Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
-008 87 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LAVORO AUTONOMO ------ COMPENSO SEZIONE SECONDA CIVILE SottoposizioNE A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CondizLONE Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - R.G.N. 15245/98 0.1796Cron. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 274 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 26/09/00 Consigliere CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE Dott. Umberto GOLDONI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per diritti L. 6000 6000 sul ricorso proposto da: 1-2-2 GEN 2001- il CANCELLIERE IC GO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LIRE 1500 GINNASI 2, presso lo studio dell'avvocato TORRE G., CANCELLERIA difeso dall'avvocato FAUCEGLIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
0096220 ricorrente - 0096135 contro 0096170 COMUNE BUCCINO, in persona del Sindaco p.t., 0096145 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 9, difeso dall'avvocato PASCA ALESSANDRO, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 2000 controricorrente dal Sig. PASCA 1493 avverso la sentenza n. 261/98 della Corte d'Appello di per diriat L. 28000+8 11 11 APR. 2001. IL CANCELLIERE -1- SALERNO, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato FAUCEGLIA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato AMATO Emiliano, per delega dell'Avv. PASCA dep. in udienza, difensore del reistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 10000 CANCELLERIA CANCELLER BB112833 BB112828 LIRE 2000 AS611376 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 10000 CANCELLERIA CANCELLERIA BB112834 BB112823 AS611377 -2- R. G. N. 15245/98 Oggetto: Lavoro autonomo-compenso- sottoposizione a condizione- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 4 giugno 1998 la corte di appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto da IC GO avversO la sentenza del tribunale 6 marzo 1995, con ladella stessa città, in data quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'Ing. Oricchio nei confronti del Comune di Buccino, per il pagamento della somma di lire 215.431.207, oltre interessi, a titolo di compensi professionali per l'elaborazione, nel 1980, da parte del professionista, di un progetto per il completamento della rete idrica e fognante di quel NE, era in quanto stato ritenuto inesigibile il credito, sottoposto a condizione non contrastante con l'inderogabilità della tariffa, e per il motivo, т inoltre, che anche il riconoscimento del debito fuori bilancio, non inquadrabile, peraltro, nello schema di cui all'art.1988 C.C., era esso stesso condizionato;
era stata accolta, pertanto, 2 l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. La motivazione della corte di appello di Salerno è sorretta dalle argomentazioni che possono riassumersi nei seguenti termini: non è fondata la questione della nullità della clausola con la quale si condizionava il pagamento del compenso all'Ing. Oricchia al finanziamento dell'opera da parte della Regione Campania, essendosi sempre ritenuto da dottrina e giurisprudenza che il compenso del professionista possa essere sottoposto а condizione sospensiva, assumendo il rapporto, in casi del genere, carattere di aleatorietà, che non contrasta con la natura del contratto d'opera professionale, e non trasformandosi, questo, da contratto oneroso qual è in contratto gratuito. La validità della clausola che condiziona il pagamento al finanziamento dell'opera deve essere riconosciuta, poi, anche nel caso in cui, come quello in esame, le tariffe professionali sono inderogabili, non essendo vietato non chiedere they alcun compenso per determinate prestazioni professionali;
tanto più che la legge n.340 del 1976, che sancisce la inderogabilità dei minimi di 3 tariffa per le prestazioni degli ingegneri ed architetti, interpretata autenticamente dalla legge n. 404 del 1977, è applicabile, contrariamente all'assunto dell'Oricchio, esclusivamente ai rapporti fra privati. Sta di fatto, comunque, che non è emerso dall'esame della prodotta documentazione che per il progetto per la cui elaborazione fu conferito incarico all'Ing. Oricchio con delibera del 19-5-1979, comunicata all'interessato il 5-9-1979, vi sia stato il previsto finanziamento, da parte della Regione ○ di altri enti, e deve escludersi, pertanto, che si sia avverata la condizione per il pagamento del compenso;
e ciò, deve ritenersi, non per fatto imputabile al Comune. Non può avere, infine, valore di riconoscimento di debito a norma dell'art. 1988 c.c. quello effettuato dal Comune con delibera n.14 del 13-7-1991 ai sensi dell'art. 12 bis L.15-3-1991 n.80 (riconoscimento di debito fuori bilancio), trattandosi pur sempre di riconoscimento di debito condizionato, in quanto ཚོགས་ ammessO con riserva di verificare la effettiva consistenza dello stesso con riguardo all'an et quantum debeatur". Quanto alla domanda proposta in subordine ed in via 4 meramente eventuale per la prima volta in appello, "di pagamento degli onorari per la parte di opera professionale utilizzata dall'ente appellato", trattandosi sostanzialmente di domanda per indebito arricchimento, ed avente, quindi, petitum e causa è petendi diversi, deve ritenersi che la stessa "sicuramente vietata"; laddove, se l'appellante avesse inteso proporre domanda "in ragione della somma erogata dalla Regione Campania", parimenti non potrebbe essere accolta, essendo stato condizionato il compenso ad un finanziamento diverso da quello ottenuto dall'Ente prima del conferimento dell'incarico al professionista. Ricorre l'Ing. Ugo Oricchio per la cassazione della sentenza per cinque motivi;
resiste con controricorso il Comune di Buccino. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) omessa ed erronea motivazione in ordine alla validità della clausola Any ed efficacia condizionata per il pagamento degli onorari (art. 360 n. 5 c.p.c.). Con tale motivo il ricorrente, nell'evidenziare la confusione 5 fatta dalla corte di appello tra "derogabilità" delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri e validità ed efficacia della condizione nel pagamento del compenso, nonché l'inconferenza del richiamo delle decisoni di questa Suprema Corte n.11625/92 e n.5675/88, lamenta che quel giudice abbia ritenuto che sia intervenuta una 'convenzione tra le parti", avente ad oggetto l'incarico professionale di cui si discute, che, invece, "nella fattispecie difetta del tutto, posto che l'incarico professionale risulta essere stato conferito in virtù di mera comunicazione dell'assessore delegato, laddove si precisa che "il pagamento delle competenze tecniche verrà corrisposto solo se l'opera verrà finanziata dalla Regione Campania”. 2) Violazione о falsa applicazione di norme di diritto, in particolare per quanto riguarda la conclusione del contratto di incarico professionale, così come proposto dal Comune di Buccino (art.360 n. 3 c.p.c.). La corte di appello ha errato nel ritenere che fosse accettazione da parte del intervenuta professionista dell'incarico conferitogli dal 6 Comune di Buccino e, quindi, anche delle condizioni di cui alla comunicazione del settembre 1979, ad oggetto "Incarico esecutivo completamento rete idrica e fognante", mentre, viceversa, non vi è stata alcuna accettazione conforme alla proposta, 13 anche per difetto dell'espressa assunzione del rischio inerente la condizione de qua”. Il Comune, d'altra prestazione parte, ha accettato la professionale del ricorrente, eccependone soltanto con l'opposizione a l'inesigibilità decreto ingiuntivo;
e la corte di merito, a sua volta, ha omesso di pronunciarsi sull'eccepito difetto di accettazione della predetta condizione afferente il pagamento degli onorari formulata nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2229 e segg.c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere qualificato, la corte di appello, erroneamente prestazioni contratto aleatorio quello а tra le parti, corrispettive intervenuto modificando in tal modo la causa del contratto di prestazioni professionali come disciplinato dall'art.2230 c.c., e mostrando, tra l'altro, di non conoscere la statuizione di questa Suprema Corte, secondo la quale in materia di prestazioni d'opera intellettuale il diritto del professionista ad un giusto compenso costituisce un principio regolatore della materia ed una regola essenziale e fondamentale della disciplina del rapporto contrattuale. 4) Contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione alla ritenuta derogabilità, ex art.6 della L. 404 del 1977, dei minimi tariffari degli ingegneri nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche quando queste agiscano iure privatorum, come è avvenuto nella fattispecie. 5) Omessa motivazione sull'esistenza di un finanziamento già erogato e sulla circostanza che successivi finanziamenti concessi dalla cassa depositi e prestiti avrebbero realizzato la condizione pattuita. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda i primi due motivi, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente, si osserva che, riproponendo in questa sede una 8 questione già sottoposta in analoghi termini al vaglio della corte di appello, sostiene il ricorrente, in buona sostanza, dopo avere censurato la pretesa confusione fatta dalla corte di appello tra "derogabilità" delle tariffe stabilite per gli ingegneri professionali e validità ed efficacia della condizione di pagamento del compenso che la condizione del previo finanziamento da parte della Regione Campania dell'opera progettata, posta dal Comune di Buccino per il pagamento delle sue spettanze nella delibera di conferimento dell'incarico professionale (delibera della G.M. n.151 del 9-5-1979), non sarebbe efficace e vincolante nei suoi confronti, in quanto egli non avrebbe accettato espressamente, come era previsto ( in attesa di riscontro e di esplicita accettazione delle condizioni.....>, si legge nella delibera), le "condizioni" di cui alla delibera stessa, per cui non si sarebbe perfezionata la convenzione> che prevedeva il pagamento dei suoi onorari soltanto, per l'appunto, (finanziamento regionale); e, a condizione avverata tuttavia, avendo predisposto il progetto commissionatogli, ed avendo, d'altra parte, il NE utilizzato la prestazione professionale, gli sarebbe spettato senz'altro il relativo compenso. La questione, così riproposta, non può che essere risolta allo stesso modo con cui è stata risolta dal giudice di appello, il quale ha motivato la sua decisione, spiegando e chiarendo che se, come prospettato dal ricorrente, è mancata l'accettazione espressa, da parte sua, dell'incarico conferitogli dal NE con le condizioni per il pagamento dell'onorario previste nella delibera, e non si è perfezionato, quindi, l'accordo nei termini stabiliti con la delibera stessa, la domanda di pagamento avanzata nei confronti del NE è priva di "titolo", non sussistendo altra causa, peraltro neppure dedotta, che possa giustificarne l'accoglimento. Mentre, se, viceversa, vi è stata accettazione dell'incarico professionale ed è intervenuto tra le parti sulle reciproche l'accordo prestazioni e relative clausole, ivi compresa la condizione ( ma non sembrapiù volte menzionata essere questa la tesi del ricorrente), appare ancora una volta non può evidente che l'Oricchio pretendere il pagamento del compenso, per non essersi verificata la condizione apposta nella delibera di incarico, e non risultando, d'altra 10 parte, che la stessa sia stata esclusa dal predetto accordo o possa essere ritenuta comunque inefficace l'accordo medesimo per altra causa, cosicchè sarebbe valido, come egli implicitamente, ma infondatamente, sostiene, per l'obbligazione pura e semplice assunta dal NE di pagargli il della compiuta prestazione corrispettivo professionale. Con il terzo motivo il ricorrente si duole che la corte di appello abbia qualificato aleatorio il contratto a prestazioni corrispettive intervenuto tra le parti;
ma da tale qualificazione - è bene rilevare subito 1 non discende alcuna conseguenza pregiudizievole ai fini della valutazione della sua domanda, che non stata accolta, non per la pretesa errata qualificazione del contratto, che rimane pur sempre inquadrabile nello schema tipico delineato dagli artt.2222 e segg. e 2230 C.C., ma per l'assorbente e decisivo motivo che, indipendentemente dalla natura di questo, o della che dir si voglia conclusa con il "convenzione" LY NE ( se convenzione vi è stata, ma il ricorrente, a quanto è dato comprendere, lo nega), non si è verificata, come si è già detto, la condizione posta dal NE per il pagamento del 11 promesso compenso. Non coglie nel segno neppure la censura contenuta nel quarto motivo, posto che nel presente giudizio non si fa questione della derogabilità o meno dei minimi tariffari dei compensi degli ingegneri, nei rapporti professionali che questi intrattengono con la pubblica amministrazione, ma unicamente della validità e della efficacia, nel caso de quo, della condizione cui era subordinato il pagamento del compenso al professionista da parte del Comune di Buccino;
validità ed efficacia che sono state riconosciute ed affermate, e che vanno ulteriormente qui ribadite, anche con riferimento alla questione di carattere generale, positivamente risolta da questa Suprema Corte, dell'ammissibilità dell'inserimento di clausole del genere di cui trattasi nei contratti per prestazioni stante l'accenno fatto in ricorsoprofessionali, alla pretesa non operatività, per legge, delle clausole medesime (sent.n.7741/99). In altri termini, deve ritenersi ed affermarsi, in du conformità a quanto già statuito da questa Corte, che, essendo l'onerosità elemento normale del rapporto di prestazione professionale, ma non integrando un elemento essenziale о di ordine 12 pubblico di questo, è consentito alle parti, nella loro contrattuale, prevederne autonomia espressamente la gratuità, con riferimento, come nella specie, all'eventualità che un progetto predisposto non consegua il previsto finanziamento. Con il quinto motivo, infine, si pone in 80000 discussione, sotto il profilo di un preteso vizio 330000 di motivazione della sentenza impugnata, l'accertamento effettuato in sede di merito, relativo al mancato finanziamento del progetto dell'opera affidato al ricorrente, che non può essere evidentemente qui ripetuto. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. 1
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 125500, oltre a lire 7.000.000 (settemilioni). Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000 Il consigliere est. Il presidente Husfell s Cañan Can Tahn (dr. Olindo Schettino) (Dr. Gaetano Garofalo) IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Lalezico Roma 22 GEN 13 #GAMS ELLIERECASELLERE01 Velazco