentenza era divenuta irrevocabile senza che l'imputato proponesse appello;
- l'imputato non aveva mai personalmente saputo del deposito della sentenza e la comunicazione del provvedimento di cumulo ed esecuzione delle pene, avvenuto in data 29/4/2013, rappresentava il primo momento in cui aveva avuto piena consapevolezza dell'esistenza della condanna e precisa percezione del suo contenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo all'asserita nullità della notificazione dell'estratto contumaciale nel luogo di residenza effettiva, anziché nel luogo del precedente domicilio, formalmente revocato, è da ritenere infondato.
1.1. La censura si basa, fondamentalmente, su quanto affermato da Sez. 6, sent. n. 8818 del 03/07/1996, Floris, Rv. 205912, secondo cui la "disciplina prevista dall'art. 162 c.p.p., (...) alla revoca espressa della elezione di domicilio attribuisce efficacia a condizione che sia effettuata indicazione del luogo ove si vuole che le successive notificazioni siano eseguite, in difetto restando all'uopo fissato il domicilio precedentemente eletto" (ripresa tal quale, in parte motiva, da Sez. 3, sent. n. 14416 del 19/02/2013). Osserva tuttavia, il Collegio che l'art. 162 c.p.p. dedicato alle modalità con cui vanno resi la dichiarazione o la elezione di domicilio ed ogni loro mutamento, non prevede la regola evocata: ne' espressamente ne', può tranquillamente affermarsi, implicitamente, giacché la disposizione si limita a dettare le modalità con le quali devono essere effettuate e comunicate le dichiarazioni o elezioni di domicilio e i loro mutamenti e a prevedere che esse non hanno effetto - e sono valide le comunicazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto - sin tanto che l'autorità giudiziaria non abbia ricevuto la comunicazione relativa alla dichiarazione o al mutamento.
La giurisprudenza assolutamente consolidata, e la dottrina pressoché unanime, non dubitano, per altro, che "l'imputato che ha dichiarato o eletto domicilio può sempre procedere alla revoca di quest'ultimo, anche se il legislatore prende (espressamente) in considerazione solamente l'ipotesi della modificazione dei medesimi". E che tale facoltà debba di necessità essere riconosciuta all'imputato è di particolare evidenza nel caso - che qui interessa - di elezione, che postula un rapporto fiduciario, all'eventuale caduta del quale non può pretendersi sopravviva il munus di ricevere le notifiche. Sicché, si aggiunge da autorevole dottrina, analogamente a quanto previsto per ogni mutamento, "la revoca toglie efficacia al precedente disposto dal momento nel quale perviene a conoscenza dell'ufficio, ponendo così l'imputato nella stessa condizione di chi non ha eletto o dichiarato domicilio".
E poiché nel caso in esame, la revoca espressa della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, contestualmente revocato, era stata ritualmente effettuata e depositata, deve escludersi che, ciò nonostante, la notificazione dell'estratto contumaciale andasse effettuata al domicilio revocato.
1.2. Il Procuratore generale, condividendo la richiesta principale del ricorrente ma non l'argomento che la sostiene, ha osservato che sarebbe invece da condividere l'opinione secondo cui la revoca, ove non accompagnata da nuova dichiarazione o elezione, "determina la sopravvenuta inidoneità dell'elezione di domicilio a raggiungere lo scopo a cui è preordinata e legittima, quindi, l'utilizzo per le notificazioni del disposto di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, che prevede la notifica presso il difensore", come affermato da Sez. 4, sent. n. 31658 del 20/5/2010. Per conseguenza, secondo il Procuratore generale, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata perché ha ritenuto corretta la notifica dell'estratto contumaciale effettuata presso la residenza dell'imputato a mani della madre, anziché al difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Ora però - in disparte la considerazione che il caso oggetto della sentenza citata era quello del (difensore) domiciliatario che si era rifiutato di ricevere l'atto (situazione ritenuta da Sez. U, sent. n. 155 del 29/09/2011 dep. 2012, Rossi, Rv. 251501, equivalente alla consegna dell'atto) e che con riferimento alla differente situazione della revoca il principio affermato costituisce una sorta di obiter - può senz'altro sostenersi che la revoca della elezione (o della dichiarazione) di domicilio legittimi, ove manchi altra elezione, dichiarazione, determinazione o individuazione di domicilio, analogicamente, la notificazione degli atti ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, dal momento che è in qualche modo già il cit. art. 161 c.p.p., comma 1, ad assimilare la mancata comunicazione dei mutamenti di domicilio alle ipotesi della impossibilità della notifica ovvero della mancanza, inidoneità o insufficienza della dichiarazione od elezione.
Ciò non significa, tuttavia, che modalità di notificazione dell'atto che assicurino soltanto una presunzione di conoscenza debbano comunque essere privilegiate, anche quando siano noti la residenza o il domicilio effettivi dell'imputato, e sia perciò possibile ricorrere senza difficoltà ad un sistema che assicuri più realisticamente una conoscenza effettiva.
In questo senso, del tutto condivisibilmente, si è espressa, d'altronde, da tempo la giurisprudenza di legittimità: basterà, tra molte, ricordare Sez. 1, sent. n. 27771 del 03/06/2003, Bonagura, Rv. 227214 (che afferma che la regola stabilita dall'art. 161 c.p.p., comma 4, non è applicabile nel caso in cui l'imputato, pur non procedendo ad una formale dichiarazione di nuovo domicilio, abbia indicato con precisione il nuovo indirizzo di residenza presso il quale siano poi stati notificati ritualmente sia l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado sia il decreto di citazione in appello); Sez. 4, Sentenza n. 44518 del 24/09/2003, Grado, Rv. 226814 (che ritiene che nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato, deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'art. 161 c.p.p., u.c., ma al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa); Sez. 2, sent. n. 25671 del 19/05/2009, Sistro, Rv. 244167 (secondo cui la notificazione non va eseguita presso il difensore dell'imputato, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato, in quanto la citata disposizione trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario ha trasferito la residenza o la dimora, e sia così possibile assicurare all'imputato l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto); infine, Sez. 6, sent. n. 21560 del 15/04/2009, Di Benedetto, Rv. 244346 (secondo cui, in mancanza di una valida dichiarazione di domicilio, le notificazioni, ove risulti comunque agli atti il luogo di effettiva residenza dell'imputato, devono essere eseguite in detto luogo, così "garantendo all'imputato la effettiva conoscenza dell'atto notificato").
1.3. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di un orientamento apparentemente difforme, costituito, tuttavia, per lo più di decisioni riferite a situazioni in cui l'esistenza di diverso domicilio risultava ipotetica, in quanto ricavabili da dati meramente formali (certificazioni anagrafiche), mai comunicati direttamente dall'interessato (Sez. 1, Sentenza n. 16717 del 13/03/2007, Rampulla, Rv. 236714; Sez. 5, Sentenza n. 42399 del 18/09/2009, Dona, Rv. 245819); a situazione di perdurante valenza della dichiarazione di domicilio con indicazione non inequivoca della volontà di mutarlo (Sez. 2, Sentenza n. 31056 del 13/05/2011, Baku, Rv. 251022); a indicazioni discorsive e affatto imprecise circa il luogo di dimora (Sez. 6, sent n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254693).
1.4. Quelle da ultimo citate costituiscono, dunque, situazioni tutte ben diverse da quella in esame, nella quale, come già detto, l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia è stata formalmente ed espressamente revocata assieme alla sua nomina ed esisteva in atti indicazione del luogo di effettiva residenza dell'imputato, fornita dallo stesso al momento dell'identificazione ad opera della polizia giudiziaria, ripetuta nella comunicazione della nomina del primo difensore di fiducia ed elezione di domicilio presso di lui, richiamata nella comunicazione della revoca della precedente nomina ed elezione e contestuale nomina di nuovo difensore di fiducia (senza elezione di domicilio). In cui inoltre, da un lato, già in corso di giudizio (e dunque al momento della sentenza e della sua notifica) anche il secondo difensore di fiducia aveva lasciato l'incarico, avendo rinunciato alla difesa, e l'imputato contumace era perciò assistito da difensore nominato d'ufficio; dall'altro, la notifica dell'estratto contumaciale è stata ricevuta nel luogo di residenza indicato dall'imputato, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 1, dalla madre dello stesso, la cui convivenza - condizione per la consegna e in tal senso attestata dall'ufficiale giudiziario - non è mai stata ne' formalmente ne' sostanzialmente contestata dal ricorrente.
Situazione nella quale, insomma, nessuna reale ragione di garanzia consentirebbe di sostenere che si sarebbe dovuto privilegiare una forma di comunicazione presuntiva, a mani di difensore d'ufficio con cui l'imputato non ha mai neppure sostenuto di aver avuto contatto veruno, anziché effettiva, realizzata a mani della madre convivente. D'altronde non v'è dubbio che le norme del codice di rito siano parte di un sistema costantemente e complessivamente in evoluzione, e non v'è parte di tale sistema che sia recentemente evoluto più di quanto stia accadendo per la disciplina del procedimento in absentia (basta pensare, da ultimo, alla L. n. 67 del 2014) in funzione di adeguamento ai principi sovranazionali e al fine di preservare l'effettività delle tutele e delle possibilità di difesa;
sicché ad una adeguata operazione ermeneutica non può restare estranea siffatta evoluzione dell'ordinamento giuridico, cui sicuramente meglio s'informano opzioni ispirate a principi volti a privilegiare interessi sostanziali e comunicazioni effettive, in luogo di qualsivoglia forma meramente virtuale di notificazione e di partecipazione.
2. Manifestamente infondato, e perciò inammissibile, è quindi il secondo motivo di ricorso.
Basterà ricordare che l'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, applicabile ratione temporis, riconosceva) al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione". Presupposti della restituzione nel termine per impugnare, premessa la condizione processuale di contumace dell'imputato, sono dunque:
assenza di effettiva conoscenza sia del procedimento sia del provvedimento conclusivo;
mancanza di una volontaria rinunzia a comparire e a proporre impugnazione.
La norma è confezionata difatti in guisa da escludere il rimedio considerato ove risulti la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile, alternativamente, al procedimento (dunque rinunzia a partecipare) o al provvedimento conclusivo (dunque rinunzia ad impugnare).
Il dato testuale è di conseguenza inequivocabilmente nel senso che la mancanza di conoscenza del procedimento, accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire, e del provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere (cumulativamente) per ottenere la restituzione in termini.
Nel caso in esame, l'imputato era all'inizio del processo assistito da difensore di fiducia e non ha mai negato di essere stato a conoscenza del processo;
la sua conoscenza risulta peraltro, in positivo, dalla circostanza che appunto in corso di giudizio ha provveduto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente la sostituzione del difensore di fiducia;
sempre nel corso del giudizio il secondo difensore di fiducia ha rinunziato al mandato (dovendosi presumere che ciò abbia comunicato all'imputato).
E tanto già basterebbe ad escludere la sussistenza delle condizioni per la rimessione in termini (come basterebbe, oggi, all'indomani della L. n. 67 del 2014, per procedere in sua assenza, senza neppure bisogno dell'estratto contumaciale).
Può solo aggiungersi che del tutto plausibilmente l'ordinanza impugnata osservava che nulla era stato dedotto a giustificazione dell'affatto inverosimile assunto che l'imputato nulla aveva saputo dell'estratto contumaciale, ricevuto dalla madre.
3. Concludendo, il ricorso non può che essere, nel complesso, rigettato, e al rigetto consegue la condanna del ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014