CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11526 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NI TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94 1 co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies dellal. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Silvia DO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11526 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18/1/2022, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, il 21/1/2021, assoltala dall'originario reato di cui al capo c), concessele le circo- stanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ritenuti entrambi i reati avvinti dal nesso della continuazione, l'aveva condannava alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed C 600,00 di multa in quanto riconosciutala colpevole: a) dei reati, di cui agli artt. 81, 110, 624 bis 625 n. 5 e 61 n. 5 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con TA TA, non ricorrente, al fine di trarne profitto, si impossessavano della somma in contanti di Euro 150,00 circa in banconote di vario taglio, così sottraen- dole alla parte offesa, introducendosi nella privata dimora di MA GE e qualificandosi entrambe come pubblici ufficiali. Con l'ulteriore aggravante di avere profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all'età dell'anziana donna, tali da ostacolare la privata difesa. In Centuripe il 28.7.2014. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per di AN Cate- rina. Con la recidiva reiterata e specifica per TA TA. c) Dei reati di cui agli artt. 81, 624 bis 625 n. 5 e 61 n. 5 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trame profitto, si impossessava della somma in contanti di Euro 1700,00 circa in banconote di vario taglio, di due fedi nuziali in oro giallo senza incisioni e di una collana in oro giallo a maglia fine, così sottraendole alla parte offesa, introducendosi nella privata di- mora di SE MA, qualificandosi come pubblico ufficiale. Con ulteriore aggravante di avere profittato di circostanze di tempo virgola di luogo e di persona, anche in riferimento all'età dell'anziana donna, tali da ostaco- lare la privata difesa. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. In Centuripe il 6/8/2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RI Di AN, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio moti- vazionale in punto di affermazione di responsabilità laddove la Corte territoriale avrebbe confermato la sua colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, in assenza di elementi concreti che dimostrassero la stessa. 2 Si sottolinea che i giudici del merito fonderebbero le loro pronunce su un'er- ronea lettura delle dichiarazioni rese dalle persone offese e come la stessa indivi- duazione fotografica, avvenuta a distanze di settimane dal furto, sommata all'età delle persone offese, getterebbe un'ombra di dubbio sui riconoscimenti effettuati. Con un secondo motivo la ricorrente lamenta che in sede di giudizio di primo grado aveva chiesto l'applicazione dell'istituto della continuazione, producendo in tal senso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 696/15 divenuta irrevocabile 1'8/2/2017 e il tribunale, come si legge a pag. 6 della sentenza di primo grado, non accoglieva la richiesta, non essendo stata soddisfatto l'onere di allegazione di copia della sentenza del Tribunale di Enna del 14/1/2015 da parte delle difese, le quali, invece, si erano limitate a produrre copia della pronuncia in grado di appello meramente confermativa di quella di prime cure. Si sottolinea che, invece, in sede d'appello la difesa, nel ribadire la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, aveva prodotto entrambe le sen- tenze. Ma la Corte territoriale nulla avrebbe risposto rispetto a tale richiesta. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, quanto al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che legitti- mamente la Corte territoriale non opera alcun riferimento in sentenza alla richiesta di continuazione esterna con la pronuncia del Tribunale di Enna del 14/1/2015 in quanto, come si evince dai motivi di appello del 26/4/2021 a firma dell'Avv, Do- CO LA il gravame nel merito non aveva devoluto al giudice di appello alcun motivo circa la negata continuazione esterna, concentrandosi esclusiva- mente sulla richiesta di assoluzione e sulla riduzione della pena inflitta. A nulla vale, infatti, che il motivo in questione fosse stato introdotto con le conclusioni scritte rese dal medesimo difensore appellante il 6/1/2022. Questa Corte di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito -e va qui ribadito- che è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irre- vocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 8/2/2011, 3 Biscaro, Rv. 250245; conf. Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Gargano, Rv. 266655; vedasi anche Sez. Un. n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, Rv. 216237). 3. Quanto al primo motivo sopra illustrato, in punto di responsabilità, lo stesso è inammissibile in quanto tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, lo stesso si sostanzia nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le ri- sposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. La Difesa lamenta la correttezza del giudizio di attendibilità delle persone of- fese rispetto ai riconoscimenti effettuati, ma, diversamente da quanto si opina genericamente in ricorso, i giudici del gravame del merito hanno offerto un giudizio adeguatamente motivato con la sussistenza di riscontri e di una dettagliata descri- zione dell'imputata (autrice di due furti in abitazione) da parte delle vittime prima delle convergenti individuazioni fotografiche. Come ricorda la sentenza impugnata, gli argomenti difensive che mirano ad evidenziare una presunta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese si fondano sostanzialmente sul fatto che una delle tre vittime delle analoghe condotte di furto con previa fraudolenta introduzione nella loro abitazione (US RO) abbia riconosciuto la Di AN quando la stessa non avrebbe potuto compiere l'azione, perché ancora detenuta. La smentita di uno dei riconoscimenti dovrebbe far nascere dubbi su quelli effettuati dalle altre due persone offese. Tuttavia, ricorda la Corte nissena che l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'e- same dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle ga- ranzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e de/la deposizione da questi resa" (così la richiama sentenza di questa Corte n. 47262/2017 di cui la sentenza impu- gnata opera un buon governo). 4 Ricorda ancora la sentenza impugnata come le ricostruzioni delle persone of- fese MA GE (capo a) e SE MA (capo c) sono state dettagliate e specifiche e hanno trovato plurimi riscontri, non ultimo il fatto che descrivono epi- sodi delittuosi diversi ma portati a termine con la stessa metodica. E come, per contro, nell'atto di appello non fossero state evidenziate, in concreto, né si fossero censurati specifici passaggi dei racconti delle persone offese che potessero susci- tare -dubbi sul fronte della coerenza e della verosimiglianza. Con motivazione immune da vizi di legittimità, pertanto, i giudici del gravame del merito concludono che il riconoscimento da costoro effettuato è avvenuto sia nell'uno sia nell'altro caso con la somministrazione di un album fotografico dopo che le persone offese avevano comunque mostrato di saper fare un'adeguata de- scrizione delle sembianze dell'imputata. Ed evidenziano logicamente che, al con- trario il riconoscimento eseguito da US RO (risultato incompatibile con i tempi di scarcerazione della Di AN) possa essere stato condizionato invece dal fatto che la donna aveva visto su un sito la foto dell'imputata nel contesto di un articolo che riferiva di procedimenti penali a suo carico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1 marzo 2023 Il C igliere este re Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94 1 co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies dellal. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Silvia DO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11526 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18/1/2022, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, il 21/1/2021, assoltala dall'originario reato di cui al capo c), concessele le circo- stanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ritenuti entrambi i reati avvinti dal nesso della continuazione, l'aveva condannava alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed C 600,00 di multa in quanto riconosciutala colpevole: a) dei reati, di cui agli artt. 81, 110, 624 bis 625 n. 5 e 61 n. 5 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con TA TA, non ricorrente, al fine di trarne profitto, si impossessavano della somma in contanti di Euro 150,00 circa in banconote di vario taglio, così sottraen- dole alla parte offesa, introducendosi nella privata dimora di MA GE e qualificandosi entrambe come pubblici ufficiali. Con l'ulteriore aggravante di avere profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all'età dell'anziana donna, tali da ostacolare la privata difesa. In Centuripe il 28.7.2014. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per di AN Cate- rina. Con la recidiva reiterata e specifica per TA TA. c) Dei reati di cui agli artt. 81, 624 bis 625 n. 5 e 61 n. 5 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trame profitto, si impossessava della somma in contanti di Euro 1700,00 circa in banconote di vario taglio, di due fedi nuziali in oro giallo senza incisioni e di una collana in oro giallo a maglia fine, così sottraendole alla parte offesa, introducendosi nella privata di- mora di SE MA, qualificandosi come pubblico ufficiale. Con ulteriore aggravante di avere profittato di circostanze di tempo virgola di luogo e di persona, anche in riferimento all'età dell'anziana donna, tali da ostaco- lare la privata difesa. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. In Centuripe il 6/8/2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RI Di AN, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio moti- vazionale in punto di affermazione di responsabilità laddove la Corte territoriale avrebbe confermato la sua colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, in assenza di elementi concreti che dimostrassero la stessa. 2 Si sottolinea che i giudici del merito fonderebbero le loro pronunce su un'er- ronea lettura delle dichiarazioni rese dalle persone offese e come la stessa indivi- duazione fotografica, avvenuta a distanze di settimane dal furto, sommata all'età delle persone offese, getterebbe un'ombra di dubbio sui riconoscimenti effettuati. Con un secondo motivo la ricorrente lamenta che in sede di giudizio di primo grado aveva chiesto l'applicazione dell'istituto della continuazione, producendo in tal senso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 696/15 divenuta irrevocabile 1'8/2/2017 e il tribunale, come si legge a pag. 6 della sentenza di primo grado, non accoglieva la richiesta, non essendo stata soddisfatto l'onere di allegazione di copia della sentenza del Tribunale di Enna del 14/1/2015 da parte delle difese, le quali, invece, si erano limitate a produrre copia della pronuncia in grado di appello meramente confermativa di quella di prime cure. Si sottolinea che, invece, in sede d'appello la difesa, nel ribadire la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, aveva prodotto entrambe le sen- tenze. Ma la Corte territoriale nulla avrebbe risposto rispetto a tale richiesta. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, quanto al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che legitti- mamente la Corte territoriale non opera alcun riferimento in sentenza alla richiesta di continuazione esterna con la pronuncia del Tribunale di Enna del 14/1/2015 in quanto, come si evince dai motivi di appello del 26/4/2021 a firma dell'Avv, Do- CO LA il gravame nel merito non aveva devoluto al giudice di appello alcun motivo circa la negata continuazione esterna, concentrandosi esclusiva- mente sulla richiesta di assoluzione e sulla riduzione della pena inflitta. A nulla vale, infatti, che il motivo in questione fosse stato introdotto con le conclusioni scritte rese dal medesimo difensore appellante il 6/1/2022. Questa Corte di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito -e va qui ribadito- che è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irre- vocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 8/2/2011, 3 Biscaro, Rv. 250245; conf. Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016, Gargano, Rv. 266655; vedasi anche Sez. Un. n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, Rv. 216237). 3. Quanto al primo motivo sopra illustrato, in punto di responsabilità, lo stesso è inammissibile in quanto tende a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, lo stesso si sostanzia nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le ri- sposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. La Difesa lamenta la correttezza del giudizio di attendibilità delle persone of- fese rispetto ai riconoscimenti effettuati, ma, diversamente da quanto si opina genericamente in ricorso, i giudici del gravame del merito hanno offerto un giudizio adeguatamente motivato con la sussistenza di riscontri e di una dettagliata descri- zione dell'imputata (autrice di due furti in abitazione) da parte delle vittime prima delle convergenti individuazioni fotografiche. Come ricorda la sentenza impugnata, gli argomenti difensive che mirano ad evidenziare una presunta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese si fondano sostanzialmente sul fatto che una delle tre vittime delle analoghe condotte di furto con previa fraudolenta introduzione nella loro abitazione (US RO) abbia riconosciuto la Di AN quando la stessa non avrebbe potuto compiere l'azione, perché ancora detenuta. La smentita di uno dei riconoscimenti dovrebbe far nascere dubbi su quelli effettuati dalle altre due persone offese. Tuttavia, ricorda la Corte nissena che l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'e- same dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle ga- ranzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e de/la deposizione da questi resa" (così la richiama sentenza di questa Corte n. 47262/2017 di cui la sentenza impu- gnata opera un buon governo). 4 Ricorda ancora la sentenza impugnata come le ricostruzioni delle persone of- fese MA GE (capo a) e SE MA (capo c) sono state dettagliate e specifiche e hanno trovato plurimi riscontri, non ultimo il fatto che descrivono epi- sodi delittuosi diversi ma portati a termine con la stessa metodica. E come, per contro, nell'atto di appello non fossero state evidenziate, in concreto, né si fossero censurati specifici passaggi dei racconti delle persone offese che potessero susci- tare -dubbi sul fronte della coerenza e della verosimiglianza. Con motivazione immune da vizi di legittimità, pertanto, i giudici del gravame del merito concludono che il riconoscimento da costoro effettuato è avvenuto sia nell'uno sia nell'altro caso con la somministrazione di un album fotografico dopo che le persone offese avevano comunque mostrato di saper fare un'adeguata de- scrizione delle sembianze dell'imputata. Ed evidenziano logicamente che, al con- trario il riconoscimento eseguito da US RO (risultato incompatibile con i tempi di scarcerazione della Di AN) possa essere stato condizionato invece dal fatto che la donna aveva visto su un sito la foto dell'imputata nel contesto di un articolo che riferiva di procedimenti penali a suo carico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1 marzo 2023 Il C igliere este re Il Presidente