CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2023, n. 26246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26246 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UG MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. e l'inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni dell'Avv. GIOVANNI VARCARO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 17 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione emessa il 27 marzo 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato MA ER per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore unico della Ironstyle s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Parma l'11 luglio 2011. All'imputato era stata inflitta la pena di anni Penale Sent. Sez. 5 Num. 26246 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 18/05/2023 uno e mesi otto di reclusione ed erano state applicate le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di anni dieci. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore di fiducia. In premessa, il ricorrente ha spiegato che, su specifica eccezione difensiva in fase di udienza preliminare, il Giudice dell'udienza preliminare, pur avendo escluso che il capo di imputazione fosse generico e indeterminato, aveva sollecitato il pubblico ministero alla precisazione di alcuni aspetti che sarebbero stati indicati in maniera difforme da quanto risultava dagli atti. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta «nullità del capo di imputazione per genericità, indeterminatezza ed imprecisione». Secondo il ricorrente, la decisione della Corte di appello circa la medesima eccezione sarebbe errata perché il pubblico ministero aveva modificato ed integrato il capo di imputazione con l'ulteriore indicazione di conti correnti e fissazione di coordinate spazio-temporali; ciò non sostanzierebbe la correzione di meri errori materiali e testimonierebbe l'originaria indeterminatezza del capo di imputazione;
la modifica dell'imputazione era radicale e avrebbe comunque dovuto suggerire la notifica del verbale di udienza con la nuova imputazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto all'omesso esame del motivo di appello sull'incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. A seguire il ricorrente denunzia che la motivazione resa in risposta al motivo di appello sulla derubricazione della condotta in bancarotta semplice sarebbe fondata solo sull'assenza di dolo ed avrebbe trascurato le informazioni positive ricavabili dalla relazione ex art. 33 legge fall. In ordine all'auspicata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., il ricorrente osserva che la creazione della società Idea ed il trasferimento della somma di 139.500 euro dalla fallita alla predetta società aveva il solo scopo di far proseguire l'attività di Ironstile, che aveva il compito di assemblare i pezzi forniti da Idea. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 2 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta il segmento procedimentale in cui il Giudice dell'udienza preliminare aveva affrontato l'eccezione di nullità del capo di imputazione per genericità — è infondato. 1.1. Venendo al primo dei temi critici prospettati dal ricorrente, il Collegio osserva che l'esame degli atti del fascicolo, possibile in ragione della natura della censura, ha consentito di verificare che la sequenza attuata dal Giudice dell'udienza preliminare è stata sostanzialmente corretta. In primo luogo, il Giudice dell'udienza preliminare, il 30 gennaio 2018, quando ancora si era nella fase dell'udienza preliminare, pur rigettando l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione formulata dalla difesa dell'imputato, invitò il pubblico ministero a precisare gli estremi dei conti correnti da cui erano state prelevate le somme distratte e degli assegni pure adoperati per le spoliazioni, facendo seguito proprio alle imprecisioni che la difesa aveva agitato a sostegno della propria mozione;
a tale invito il pubblico ministero diede immediatamente corso. Solo successivamente a questa attività, il difensore munito di procura speciale avanzò istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato non condizionato. La verifica effettuata consente di giungere a due conclusioni, che smentiscono l'assunto del ricorrente. La prima è che il Giudice dell'udienza preliminare ha adottato una decisione che non risulta censurabile, laddove, di fronte a un capo di imputazione che recava l'indicazione delle attività distrattive, ancorché con riferimenti specifici in parte errati quanto ai conti correnti o alla valuta degli assegni, ha negato che le anomalie segnalate dalla difesa avessero posto in luce un difetto di tassatività. D'altra parte il ricorrente non formula alcuna contestazione specifica circa la pretesa indeterminatezza originaria, che non sarebbe stata colta dal Giudice dell'udienza preliminare. La seconda è che il Giudice dell'udienza preliminare, nella fase in cui ha invitato il pubblico ministero a precisare i dati inesatti, ha dato luogo ad un'attività che gli sarebbe stata consentita finanche laddove avesse ritenuto che sussistesse la più radicale anomalia denunziata dalla difesa, vale a dire che, effettivamente, il capo di imputazione fosse indeterminato;
tale legittimazione gli proveniva proprio dalla sentenza della Sezioni Unite di questa Corte citata nel ricorso (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239), che ha definito i compiti del Giudice dell'udienza preliminare quanto al controllo della contestazione traendo dal sistema uno specifico schema procedimentale proprio per far fronte alle anomalie della contestazione. Nella predetta pronunzia, le Sezioni Unite erano chiamate a rispondere al quesito «se sia abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, il provvedimento con 3 cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione e disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero». Nel decidere la questione, la Corte ha compiuto un approfondito esame della struttura dell'udienza preliminare e dei compiti del Giudice dell'udienza preliminare, attraverso una serie di passaggi che è necessario riportare — sia pure schematicamente — affinchè siano chiare le ragioni, il senso e la portata della presente decisione. In primo luogo le Sezioni Unite hanno ricordato che la Corte Costituzionale (sentenza 88 / 94) — nel delibare sulla legittimità costituzionale dell'art. 424 cod. proc. pen. — aveva già individuato dei percorsi propri dell'udienza preliminare — appannaggio del Giudice della stessa - tesi a fronteggiare il rischio che il fatto risultasse, all'esito della deliberazione, diverso da come ipotizzato dalla pubblica accusa, individuando due meccanismi processuali atti allo scopo. In particolare la Consulta si riferiva allo strumento previsto dall'art. 423 cod. proc. pen. - testualmente riferibile alla diversità del fatto, ma ritenuto idoneo (come sancito anche in altre occasioni: sent. n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006) a porre rimedio all'erroneità o all'incompletezza originaria dell'imputazione - ed all'applicazione analogica dell'art. 521 co. 2 codice di rito. Ancora, allineandosi alla precedente pronunzia, con ordinanza n. 131 del 1995, la Corte Costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 417 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per la richiesta di rinvio a giudizio difforme dal modello legale, siccome generica nella formulazione del capo d'imputazione e nell'indicazione delle fonti di prova, in quanto non è precluso al Giudice dell'udienza preliminare «sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione» inadeguata, anche mediante un provvedimento di trasmissione degli atti che intervenga dopo la chiusura della discussione. In linea con quanto sopra, la giurisprudenza di legittimità — si legge sempre in Sezioni Unite Battistella — aveva enucleato due meccanismi procedurali, riguardanti non solo il fatto diverso in senso stretto, ma anche l'imputazione generica o insufficiente. Si tratta di due schemi, "uno, "interno" alla fase, che si risolve nell'invito o sollecitazione "interlocutoria" del giudice al titolare dell'azione penale ad esercitare nell'udienza preliminare i poteri attribuitigli dall'art. 423 cod. proc. pen. per precisare gli estremi del fatto contestato;
l'altro "esterno" alla fase, che consiste nella trasmissione degli atti al Pubblico Ministero all'esito dell'udienza preliminare perché eserciti nuovamente l'azione penale, in 4 applicazione analogica dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 2, norma dettata per l'accertamento della diversità del fatto all'esito del dibattimento. Fatta questa premessa, le Sezioni Unite hanno ritenuto sì abnorme il provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare del processo Battistella, siccome aveva determinato la regressione degli atti al pubblico ministero, ma solo in quanto il giudicante non l'aveva fatta precedere da un invito all'organo di accusa a colmare le lacune evidenziate nell'imputazione, utilizzando l'art. 423 cod. proc. pen. nell'interpretazione estensiva avallata dalla Corte costituzionale di cui sopra si è detto. Segnatamente il massimo Consesso ha reputato il sistema così delineato atto a fronteggiare situazioni diverse, che vanno dall'assenza del contenuto minimo indispensabile» alla mera «imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati», suscettibile di essere attuato dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esito della discussione. Così facendo — ha sostenuto la Corte — si assicura il pieno esercizio del diritto di difesa e si scongiura il rischio che, nell'eventuale futuro dibattimento, si concretizzi la situazione invalidante di cui all'art. 429 comma 2 cod. proc. pen., (laddove è sanzionata a pena di nullità la mancata enunciazione del fatto in forma chiara e precisa) e si determini la regressione del processo all'udienza preliminare, dove il pubblico ministero dovrà adeguare l'imputazione alle censure mosse dal Giudice del dibattimento. Alla conclusione suddetta la Corte è giunta, oltre che fondando sull'anzidetta posizione del Giudice delle leggi sul tema specifico, anche alla luce delle modifiche normative di cui alla L. n. 479 del 1999 e dei plurimi interventi della Corte costituzionale relativi all'udienza preliminare;
quest'ultima, infatti, non si esaurisce in una mera verifica della correttezza dell'azione penale, ma in una fase procedimentale «in cui, per la completezza del quadro probatorio di cui il giudice dispone, per il potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova e per l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, è stimolata la valutazione del "merito" circa la consistenza dell'accusa, in base ad una prognosi sulla possibilità di successo nella fase dibattimentale (Cass., Sez. Un., 30/10/2002 n. 39915, Vottari).» Sulla base di questa premessa - ha statuito ancora la Corte - «deve pure convenirsi che l'intervento del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti costituisca un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolga in piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a 5 giudizio che, nel fissare il thema decidendum, abbia ad oggetto un'imputazione riscontrabile negli atti processuali e sia sup portata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati con chiarezza e precisione, anziché un'imputazione priva di concreto contenuto materiale, inidonea a reggere l'urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento.» Di fronte a questa esigenza, il Giudice dell'udienza preliminare — secondo le Sezioni Unite — ha il "potere- dovere" di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen. A sua volta il pubblico ministero non ha una mera facoltà di procedere all'adeguamento richiesto dal Giudice, bensì — anche in forza del disposto dell'art. 124 comma 1, cod. proc. pen., sull'obbligo dei magistrati di osservare le norme processuali anche quando la loro inosservanza non importa nullità — il dovere di operare in conformità alle indicazioni del Giudice al fine di una compiuta descrizione dell'ipotesi di accusa. La sanzione all'eventuale inerzia del pubblico ministero nel seguire l'indicazione del Giudice è rappresentata dalla trasmissione degli atti al suo Ufficio per il nuovo esercizio dell'azione penale, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Fatto questo inciso, questa Corte deve rilevare, dunque, che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, nel richiedere la precisazione al pubblico ministero e nel prenderne poi atto, ha adottato uno schema che sarebbe stato proprio quello da seguire anche allorché avesse sancito, accedendo all'eccezione difensiva, l'indeterminatezza patologica del capo di imputazione. 1.2. In ordine alla lamentata, mancata notifica del verbale di udienza contenente la precisazione del capo di imputazione, il Collegio in primo luogo osserva che l'imputato era presente, il che esclude in radice la concreta percorribilità della tesi censoria. Solo per completezza va, d'altronde, rimarcato che, quand'anche il prevenuto fosse stato assente, la notifica non è imposta dal codice di rito dal momento che l'art. 423 comma 1, ultimo periodo cod. proc. pen. — norma, come sopra precisato, che regolamenta la modifica del capo di imputazione del pubblico ministero in udienza preliminare — prevede che, in caso di contestazione di fatto diverso, di reato concorrente o di circostanza aggravante, qualora l'imputato sia assente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore che rappresenta l'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso vede condensate diverse doglianze. 6 2.1. Il ricorso — quando investe la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3 legge fall. — è aspecifico dal momento che la Corte di appello, sia pure con motivazione stringata, ha precisato che l'entità del sottratto non consentiva di ritenere il danno lieve. A questa proposizione — che coglie l'essenza della norma invocata dalla difesa, che conferisce rilievo, appunto, proprio al quantum di danno patito dai creditori — il ricorrente oppone delle considerazioni aspecifiche — nella misura in cui ritengono che la Corte di appello abbia fatto leva sull'entità del passivo — e ondivaghe, giacché sembrano contestare la stessa responsabilità per bancarotta, peraltro con apprezzamenti di mero fatto e sordi a quanto sostenuto dalla Corte territoriale. 2.2. In ordine alla mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice, se la motivazione della decisione avversata è, effettivamente, errata — laddove la sussistenza del dolo non esclude l'invocata riqualificazione del reato di cui all'art. 217 legge fall., di cui si può rispondere sia a titolo di dolo che di colpa — il ricorso è generico perché neanche chiarisce a quale ipotesi di bancarotta semplice si riferisca. Peraltro la sentenza impugnata motiva ampiamente in ordine all'esistenza di una specifica volontà depauperativa, il che esclude che possa ravvisarsi un difetto motivazionale circa la qualificazione della condotta ex art. 216 legge fall. 2.3. Avuto riguardo, invece, alla mancata risposta sul motivo di appello relativo all'incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., la ragione di ricorso fronteggia un punto della sentenza che effettivamente merita di essere annullato in quanto la Corte di appello ha lasciato inalterata la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 cit. — applicate in primo grado nella misura fissa di dieci anni in ossequio alla disposizione di cui sopra — senza avvedersi che, nelle more, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte relativa alla misura fissa. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 7 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». La sentenza impugnata va, dunque, annullata quanto alla durata delle predette pene accessorie, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Per il resto, come già precisato, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 18/5/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. e l'inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni dell'Avv. GIOVANNI VARCARO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 17 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione emessa il 27 marzo 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato MA ER per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore unico della Ironstyle s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Parma l'11 luglio 2011. All'imputato era stata inflitta la pena di anni Penale Sent. Sez. 5 Num. 26246 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 18/05/2023 uno e mesi otto di reclusione ed erano state applicate le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di anni dieci. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore di fiducia. In premessa, il ricorrente ha spiegato che, su specifica eccezione difensiva in fase di udienza preliminare, il Giudice dell'udienza preliminare, pur avendo escluso che il capo di imputazione fosse generico e indeterminato, aveva sollecitato il pubblico ministero alla precisazione di alcuni aspetti che sarebbero stati indicati in maniera difforme da quanto risultava dagli atti. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta «nullità del capo di imputazione per genericità, indeterminatezza ed imprecisione». Secondo il ricorrente, la decisione della Corte di appello circa la medesima eccezione sarebbe errata perché il pubblico ministero aveva modificato ed integrato il capo di imputazione con l'ulteriore indicazione di conti correnti e fissazione di coordinate spazio-temporali; ciò non sostanzierebbe la correzione di meri errori materiali e testimonierebbe l'originaria indeterminatezza del capo di imputazione;
la modifica dell'imputazione era radicale e avrebbe comunque dovuto suggerire la notifica del verbale di udienza con la nuova imputazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto all'omesso esame del motivo di appello sull'incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. A seguire il ricorrente denunzia che la motivazione resa in risposta al motivo di appello sulla derubricazione della condotta in bancarotta semplice sarebbe fondata solo sull'assenza di dolo ed avrebbe trascurato le informazioni positive ricavabili dalla relazione ex art. 33 legge fall. In ordine all'auspicata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., il ricorrente osserva che la creazione della società Idea ed il trasferimento della somma di 139.500 euro dalla fallita alla predetta società aveva il solo scopo di far proseguire l'attività di Ironstile, che aveva il compito di assemblare i pezzi forniti da Idea. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 2 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta il segmento procedimentale in cui il Giudice dell'udienza preliminare aveva affrontato l'eccezione di nullità del capo di imputazione per genericità — è infondato. 1.1. Venendo al primo dei temi critici prospettati dal ricorrente, il Collegio osserva che l'esame degli atti del fascicolo, possibile in ragione della natura della censura, ha consentito di verificare che la sequenza attuata dal Giudice dell'udienza preliminare è stata sostanzialmente corretta. In primo luogo, il Giudice dell'udienza preliminare, il 30 gennaio 2018, quando ancora si era nella fase dell'udienza preliminare, pur rigettando l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione formulata dalla difesa dell'imputato, invitò il pubblico ministero a precisare gli estremi dei conti correnti da cui erano state prelevate le somme distratte e degli assegni pure adoperati per le spoliazioni, facendo seguito proprio alle imprecisioni che la difesa aveva agitato a sostegno della propria mozione;
a tale invito il pubblico ministero diede immediatamente corso. Solo successivamente a questa attività, il difensore munito di procura speciale avanzò istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato non condizionato. La verifica effettuata consente di giungere a due conclusioni, che smentiscono l'assunto del ricorrente. La prima è che il Giudice dell'udienza preliminare ha adottato una decisione che non risulta censurabile, laddove, di fronte a un capo di imputazione che recava l'indicazione delle attività distrattive, ancorché con riferimenti specifici in parte errati quanto ai conti correnti o alla valuta degli assegni, ha negato che le anomalie segnalate dalla difesa avessero posto in luce un difetto di tassatività. D'altra parte il ricorrente non formula alcuna contestazione specifica circa la pretesa indeterminatezza originaria, che non sarebbe stata colta dal Giudice dell'udienza preliminare. La seconda è che il Giudice dell'udienza preliminare, nella fase in cui ha invitato il pubblico ministero a precisare i dati inesatti, ha dato luogo ad un'attività che gli sarebbe stata consentita finanche laddove avesse ritenuto che sussistesse la più radicale anomalia denunziata dalla difesa, vale a dire che, effettivamente, il capo di imputazione fosse indeterminato;
tale legittimazione gli proveniva proprio dalla sentenza della Sezioni Unite di questa Corte citata nel ricorso (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239), che ha definito i compiti del Giudice dell'udienza preliminare quanto al controllo della contestazione traendo dal sistema uno specifico schema procedimentale proprio per far fronte alle anomalie della contestazione. Nella predetta pronunzia, le Sezioni Unite erano chiamate a rispondere al quesito «se sia abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, il provvedimento con 3 cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione e disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero». Nel decidere la questione, la Corte ha compiuto un approfondito esame della struttura dell'udienza preliminare e dei compiti del Giudice dell'udienza preliminare, attraverso una serie di passaggi che è necessario riportare — sia pure schematicamente — affinchè siano chiare le ragioni, il senso e la portata della presente decisione. In primo luogo le Sezioni Unite hanno ricordato che la Corte Costituzionale (sentenza 88 / 94) — nel delibare sulla legittimità costituzionale dell'art. 424 cod. proc. pen. — aveva già individuato dei percorsi propri dell'udienza preliminare — appannaggio del Giudice della stessa - tesi a fronteggiare il rischio che il fatto risultasse, all'esito della deliberazione, diverso da come ipotizzato dalla pubblica accusa, individuando due meccanismi processuali atti allo scopo. In particolare la Consulta si riferiva allo strumento previsto dall'art. 423 cod. proc. pen. - testualmente riferibile alla diversità del fatto, ma ritenuto idoneo (come sancito anche in altre occasioni: sent. n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006) a porre rimedio all'erroneità o all'incompletezza originaria dell'imputazione - ed all'applicazione analogica dell'art. 521 co. 2 codice di rito. Ancora, allineandosi alla precedente pronunzia, con ordinanza n. 131 del 1995, la Corte Costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 417 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per la richiesta di rinvio a giudizio difforme dal modello legale, siccome generica nella formulazione del capo d'imputazione e nell'indicazione delle fonti di prova, in quanto non è precluso al Giudice dell'udienza preliminare «sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione» inadeguata, anche mediante un provvedimento di trasmissione degli atti che intervenga dopo la chiusura della discussione. In linea con quanto sopra, la giurisprudenza di legittimità — si legge sempre in Sezioni Unite Battistella — aveva enucleato due meccanismi procedurali, riguardanti non solo il fatto diverso in senso stretto, ma anche l'imputazione generica o insufficiente. Si tratta di due schemi, "uno, "interno" alla fase, che si risolve nell'invito o sollecitazione "interlocutoria" del giudice al titolare dell'azione penale ad esercitare nell'udienza preliminare i poteri attribuitigli dall'art. 423 cod. proc. pen. per precisare gli estremi del fatto contestato;
l'altro "esterno" alla fase, che consiste nella trasmissione degli atti al Pubblico Ministero all'esito dell'udienza preliminare perché eserciti nuovamente l'azione penale, in 4 applicazione analogica dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 2, norma dettata per l'accertamento della diversità del fatto all'esito del dibattimento. Fatta questa premessa, le Sezioni Unite hanno ritenuto sì abnorme il provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare del processo Battistella, siccome aveva determinato la regressione degli atti al pubblico ministero, ma solo in quanto il giudicante non l'aveva fatta precedere da un invito all'organo di accusa a colmare le lacune evidenziate nell'imputazione, utilizzando l'art. 423 cod. proc. pen. nell'interpretazione estensiva avallata dalla Corte costituzionale di cui sopra si è detto. Segnatamente il massimo Consesso ha reputato il sistema così delineato atto a fronteggiare situazioni diverse, che vanno dall'assenza del contenuto minimo indispensabile» alla mera «imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati», suscettibile di essere attuato dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esito della discussione. Così facendo — ha sostenuto la Corte — si assicura il pieno esercizio del diritto di difesa e si scongiura il rischio che, nell'eventuale futuro dibattimento, si concretizzi la situazione invalidante di cui all'art. 429 comma 2 cod. proc. pen., (laddove è sanzionata a pena di nullità la mancata enunciazione del fatto in forma chiara e precisa) e si determini la regressione del processo all'udienza preliminare, dove il pubblico ministero dovrà adeguare l'imputazione alle censure mosse dal Giudice del dibattimento. Alla conclusione suddetta la Corte è giunta, oltre che fondando sull'anzidetta posizione del Giudice delle leggi sul tema specifico, anche alla luce delle modifiche normative di cui alla L. n. 479 del 1999 e dei plurimi interventi della Corte costituzionale relativi all'udienza preliminare;
quest'ultima, infatti, non si esaurisce in una mera verifica della correttezza dell'azione penale, ma in una fase procedimentale «in cui, per la completezza del quadro probatorio di cui il giudice dispone, per il potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova e per l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, è stimolata la valutazione del "merito" circa la consistenza dell'accusa, in base ad una prognosi sulla possibilità di successo nella fase dibattimentale (Cass., Sez. Un., 30/10/2002 n. 39915, Vottari).» Sulla base di questa premessa - ha statuito ancora la Corte - «deve pure convenirsi che l'intervento del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti costituisca un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio, ma anche al fine di consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolga in piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a 5 giudizio che, nel fissare il thema decidendum, abbia ad oggetto un'imputazione riscontrabile negli atti processuali e sia sup portata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati con chiarezza e precisione, anziché un'imputazione priva di concreto contenuto materiale, inidonea a reggere l'urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento.» Di fronte a questa esigenza, il Giudice dell'udienza preliminare — secondo le Sezioni Unite — ha il "potere- dovere" di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen. A sua volta il pubblico ministero non ha una mera facoltà di procedere all'adeguamento richiesto dal Giudice, bensì — anche in forza del disposto dell'art. 124 comma 1, cod. proc. pen., sull'obbligo dei magistrati di osservare le norme processuali anche quando la loro inosservanza non importa nullità — il dovere di operare in conformità alle indicazioni del Giudice al fine di una compiuta descrizione dell'ipotesi di accusa. La sanzione all'eventuale inerzia del pubblico ministero nel seguire l'indicazione del Giudice è rappresentata dalla trasmissione degli atti al suo Ufficio per il nuovo esercizio dell'azione penale, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Fatto questo inciso, questa Corte deve rilevare, dunque, che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, nel richiedere la precisazione al pubblico ministero e nel prenderne poi atto, ha adottato uno schema che sarebbe stato proprio quello da seguire anche allorché avesse sancito, accedendo all'eccezione difensiva, l'indeterminatezza patologica del capo di imputazione. 1.2. In ordine alla lamentata, mancata notifica del verbale di udienza contenente la precisazione del capo di imputazione, il Collegio in primo luogo osserva che l'imputato era presente, il che esclude in radice la concreta percorribilità della tesi censoria. Solo per completezza va, d'altronde, rimarcato che, quand'anche il prevenuto fosse stato assente, la notifica non è imposta dal codice di rito dal momento che l'art. 423 comma 1, ultimo periodo cod. proc. pen. — norma, come sopra precisato, che regolamenta la modifica del capo di imputazione del pubblico ministero in udienza preliminare — prevede che, in caso di contestazione di fatto diverso, di reato concorrente o di circostanza aggravante, qualora l'imputato sia assente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore che rappresenta l'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso vede condensate diverse doglianze. 6 2.1. Il ricorso — quando investe la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3 legge fall. — è aspecifico dal momento che la Corte di appello, sia pure con motivazione stringata, ha precisato che l'entità del sottratto non consentiva di ritenere il danno lieve. A questa proposizione — che coglie l'essenza della norma invocata dalla difesa, che conferisce rilievo, appunto, proprio al quantum di danno patito dai creditori — il ricorrente oppone delle considerazioni aspecifiche — nella misura in cui ritengono che la Corte di appello abbia fatto leva sull'entità del passivo — e ondivaghe, giacché sembrano contestare la stessa responsabilità per bancarotta, peraltro con apprezzamenti di mero fatto e sordi a quanto sostenuto dalla Corte territoriale. 2.2. In ordine alla mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice, se la motivazione della decisione avversata è, effettivamente, errata — laddove la sussistenza del dolo non esclude l'invocata riqualificazione del reato di cui all'art. 217 legge fall., di cui si può rispondere sia a titolo di dolo che di colpa — il ricorso è generico perché neanche chiarisce a quale ipotesi di bancarotta semplice si riferisca. Peraltro la sentenza impugnata motiva ampiamente in ordine all'esistenza di una specifica volontà depauperativa, il che esclude che possa ravvisarsi un difetto motivazionale circa la qualificazione della condotta ex art. 216 legge fall. 2.3. Avuto riguardo, invece, alla mancata risposta sul motivo di appello relativo all'incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., la ragione di ricorso fronteggia un punto della sentenza che effettivamente merita di essere annullato in quanto la Corte di appello ha lasciato inalterata la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 cit. — applicate in primo grado nella misura fissa di dieci anni in ossequio alla disposizione di cui sopra — senza avvedersi che, nelle more, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte relativa alla misura fissa. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 7 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». La sentenza impugnata va, dunque, annullata quanto alla durata delle predette pene accessorie, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Per il resto, come già precisato, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 18/5/2023.