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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17819 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND IM, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”,
e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma via Angelo Emo n. 144, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo
Calarco, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore opponente e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n.12
convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Con il ricorso introduttivo della lite, la parte opponente in epigrafe ha impugnato le ordinanze-ingiuntive prot. 563/I.
5.g in data 2 luglio 2020 e prot. 574/I.
5.g del14 luglio
2020 (all. 7 e 9 tra i documenti accorpati quale doc. C alla comparsa di riassunzione), emesse dal Controparte_2
, a motivo della violazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 30 gennaio
[...]
1993, n. 28, sì come sanzionata ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1 e comma 2 del medesimo testo di legge.
In particolare, si legge nei Verbali di Accertamento e Contestazione redatti dalla
Guardia di Finanza - Gruppi di Fiumicino e di Venezia (all. 1 e 2 tra i documenti doc. C, sopra indicati), costituenti il prodromo del provvedimento sanzionatorio, che la società
1 2
opponente avrebbe introdotto nel territorio nazionale dei pesci d'acqua dolce e dei molluschi ornamentali per acquario, “senza la prescritta registrazione né la concessione rilasciata dall' competente per territorio per gli adempimenti degli obblighi Controparte_2 comunitari (UVAC) del ”. Controparte_1
A motivo dell'opposizione, la parte attrice ha contestato: (a) la violazione del principio di legalità, essendo la norma prescrittiva, assistita da sanzione amministrativa, testualmente ed incontestabilmente riferita agli animali destinati al consumo umano, non già agli animali e molluschi (coralli) destinati ad essere collocati in acquario, a scopo ornamentale;
(b) in via gradata, di non avere effettivamente mai acquisito la proprietà, il possesso o la disponibilità degli animali e molluschi in questione, in quanto assoggettati a sequestro dalla Guardia di Finanza all'ingresso sul territorio nazionale, ossia alla frontiera;
(c) in via ulteriormente subordinata, l'omessa applicazione dell'art. 8 legge n.
689/1981, nonostante le violazioni contestate fossero manifestamente avvinte da un rapporto di continuazione.
L'Amministrazione, costituita in giudizio, ha sostenuto che, benché vero trattarsi di animali e prodotti della pesca non destinati al consumo umano, la sanzione prevista dalla norma nazionale (d.lgs. n. 28/1993, art. 13-bis, in comb. disp. art. 5) fosse consentita grazie alla direttiva CE 92/118, art. 17, par. 1, nonché alla direttiva 2006/88 ed in virtù della Circolare del prot. 1929.P, del 5 febbraio 2010. Controparte_1
2. L'opposizione della è fondata, e va quindi accolta, per quanto di Parte_1 seguito considerato.
Come detto, viene contestata all'attrice la violazione dell'art. 5, d.lgs. n. 28/1993, di
“attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari”.
Orbene tale legge, emanata in attuazione delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, per quanto previsto al suo art. 1 «disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati A e B».
L'Allegato A esplicita, ove necessario, che i prodotti e gli animali soggetti alle verifiche di salubrità, ai controlli e alle registrazioni previsti dalla legge (tra cui quello che l'Amministrazione assume violato), siano quelli destinati al consumo umano; parimenti nell'allegato B, ove sono elencati i prodotti e animali in questione, compaiono esclusivamente: «carni di coniglio e di selvaggina;
latte crudo e prodotti a base di latte;
prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano;
prodotti della pesca destinati al consumo umano; molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano; prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio;
sangue; grassi animali fusi, ciccioli e
2 3
sottoprodotti della fusione;
miele; lumache destinate al consumo umano;
cosce di rana destinate al consumo umano».
Tanto basta a reputare violato, nel caso di specie, il principio di legalità e di riserva di legge, secondo cui «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»
(legge n. 689/1981, art. 1).
Laddove (alla luce delle difese dell'Amministrazione) sembra necessario specificare che:
- la legge a cui l'art. 1 della l. n. 689/1981 riserva di introdurre la norma di sanzione non può che essere quella nazionale;
- l'Unione Europea, difatti, non è competente a dettare norme di sanzione a carico di singoli cittadini o di soggetti residenti/operanti nel territorio dell'Unione, trattandosi di ambito rientrante nell'autonomia procedurale degli Stati, cui è semmai demandato di attenersi, in sede di adeguamento degli ordinamenti nazionali, ai criteri e princìpi direttivi indicati dal Trattato e dalle altre fonti eurounitarie;
- pertanto, anche volendo supporre che le Direttive europee menzionate dall'Avvocatura abbiano esteso nel tempo, per effetto di modifiche successive al d.lgs. n.
23/1998, il proprio ambito applicativo anche a specie animali non destinate al consumo umano, resta il fatto che nessuna norma di sanzione (a carico di singoli cittadini UE) esse recano (né potrebbero recare), e che nessuna norma (nazionale) sia stata violata, nel caso di specie;
- in altri termini sono del tutto irrilevanti, ai fini dell'odierno contendere, le normative recate dalla Direttiva CE 92/118 (art. 17), dalla Direttiva UE 2006/88, nei limiti in cui non tradotte, dal legislatore nazionale (a) in norma di prescrizione e (b) in apposita ed esplicita, correlativa norma di sanzione;
- è del pari irrilevante che l'Amministrazione abbia diversamente inteso e risolto la tematica in oggetto, con la circolare additata dall'Avvocatura dello Stato: è infatti noto che
«il potere sanzionatorio di cui all'art. 1 l. n. 689/1981 è soggetto a riserva di legge relativa che deve predeterminare i presupposti per il suo esercizio e tale predeterminazione non può essere contenuta in un provvedimento amministrativo» (così per tutte Consiglio di Stato sez. V, 07/12/2023, n.10632);
- ad ogni modo: (a) la Direttiva 90/425 si applica, come fatto palese dagli artt. 1, 21, e dall'elencazione delle fonti in all. A e all. B, così come sostituiti dalla successiva
Direttiva 92/118, ai soli animali e sottoprodotti di origine animale destinati al consumo umano;
(b) né la prima, né la Direttiva del Consiglio del 17/12/1992, n. 118 «che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella
Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative
3 4
comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE» portano alcuna norma di sanzione a carico di singoli cittadini o soggetti privati dell'UE, per l'eventuale violazione di loro disposizioni;
(c) la Direttiva del Consiglio «relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», testualmente prevede (art. 2): «
1. La presente direttiva non si applica: a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale», e che
(art. 2, par. 2) «Il capo II, il capo III, sezioni da 1 a 4 e il capo VII non si applicano se agli animali acquatici ornamentali sono tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in stagni da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti: a) se non vi è contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure b) se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale»; chiaramente neanche quest'ultima Direttiva vincola altri che gli Stati membri (art. 67), né veicola norme di sanzione diretta a carico di soggetti privati UE, che si rendano colpevoli della violazione delle sue prescrizioni, dettando norme di principio e demandando comunque agli Stati di adottare le opportune e coerenti disposizioni attuative.
3. In ciò ragioni sufficienti di accoglimento dell'opposizione; le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla parte opponente in epigrafe e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzione prot. 563/I.
5.g in data 2 luglio 2020 e prot. 574/I.
5.g del14 luglio 2020, emesse dal Controparte_2
;
[...]
- condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del grado, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 7.500,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 19 dicembre 2025 Il Giudice
ND IM
4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND IM, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11640 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”,
e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma via Angelo Emo n. 144, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo
Calarco, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore opponente e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n.12
convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Con il ricorso introduttivo della lite, la parte opponente in epigrafe ha impugnato le ordinanze-ingiuntive prot. 563/I.
5.g in data 2 luglio 2020 e prot. 574/I.
5.g del14 luglio
2020 (all. 7 e 9 tra i documenti accorpati quale doc. C alla comparsa di riassunzione), emesse dal Controparte_2
, a motivo della violazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 30 gennaio
[...]
1993, n. 28, sì come sanzionata ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1 e comma 2 del medesimo testo di legge.
In particolare, si legge nei Verbali di Accertamento e Contestazione redatti dalla
Guardia di Finanza - Gruppi di Fiumicino e di Venezia (all. 1 e 2 tra i documenti doc. C, sopra indicati), costituenti il prodromo del provvedimento sanzionatorio, che la società
1 2
opponente avrebbe introdotto nel territorio nazionale dei pesci d'acqua dolce e dei molluschi ornamentali per acquario, “senza la prescritta registrazione né la concessione rilasciata dall' competente per territorio per gli adempimenti degli obblighi Controparte_2 comunitari (UVAC) del ”. Controparte_1
A motivo dell'opposizione, la parte attrice ha contestato: (a) la violazione del principio di legalità, essendo la norma prescrittiva, assistita da sanzione amministrativa, testualmente ed incontestabilmente riferita agli animali destinati al consumo umano, non già agli animali e molluschi (coralli) destinati ad essere collocati in acquario, a scopo ornamentale;
(b) in via gradata, di non avere effettivamente mai acquisito la proprietà, il possesso o la disponibilità degli animali e molluschi in questione, in quanto assoggettati a sequestro dalla Guardia di Finanza all'ingresso sul territorio nazionale, ossia alla frontiera;
(c) in via ulteriormente subordinata, l'omessa applicazione dell'art. 8 legge n.
689/1981, nonostante le violazioni contestate fossero manifestamente avvinte da un rapporto di continuazione.
L'Amministrazione, costituita in giudizio, ha sostenuto che, benché vero trattarsi di animali e prodotti della pesca non destinati al consumo umano, la sanzione prevista dalla norma nazionale (d.lgs. n. 28/1993, art. 13-bis, in comb. disp. art. 5) fosse consentita grazie alla direttiva CE 92/118, art. 17, par. 1, nonché alla direttiva 2006/88 ed in virtù della Circolare del prot. 1929.P, del 5 febbraio 2010. Controparte_1
2. L'opposizione della è fondata, e va quindi accolta, per quanto di Parte_1 seguito considerato.
Come detto, viene contestata all'attrice la violazione dell'art. 5, d.lgs. n. 28/1993, di
“attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari”.
Orbene tale legge, emanata in attuazione delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, per quanto previsto al suo art. 1 «disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati A e B».
L'Allegato A esplicita, ove necessario, che i prodotti e gli animali soggetti alle verifiche di salubrità, ai controlli e alle registrazioni previsti dalla legge (tra cui quello che l'Amministrazione assume violato), siano quelli destinati al consumo umano; parimenti nell'allegato B, ove sono elencati i prodotti e animali in questione, compaiono esclusivamente: «carni di coniglio e di selvaggina;
latte crudo e prodotti a base di latte;
prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano;
prodotti della pesca destinati al consumo umano; molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano; prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio;
sangue; grassi animali fusi, ciccioli e
2 3
sottoprodotti della fusione;
miele; lumache destinate al consumo umano;
cosce di rana destinate al consumo umano».
Tanto basta a reputare violato, nel caso di specie, il principio di legalità e di riserva di legge, secondo cui «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»
(legge n. 689/1981, art. 1).
Laddove (alla luce delle difese dell'Amministrazione) sembra necessario specificare che:
- la legge a cui l'art. 1 della l. n. 689/1981 riserva di introdurre la norma di sanzione non può che essere quella nazionale;
- l'Unione Europea, difatti, non è competente a dettare norme di sanzione a carico di singoli cittadini o di soggetti residenti/operanti nel territorio dell'Unione, trattandosi di ambito rientrante nell'autonomia procedurale degli Stati, cui è semmai demandato di attenersi, in sede di adeguamento degli ordinamenti nazionali, ai criteri e princìpi direttivi indicati dal Trattato e dalle altre fonti eurounitarie;
- pertanto, anche volendo supporre che le Direttive europee menzionate dall'Avvocatura abbiano esteso nel tempo, per effetto di modifiche successive al d.lgs. n.
23/1998, il proprio ambito applicativo anche a specie animali non destinate al consumo umano, resta il fatto che nessuna norma di sanzione (a carico di singoli cittadini UE) esse recano (né potrebbero recare), e che nessuna norma (nazionale) sia stata violata, nel caso di specie;
- in altri termini sono del tutto irrilevanti, ai fini dell'odierno contendere, le normative recate dalla Direttiva CE 92/118 (art. 17), dalla Direttiva UE 2006/88, nei limiti in cui non tradotte, dal legislatore nazionale (a) in norma di prescrizione e (b) in apposita ed esplicita, correlativa norma di sanzione;
- è del pari irrilevante che l'Amministrazione abbia diversamente inteso e risolto la tematica in oggetto, con la circolare additata dall'Avvocatura dello Stato: è infatti noto che
«il potere sanzionatorio di cui all'art. 1 l. n. 689/1981 è soggetto a riserva di legge relativa che deve predeterminare i presupposti per il suo esercizio e tale predeterminazione non può essere contenuta in un provvedimento amministrativo» (così per tutte Consiglio di Stato sez. V, 07/12/2023, n.10632);
- ad ogni modo: (a) la Direttiva 90/425 si applica, come fatto palese dagli artt. 1, 21, e dall'elencazione delle fonti in all. A e all. B, così come sostituiti dalla successiva
Direttiva 92/118, ai soli animali e sottoprodotti di origine animale destinati al consumo umano;
(b) né la prima, né la Direttiva del Consiglio del 17/12/1992, n. 118 «che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella
Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative
3 4
comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE» portano alcuna norma di sanzione a carico di singoli cittadini o soggetti privati dell'UE, per l'eventuale violazione di loro disposizioni;
(c) la Direttiva del Consiglio «relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», testualmente prevede (art. 2): «
1. La presente direttiva non si applica: a) agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale», e che
(art. 2, par. 2) «Il capo II, il capo III, sezioni da 1 a 4 e il capo VII non si applicano se agli animali acquatici ornamentali sono tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in stagni da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti: a) se non vi è contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure b) se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale»; chiaramente neanche quest'ultima Direttiva vincola altri che gli Stati membri (art. 67), né veicola norme di sanzione diretta a carico di soggetti privati UE, che si rendano colpevoli della violazione delle sue prescrizioni, dettando norme di principio e demandando comunque agli Stati di adottare le opportune e coerenti disposizioni attuative.
3. In ciò ragioni sufficienti di accoglimento dell'opposizione; le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla parte opponente in epigrafe e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzione prot. 563/I.
5.g in data 2 luglio 2020 e prot. 574/I.
5.g del14 luglio 2020, emesse dal Controparte_2
;
[...]
- condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del grado, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 7.500,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 19 dicembre 2025 Il Giudice
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