Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2002, n. 20122
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Sentenza 18 aprile 2002

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Il Tribunale del riesame, qualora, ritenendo che l'ordinanza cautelare sia stata emessa da giudice incompetente, provveda ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., non può comunque esimersi dal prendere in esame le eccezioni procedurali (nella specie, attinenti alla utilizzabilità di intercettazioni telefoniche) le quali abbiano incidenza sulla validità della suddetta ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2002, n. 20122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20122
    Data del deposito : 18 aprile 2002

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