Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
La notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale, eseguita mediante consegna al difensore ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen. in quanto l'imputato non è stato reperito al domicilio dichiarato, è rituale, a nulla rilevando il diverso domicilio del soggetto, pur risultante dal certificato anagrafico, che non sia stato comunicato a norma del disposto di cui al comma primo del medesimo articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2007, n. 16717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16717 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 13/03/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio G. rel. est. Consigliere N. 1127
Dott. GRANERO Francantonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 042965/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP BE, N. IL 10/08/1959;
avverso ORDINANZA del 16/10/2006 TRIBUNALE di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, per inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato la richiesta di MP ER di restituzione nel termine per proporre appello avverso sentenza contumaciale 14.2.2005 Trib. Lucca, sull'assunto della ritualità della notifica del relativo avviso di deposito con estratto, eseguita mediante consegna al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4, non essendo stato l'imputato reperito al domicilio
"eletto" (rectius "dichiarato"), a nulla rilevando il diverso domicilio del soggetto emergente dal certificato anagrafico del medesimo, da costui non comunicato a norma dello stesso art. 161 c.p.p., comma 1;
visto il ricorso con cui il difensore eccepisce che, risalendo nel tempo la dichiarazione di domicilio in questione, si sarebbe dovuta tentare la notifica nel luogo di residenza effettiva, noto all'ufficio, al fine di assicurare una reale e non meramente presunta conoscenza dell'atto;
ritenuta l'infondatezza delle doglianze concernenti i profili dell'ordinanza impugnata relativi alla verifica della regolare formazione del titolo esecutivo, essendo la notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza contumaciale avvenuta nel pieno rispetto della non derogabile disciplina di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, e dovendosi dissentire dal precedente invocato dal ricorrente (Cass., 9.5.2000, Pizzinato), secondo cui, pur in difetto di comunicazione - da parte dell'interessato - del mutamento del domicilio dichiarato, la notifica andrebbe eseguita al diverso domicilio di cui si sia, comunque, acquisita conoscenza, posto che proprio un siffatto modo di procedere (fatta salva l'ipotesi di notifica a mani dello stesso destinatario) risulterebbe censurabile sotto il profilo della legittimità, data la tassatività ed analiticità delle prescrizioni codicistiche in materia;
rilevato, peraltro, che il giudice a quo ha omesso di esaminare l'istanza di restituzione nel termine proposta dal MP sotto il profilo della mancata conoscenza della sentenza di condanna, non essendovi necessaria coincidenza, in base alla disciplina dell'istituto dettata dall'art. 175 c.p.p., tra ritualità della notifica dell'avviso di deposito (con conseguente regolare formazione del titolo esecutivo) e conoscenza effettiva dell'atto e dovendosi, in base al complessivo tenore dell'impugnazione, ritenere che il ricorrente abbia inteso, seppure implicitamente, sindacare la decisione anche sotto tale aspetto, attraverso il richiamo alla necessità di garantire l'effettiva conoscenza del provvedimento in questione;
ritenuta, conclusivamente, la necessità di demandare al giudice del rinvio il riesame dell'istanza in ordine al profilo sopra segnalato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007