Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 2
In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di espulsione, attribuita dall'art. 13, comma nono, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113) al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, ha natura funzione e inderogabile, posto che, a norma del citato art. 13, comma 9, il giudice provvede sul ricorso nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e che, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., la competenza territoriale non può essere derogata per i procedimenti in camera di consiglio.
Nel giudizio di impugnazione avverso il decreto di espulsione dello straniero emesso dal prefetto, il rilievo dell'incompetenza territoriale del giudice adito è soggetto al regime dettato dall'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., stante la natura inderogabile di tale competenza; pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale può ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta dalla pubblica amministrazione convenuta solo se contenuta in una memoria difensiva depositata anteriormente alla prima udienza camerale o formulata, al più tardi, in tale udienza ed inserita nel relativo verbale. Non può considerarsi ritualmente proposta l'eccezione di incompetenza contenuta in una memoria difensiva per partecipare al giudizio promosso dallo straniero, trasmessa a mezzo fax da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione, atteso che detta memoria non soddisfa l'obbligo della sottoscrizione, costituendo l'autografia della sottoscrizione requisito essenziale, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., per l'esistenza giuridica dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41484 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, (ud. 23/09/2021, dep. 24/12/2021), n.41484 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2558/2017 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LA SCALA – STUDIO LEGALE e NON PERFORMING LOANS S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché P.M., rappresentati e difesi dall'avv. Marco Pesenti, con domicilio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2004, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI VERCELLI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DA ED;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di CALTANISSETTA, depositato il 26/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 15.4.2002, AD MO chiedeva al Tribunale di Caltanissetta l'annullamento del decreto di espulsione, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Vercelli in data 8.3.2000, perché illegittimo in quanto notificato al ricorrente in lingua non conosciuta dallo stesso. La Prefettura di Vercelli non si costituiva in giudizio a norma dell'art. 13 bis del D. Lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 4 della legge n. 113/99, ma faceva pervenire, tramite fax, nota con la quale deduceva l'inammissibilità del ricorso in quanto non presentato al Tribunale di Vercelli, sede della Prefettura che aveva emesso il provvedimento impugnato. Il Tribunale adito annullava il decreto di espulsione dello straniero "AD MO, nato a [...] nel 1977, alias TH AB, nato a [...], l'[...], emesso dal Prefetto di Campobasso in data 8.3.2000".
Osservava detto giudice che sussisteva la propria competenza, essendo stato disposto dal Questore di Campobasso il trattenimento dello straniero presso il centro di accoglienza di Caltanissetta;
che il ricorso era tempestivo, in quanto presentato entro cinque giorni dal provvedimento di trattenimento, emesso dal Questore di Campobasso in data 9.4.2002;
che il ricorso era fondato, non essendo stato il decreto di espulsione del ricorrente a lui comunicato in lingua araba e non essendo stato indicato nel decreto, tradotto in lingua inglese, francese e spagnola, il motivo della mancata traduzione nella lingua madre dell'interessato;
che il vizio di legittimità dell'atto non poteva ritenersi sanato dall'assistenza di un interprete in sede di convalida del decreto di trattenimento, avendo i due provvedimenti natura diversa. Avverso il menzionato provvedimento del Tribunale di Caltanissetta il Prefetto di Vercelli ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. L'intimato AD MO, alias TH AB non si è difeso in questa fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio della domanda - Ultrapetizione.
Secondo il ricorrente il decreto impugnato sarebbe illegittimo per aver annullato un provvedimento inesistente (decreto del Prefetto di Campobasso in data 8.3.2000) e pertanto non impugnato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia incompetenza funzionale del giudice unico di Caltanissetta.
Deduce il ricorrente che l'espulsione, disposta dal Prefetto di Vercelli e notificata all'interessato nella stessa data di adozione del provvedimento, cioè l'8.3.2000, non era stata accompagnata dalla misura dell'accompagnamento immediato, essendo intervenuto successivamente un autonomo provvedimento del Questore di Campobasso, notificato all'interessato il 9.4.2002 e trasmesso al Tribunale di Caltanissetta per la convalida.
Tale ultimo provvedimento era stato emesso a seguito di rintraccio dell'AD in territorio della provincia di Campobasso. Non essendo possibile procedere al suo accompagnamento immediato alla frontiera, il Questore ne aveva disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza Temporanea e di Assistenza di Caltanissetta, per il tempo necessario affinché l'espulsione potesse essere eseguita una volta rimosso l'impedimento per l'accompagnamento alla frontiera. Non potendosi definire, alla luce delle circostanze che precedono, l'espulsione dello straniero "espulsione con accompagnamento immediato", non sussisterebbe la competenza per la decisione sull'espulsione del giudice della convalida di tale misura, e, quindi, del Tribunale di Caltanissetta, ma del giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, vale a dire Vercelli.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 286/98. Secondo il ricorrente il ricorso al Tribunale di Caltanissetta dovrebbe ritenersi intempestivo, perché non presentato entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta l'8.3.2000.
Il primo motivo è infondato.
Il collegio osserva che nel provvedimento del Tribunale di Caltanissetta si da atto che lo straniero AD MO, con il ricorso depositato in data 15.4.2002, ha chiesto l'annullamento del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Vercelli in data 8.3.2000;
che il Questore di Campobasso ha disposto, con provvedimento in data 9.4.2002, il trattenimento dello straniero presso il Centro di Accoglienza di Caltanissetta;
che il giudice a quo, dopo aver dato atto nella motivazione che era stato impugnato il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Vercelli in data 8.3.2000, nel redigere il dispositivo, ha indicato quale autorità, che ha emanato il menzionato decreto di espulsione, di cui ha pronunciato l'annullamento, il Prefetto di Campobasso, confondendo così l'autorità, che ha emesso il decreto di espulsione, con quella che ha emesso il decreto di trattenimento presso il centro di accoglienza.
Trattasi evidentemente di una mera svista, rilevabile "ictu oculi" dal contesto del provvedimento impugnato mediante il semplice confronto del dispositivo con i dati di fatto riferiti nella motivazione, svista che, essendo estranea alle ragioni del decidere, costituisce un mero errore materiale emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., senza minimamente incidere sulla legittimità del provvedimento oggetto del presente ricorso. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
L'art. 13, comma 9, del D. Lgs. n. 286/98, come sostituito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 113/99, dispone che il ricorso avverso il provvedimento di espulsione deve essere presentato al pretore - che per effetto dell'art. 244 del D. Lgs. n. 51 del 1998 deve intendersi sostituito dal tribunale in composizione monocratica - del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione; che detto giudice provvede sul ricorso "decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
L'art. 28 del codice di procedura civile dispone, tra l'altro, che la competenza territoriale non può essere derogata per i casi di procedimenti in Camera di consiglio, vale a dire per i procedimenti regolati dagli artt. 737 e segg. c.p.c.. Da tali disposizioni si ricava che la competenza territoriale individuata in base al criterio previsto dal citato art. 13, comma 9, del D. Lgs. n. 286/98, costituisce un caso di competenza territoriale inderogabile, rientrando in uno dei casi di esclusione della facoltà di deroga per accordo delle patti della competenza territoriale previsti dall'art. 28 c.p.c.. L'art. 38 c.p.c. dispone al primo comma che l'incompetenza territoriale inderogabile è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
Il mancato rilievo entro il termine suindicato rende, pertanto, la competenza territoriale incontestabile.
La contestazione da parte del convenuto della competenza territoriale del giudice presuppone ovviamente la sua partecipazione al processo. L'art. 13-bis del D. Lgs. n. 286/98, come introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 113/99 - intitolato: "Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in Camera di consiglio" - stabilisce che il giudice, cui è proposto il ricorso, fissa l'udienza in Camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso;
che il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento;
che l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
Da tali disposizioni si evince che la Pubblica Amministrazione, che ha emesso il provvedimento impugnato, è legittimata a contraddire e, quindi, ad intervenire nel processo per svolgervi le proprie difese. La legge non precisa i mezzi e le forme di tale intervento, che non possono però essere che mezzi e forme ammessi dal diritto processuale.
Pertanto, data la particolare celerità che caratterizza il procedimento in questione e considerato che tale procedimento si svolge secondo il rito camerale, può ritenersi consentita la partecipazione al giudizio della Pubblica Amministrazione mediante il deposito di una memoria difensiva prima dell'udienza o all'udienza stessa oppure dettando a verbale le proprie difese.
Conseguentemente la eventuale eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, può ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta dalla Pubblica Amministrazione convenuta solo se contenuta in detta memoria o formulata all'udienza ed inserita nel relativo verbale.
Non può invece considerarsi ritualmente e tempestivamente proposta l'eccezione di incompetenza contenuta in una nota, trasmessa a mezzo fax, come avvenuto nel caso di specie, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione.
Se è vero che l'art. 121 c.p.c. dispone che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 125 c.p.c. "la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto,...tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore".
Se l'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione decide di partecipare al processo, instaurato dallo straniero espulso per contestare detto provvedimento, depositando memoria difensiva, tale memoria, essendo equiparabile alla comparsa di risposta, deve, ai sensi del citato art. 125 c.p.c., essere sottoscritta dall'autorità summenzionata o dal funzionario delegato a partecipare al giudizio, costituendo la autografia della sottoscrizione un requisito essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto e facendo essa soltanto fede della sua provenienza dalla parte che lo ha sottoscritto (cfr. in tal senso cass. n. 5077 del 1978; cass. n. 2691/94; cass. n. 6111/99; cass. n. 4116/01 con riferimento agli atti menzionati dall'art. 125 c.p.c.). Nè è presente nella legislazione processuale una qualche disposizione che consenta di derogare, nel caso di specie, a tale principio.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993 prevede che gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati;
che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni la trasmissione di dati, informazioni e documenti avviene mediante sistemi informatici o telematici;
che se per la validità degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
La disciplina di cui al citato art. 3 della legge n. 39 del 1993, come espressamente previsto dal comma 2, "vale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni", nell'ambito delle quali, quindi, l'autografia della sottoscrizione, come confermato da detta disciplina, non è configurarle come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi (cfr. in tal senso cass. n. 7234 del 1996);
non è applicabile, invece, in materia processuale, dove, come su dimostrato, vige una diversa e contraria disciplina. Tale disciplina richiede, infatti, che, anche nei casi in cui è ammessa la trasmissione telematica di un atto, sia soddisfatto l'obbligo della sottoscrizione. Lo si evince dall'art. 7 della legge n. 664 del 1986 (che detta disposizioni in materia di ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato), il quale, dopo avere stabilito (al comma 3) che l'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, dispone (al comma 4) che l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.
Alla luce di quanto precede la memoria difensiva, trasmessa mediante fax da parte dell'autorità che ha emesso il decreto di espulsione, come avvenuto nel caso di specie, per partecipare al giudizio promosso dallo straniero per l'annullamento di tale decreto, siccome non soddisfa l'obbligo della sottoscrizione, devesi ritenere inesistente, e l'eccezione di incompetenza territoriale in essa contenuta come non proposta, essendo, come già detto, l'autografia della sottoscrizione elemento essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto.
Il motivo di ricorso in esame devesi pertanto ritenere inammissibile, essendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata con tale motivo intempestiva, dovendosi considerare, per le ragioni che precedono, proposta per la prima volta soltanto con il ricorso per Cassazione.
Fondato è invece il terzo motivo di ricorso.
Il tribunale di Caltanissetta ha ritenuto che, in virtù di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 286/98, il termine di cinque giorni per impugnare il decreto di espulsione, emanato dal Prefetto di Vercelli in data 8.3.2000 e comunicato all'interessato in pari data, decorresse dalla data della comunicazione del decreto di trattenimento del Questore di Campobasso del 9.4.2002. Tale tesi non può essere condivisa.
È opportuno premettere che l'art. 13 del D. Lgs. n. 286/98 prevede due differenti modalità di esecuzione della espulsione: l'esecuzione della espulsione da parte del questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nei casi di cui ai commi 4 e 5; la esecuzione volontaria negli altri casi (in questi casi il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera).
Il comma 7 dell'art. 13 del citato D. Lgs. n. 286/98 stabilisce le modalità di comunicazione all'interessato del "decreto di espulsione" e del "provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14". Il successivo comma 8 dispone che "avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento". Dal coordinamento di tale disposizione con quella di cui al precedente comma 7 si evince che con il termine "provvedimento", di cui al citato comma 8, il legislatore ha inteso riferirsi al "provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14".
Il comma 1 dell'art. 14 dispone che "quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera...perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordina alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino... ".
Il collegio ritiene che una lettura della disposizione di cui al surriportato comma 8 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 286/98 fatta alla luce del riferito quadro normativo porta a ritenere che il termine di cinque giorni per impugnare il decreto di espulsione decorre dalla sua comunicazione all'interessato, e, solo nella ipotesi che a tale decreto faccia seguito il decreto di trattenimento del questore, emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del citato D. Lgs., dalla comunicazione di tale provvedimento.
Il decreto di trattenimento del questore, come si evince dall'art. 14, comma 1, sopra trascritto, presuppone che sia stato emesso decreto di espulsione con previsione della esecuzione della espulsione con accompagnamento immediato e che l'espulsione non possa essere eseguita con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera per i motivi specificati nello stesso comma in esame. Pertanto devesi ritenere che la previsione della decorrenza del termine dalla comunicazione del provvedimento di trattenimento del questore riguarda soltanto la ipotesi di espulsione con accompagnamento immediato, non anche quella in cui il decreto di espulsione lasci alla ottemperanza volontaria dell'interessato la esecuzione del provvedimento.
In tal caso, se lo straniero non esegua volontariamente il provvedimento di espulsione e rintracciato successivamente sul territorio dello stato venga emesso nei suoi confronti il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza degli stranieri, non può fondatamente ritenersi che il termine per impugnare il decreto di espulsione decorra dalla comunicazione del provvedimento di trattenimento, essendo tale decorrenza, come su dimostrato, prevista soltanto per la ipotesi di decreto di espulsione con previsione di esecuzione con accompagnamento immediato.
Nel caso che ne occupa si è verificata questa ultima ipotesi. Lo straniero, anziché ottemperare alla intimazione di lasciare il territorio dello Stato, è rimasto in Italia e solo dopo due anni dalla data del decreto di espulsione è stato rintracciato e trattenuto, a seguito di provvedimento del questore di Campobasso, presso il Centro di Accoglienza di Caltanissetta.
Pertanto, avrebbe dovuto impugnare il decreto di espulsione nel termine di cinque giorni dalla sua comunicazione, cosa che invece non ha fatto.
Conseguentemente l'impugnazione proposta nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di trattenimento devesi ritenere intempestiva e, quindi, inammissibile.
Per quanto precede il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo deve essere dichiarato inammissibile, il terzo deve essere accolto.
In accoglimento di tale motivo, il provvedimento impugnato deve essere cassato ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., dichiarando inammissibile il ricorso avverso l'espulsione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo, accoglie il terzo;
in accoglimento di tale motivo cassa il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ. dichiarando inammissibile il ricorso avverso l'espulsione.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004