Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2004, n. 2255
CASS
Sentenza 6 febbraio 2004

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da vari magistrati, tra cui il Dott. Giovanni Losavio, Presidente. Le parti in causa sono la Prefettura di Vercelli, ricorrente, e un cittadino straniero, intimato. Il ricorrente ha contestato la legittimità del decreto di espulsione emesso nei confronti dell'intimato, sostenendo che il Tribunale di Caltanissetta fosse incompetente e che il ricorso fosse intempestivo. L'intimato, dal canto suo, ha chiesto l'annullamento del decreto di espulsione, evidenziando che la notifica era avvenuta in una lingua a lui sconosciuta.

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'errore di identificazione dell'autorità emittente fosse un mero errore materiale, non influente sulla legittimità del provvedimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sottolineando che l'eccezione di incompetenza non era stata proposta in modo rituale. Infine, ha accolto il terzo motivo, stabilendo che il termine per impugnare il decreto di espulsione decorre dalla comunicazione del provvedimento stesso e non da quella del decreto di trattenimento. Pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'espulsione, compensando le spese giudiziali.

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Massime2

In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di espulsione, attribuita dall'art. 13, comma nono, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113) al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, ha natura funzione e inderogabile, posto che, a norma del citato art. 13, comma 9, il giudice provvede sul ricorso nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e che, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., la competenza territoriale non può essere derogata per i procedimenti in camera di consiglio.

Nel giudizio di impugnazione avverso il decreto di espulsione dello straniero emesso dal prefetto, il rilievo dell'incompetenza territoriale del giudice adito è soggetto al regime dettato dall'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., stante la natura inderogabile di tale competenza; pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale può ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta dalla pubblica amministrazione convenuta solo se contenuta in una memoria difensiva depositata anteriormente alla prima udienza camerale o formulata, al più tardi, in tale udienza ed inserita nel relativo verbale. Non può considerarsi ritualmente proposta l'eccezione di incompetenza contenuta in una memoria difensiva per partecipare al giudizio promosso dallo straniero, trasmessa a mezzo fax da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione, atteso che detta memoria non soddisfa l'obbligo della sottoscrizione, costituendo l'autografia della sottoscrizione requisito essenziale, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., per l'esistenza giuridica dell'atto.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2004, n. 2255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2255
Data del deposito : 6 febbraio 2004

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