Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
Il Tribunale del riesame, qualora, ritenendo che l'ordinanza cautelare sia stata emessa da giudice incompetente, provveda ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., non può comunque esimersi dal prendere in esame le eccezioni procedurali (nella specie, attinenti alla utilizzabilità di intercettazioni telefoniche) le quali abbiano incidenza sulla validità della suddetta ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2002, n. 20122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20122 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente
Dott. Renato Luigi CALABRESE Consigliere
Dott. Giuseppe SICA Rel. "
Dott. Alfonso AMATO "
Dott. Angelo DI POPOLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AR PA n. il 15/05/1958;
2) LO NO n. il 28/06/1976;
3) LO OV n. il 24/09/1953;
avverso l'ordinanza del 13/11/2001 del TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SICA GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Camponelli di Roma;
RITENUTO IN FATTO
Il GIP presso il tribunale dì Lecce, in data 18-19/10/2001 emetteva ordinanza cautelare per i reati di cui agli artt. 110, 81 C.P., 73 e 74 DPR 309190, nei confronti di vari indagati.
Il tribunale di Lecce, in sede di riesame, con ordinanza in data 13/11/2001, in parziale riforma dell'originario provvedimento cautelare, dato atto del riconosciuto effetto estensivo dell'ordinanza 9-12/11/2001, revocava la misura cautelare nei confronti di Di NO LE, DE TI CE, IN AN e AT AR;
disponeva la misura degli arresti domiciliari in Manduria, nei confronti di ER AR PA;
confermava nel resto, dando atto che la misura cautelare nei confronti di ER, LO NO e LO OV, era da ritenersi provvisoria ex art. 27 cpp., essendo competente il GIP distrettuale presso il tribunale di Bologna.
Infatti, i giudici del riesame, ritenevano che il più grave tra i reati connessi e per i quali si procedeva era lo spaccio di droga pesante alla minore AV DE (capo B), che risultava commesso in Forlì e per il quale la pena massima era di anni trenta di reclusione, mentre per l'associazione indicata al capo J), la pena massima era di anni ventiquattro di reclusione. II tribunale escludeva anche la ricorrenza dei reato associativo, estendendo agli indagati, in parte qua, l'ordinanza emessa nei confronti del coindagato TA.
Ricorrono per cassazione LO NO, LO OV e ER AR PA prospettando identici motivi di annullamento.
Con il primo, con riferimento all'art. 309/9 cpp, deducevano mancanza o manifesta illogicità della motivazione, avendo il tribunale valutata la posizione degli indagati in toto, operando anche con riguardo all'esclusione del reato associativo, oltre che in ordine alla competenza e alle intercettazioni telefoniche, ma non esaminando le questioni procedurali sollevate dalla difesa ed erroneamente rimettendone l'esame al giudice competente per territorio.
Con un secondo motivo, denunciavano la violazione dell'art. 292.2 cpp., in quanto il GIP non aveva tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato (dal giugno al luglio 2000), ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, con riguardo alla attualità e concretezza dei pericolo di reiterazione dei reati.
Lamentano, ancora, i ricorrenti la violazione degli artt. 267.2 e 271 cpp., poiché le intercettazioni telefoniche erano state disposte dal P.M., presso il tribunale di Forlì, con decreto non motivato in ordine ai gravi indizi di reità, nonché alla necessità di procedere con urgenza. Anche il decreto di convalida del GIP era privo di motivazione, essendosi limitato ad affermare l'urgenza con il fatto che il traffico di stupefacenti era in itinere. Lo stesso difetto di motivazione riguardava i decreti di proroga e rendeva inutilizzabile il risultato delle intercettazioni. Con altro motivo, si contesta la mancata trasmissione degli elementi sopravvenuti a favore degli indagati e, depositati ai sensi dell'art. 358 cpp. presso il P.M. di Lecce e, cioè:
1. sentenza 19/4/2001, con la quale il LO era stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis C.P. e, quindi, anteriormente all'emissione della misura cautelare. Va tenuto presente che DE PO e DI OI erano imputati, di favoreggiamento personale ex art. 378.2 C.P., per avere favorito la latitanza del LO, indiziato di appartenere ad associazione mafiosa;
2. Stato di famiglia attestante il rapporto di parentela sussistente tra IP AR (convivente del Malorgio) e IP RA (convivente del DE TI);
3. Proposta di patteggiamento con sospensione della pena. Inoltre, era stato depositato al GIP, ex art. 391 octies cpp, fascicolo del difensore contenente l'interrogatorio reso da IP RA ai sensi della legge 7/12/2000, n. 397, per cui anche il GIP, pur in mancanza di una norma specifica, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al tribunale del riesame.
Elementi, la cui mancata trasmissione al tribunale del riesame comportavano l'inefficacia della misura cautelare ex art. 310.10 cpp. Con un quinto e sesto motivo censuravano la mancata trasmissione del decreto autorizzativo principale sull'utenza telefonica 347/5246622 intestata al DE PO, anch'essa comportante ex art. 309.5 cpp la perdita di efficacia della misura, in quanto la mancata trasmissione di tale decreto al GIP aveva comportato che il tribunale del riesame non aveva potuto prenderlo in considerazione ai fini di una eventuale inutilizzabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale di Lecce, adito per il riesame del provvedimento cautelare emesso dal GIP presso lo stesso tribunale, ha accertato che il più grave dei reati per i quali si procedeva era lo spaccio di droga pesante alla minore RR DE (capo B), commesso in Forlì, per cui la competenza per territorio ex art. 16.3 cpp., spettava al GIP distrettuale di Bologna;
pertanto gli atti andavano trasmessi, ex art. 22 cpp., al P.M. sede per l'ulteriore corso. Tale incompetenza, tuttavia, non implicava l'annullamento del titolo della misura cautelare stessa ne' tanto meno ne comportava la caducazione automatica. Infatti, Il tribunale del riesame, nel caso in cui, in sostituzione del GIP, dichiari l'incompetenza ai sensi dell'art. 22.1 cpp con trasmissione degli atti al P.M., deve salvaguardare le esigenze cautelari sulla base dei presupposti che hanno reso necessario l'emissione del provvedimento cautelare, nonché della sua urgenza.
Invero, il provvedimento impositivo della misura cautelare, ex art.27 cpp., produce una provvisoria ultrattività per venti giorni dalla trasmissione degli atti, termine entro il quale il giudice competente potrà procedere alla sua eventuale rinnovazione. In sostanza, il tribunale del riesame, in applicazione del disposto dell'art. 291.2 cpp. ha ritenuto che nei confronti dei ricorrenti ricorressero i presupposti per il mantenimento della misura custodiale, mentre ha rimesso la valutazione delle eccezioni sollevate "non risultando immediatamente fondate" all'esame del GIP competente.
I ricorsi meritano accoglimento, essendo fondato il primo motivo di ricorso.
I ricorrenti, in sede di riesame, avevano sollevato anche questioni di natura procedurale, inerenti le intercettazioni di conversazioni, rimaste prive di qualsiasi valutazione e/o motivazione. Il tribunale, invece, si è limitato ad affermare che non erano manifestamente infondate e che meritavano di essere giudicate dal giudice competente, confermando, tuttavia, contemporaneamente l'ordinanza cautelare.
Ai sensi dell'art. 309.9 cpp., il tribunale investito del riesame di una ordinanza cautelare disponente una misura coercitiva ha una competenza piena e generale in ordine al provvedimento nel suo complesso. Pertanto, nella specie, aveva il potere-dovere di annullare, riformare o confermare il provvedimento sottoposto a verifica e, quindi, di controllare la ricorrenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare.
Nella specie, poi, le eccezioni sollevate riguardavano la denunciata inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche e, quindi, influivano sul merito della decisione, per cui il giudice "nel valutare la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare" non poteva assolutamente prescindere dal prendere in considerazione e decidere sulle proposte censure. In sostanza, si ripete, il tribunale della libertà, anche nell'ipotesi in cui dichiari la propria incompetenza per territorio deve sempre procedere all'esame del provvedimento cautelare, al fine di accertare la ricorrenza delle condizioni che ne legittimano l'emissione.
Come emerge dall'ordinanza impugnata, lo stesso tribunale aveva riconosciuto la sussistenza dell'obbligo di verificare "pur essendo incompetente" la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura (Cass. Sez. Un., 25/10/1994, De Lorenzo). Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Lecce Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cpp.. Così deciso a Roma, il 18 aprile 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 MAGGIO 2002