CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18714 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) IZ PI nato a [...] il [...] 2) NT RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del Tribunale del Riesame di Taranto udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. NC NT e PI IZ, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 maggio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato l'ordinanza con la quale, in data 8 aprile 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva disposto nei loro confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari. 2. NC NT, con il primo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla sua partecipazione all'ipotizzata associazione a delinquere. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18714 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/01/2023 2.1. La Motivazione sarebbe carente in ordine alla dimostrazione dei requisiti della fattispecie associativa, non essendo stata provata la sussistenza di un accordo permanente tra i sodali finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, anche in considerazione dell'estraneità dei professionisti coinvolti nelle pratiche desumibile dalle attendibili dichiarazioni rese dall'NT. 2.2. I giudici del riesame avrebbero desunto la partecipazione dell'NT nell'ipotizzata associazione a delinquere esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, conversazioni che secondo la ricostruzione difensiva sarebbero generiche, sporadiche e prive di riscontri. Secondo il Tribunale, peraltro, l'NT avrebbe ricoperto un ruolo direttivo all'interno del sodalizio criminale solo per aver confessato di aver ideato le truffe in danno delle compagnie assicurative e di aver reclutato i soggetti che denunciavano i falsi sinistri stradali;
i giudici del riesame avrebbero, pertanto, desunto il ruolo di vertice all'interno dell'associazione da elementi indiziari attestanti esclusivamente il coinvolgimento del ricorrente nella commissione di plurime violazione dell'art. 642 cod. pen. 3. Il ricorrente NT, con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, non sussisterebbe pericolo di inquinamento probatorio in quanto gli elementi indiziari sarebbero fondati su elementi di prova non modificabili e non suscettibili di inquinamento probatorio (intercettazioni e documentazione inerente i sinistri di cui al capo di incolpazione). Anche il pericolo di reiterazione non sussisterebbe in considerazione del fatto che i reati risalgono a data remota (2020) con conseguente mancanza del requisito di attualità. 4. Il ricorrente NT, con il terzo motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'inidoneità di misure meno afflittive degli arresti domiciliari. Il Tribunale avrebbe motivato sul punto facendo ricorso a mere formule di stile del tutto assertive ed ipotetiche, limitandosi ad affermare che la misura degli arresti domiciliari sarebbe l'unica misura adeguata a tutelare le ritenute esigenze cautelari. 2 5. PI IZ, con il primo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla partecipazione all'ipotizzata associazione a delinquere. 5.1. La motivazione sarebbe carente in ordine alla dimostrazione dei requisiti della fattispecie associativa, non essendo stata provata la sussistenza di un accordo permanente tra i sodali finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di reati e ravvisandosi esclusivamente un accordo concorsuale ex art. 110 cod. pen. 5.2. La motivazione sarebbe carente in quanto le intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza, ritenute dalle difesa generiche, sporadiche, prive di riscontri, non sarebbero idonee a dimostrare l'effettiva partecipazione della IZ, addirittura con compiti direttivi, all'ipotizzata associazione a delinquere, dimostrando esclusivamente la sussistenza di un rapporto fiduciario con l'NT. I giudici del riesame non avrebbero tenuto conto del fatto che la IZ avrebbe partecipato alla commissione di un solo reato fine e che l'NT avrebbe descritto il ruolo svolto dalla ricorrente nella commissione dei reati come «assolutamente marginale». 6. PI IZ, con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa non sussisterebbe il pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie in considerazione del fatto che l'unico reato risale a data remota (2020) con conseguente mancanza del requisito di attualità e concretezza della ritenuta esigenza cautelare. Il Tribunale avrebbe, inoltre, travisato, il vissuto giudiziario della IZ che non consentirebbe, a giudizio della difesa, di pervenire ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla possibile ricaduta nella commissione di reati della medesima specie. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1. Preliminarmente deve esser sottolineato che le doglianze addotte da entrambi i ricorrenti, reiterative di medesime censure in fatto già espresse in 3 sede di riesame, sono asPecifiche in quanto i ricorrenti, senza confrontarsi con le argomentazioni, precise e concludenti, poste a fondamento della decisione impugnata, si sono limitati alla mera reiterazione di affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. 2. Risulta, peraltro, evidente che tali doglianze hanno ad oggetto questioni, già esaminate dal Tribunale che ha analizzato tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi di riesame (sinteticamente richiamate alle pagg. 15, 16 e 17 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il Tribunale, in particolare, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate ed ineccepibili in punto di logica, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa. Deve esser ribadito, inoltre, che se il ricorso si limita, come nei casi oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. I primi due motivi dei ricorsi rispettivamente dedotti dall'NT e dalla IZ, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto la valutazione del compendio indiziario, sono generici ed aspecifici. 3.1. L'ordinanza impugnata -così come l'ordinanza genetica che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza del reato contestato al capo A) dell'imputazione ed alla partecipazione di entrambi i ricorrenti al sodalizio oggetto di indagine. 3.2. Quanto alle censure difensive in ordine alla ritenuta inidoneità indiziaria 4 del contenuto delle intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non nnassimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata), ipotesi sicuramente non riscontrabili nel caso in esame. La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massinnata). Nel caso di specie le censure addotte in ordine alla valenza probatoria delle intercettazioni hanno ad oggetto la mera contestazione dell'interpretazione offerta dai giudici di merito, che viene ritenuta inidonea a dimostrare l'esistenza dell'associazione a delinquere e la partecipazione alla stessa da parte dei ricorrenti e che, in ossequio del principio di diritto appena esposto, non può esser oggetto di scrutinio in sede di legittimità. 3.3 Entrambe le motivazioni di merito ricostruiscono in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico gli elementi da cui dedurre la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen. I Giudici di merito hanno evidenziato, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità (vedi pagg. da 37 a 43 dell'ordinanza impugnata), gli elementi logico-fattuali da cui è stata desunta l'esistenza dell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indefinito di frodi assicurative (numero dei partecipanti, indeterminatezza del programma criminoso protrattosi per almeno quattro anni, stabile interazione delle condotte poste in essere dagli indagati, piena consapevolezza della falsità dei sinistri denunciati alle compagnie assicuratrici). Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, oltre ad essere correttamente fondato sulle risultanze indiziarie, è conforme agli orientamenti ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dimostrazione 5 della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi finalisticamente volta alla commissione di reati, soprattutto ove si possa desumere, come nel caso di specie, un costante modus procedendi degli associati e l'attiva partecipazione alla realizzazione dei delitti-fine. I giudici del riesame hanno applicato correttamente il principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (cfr. in proposito Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barillari Rv. 283311 - 01; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 01). Deve quindi ritenersi corretta la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto la sussistenza della sussistenza del contestato al reato associativo, avendo fatto applicazione della giurisprudenza consolidata sulla base di una ricostruzione dei fatti conforme al parametro normativo e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. 3.4. I giudici del riesame hanno evidenziato, in modo logicamente ineccepibile, gli indicatori logico-fattuali da cui desumere il ruolo di promotore ed organizzatore rivestito dall'NT, il quale, oltre ad essere l'ideatore dei falsi sinistri, ha determinato la nascita dell'associazione a delinquere, scegliendo ed avvalendosi della collaborazione determinante della IZ e degli altri indagati ed istruendo i soggetti arruolati sui comportamenti da adottare (vedi pagg. da 81 a 95 dell'ordinanza impugnata). La decisione dei giudici di appello, oltre ad esser coerente con le risultanze indiziarie ed in particolare con il contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni parzialmente confessorie dell'NT e della IZ, fa buon uso del costante indirizzo giurisprudenziale che ritiene promotore chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi e provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma (vedi Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962-01, e Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170230-01). L'NT si limita a riproporre una lettura generica e frazionata delle risultanze indiziarie, nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle ordinanze di merito, senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fondano le decisioni con conseguente vizio di specificità del motivo. 6 3.5. Le ordinanze di merito hanno evidenziato, in conformità alle risultanze investigative appena indicate, che la IZ, oltre ad essere il braccio destro dell'NT era organizzatrice del sodalizio «con compiti operativi di massimo rilievo e dunque di promozione della stessa attività illecita di impresa [...] la stessa oltre ad essere deputata a reclutare i figuranti, intrattiene con questi rapporti anche successivi ogni qual volta vi siano delle tensioni nella vita dell'associazione» (pag. 75 dell'ordinanza impugnata). Il significato del termine organizzatore è proprio quello di colui che, nel corso della vita del consesso criminoso, disponendo di sufficiente discrezionalità decisionale, si occupa dell'acquisizione delle risorse personali necessarie alla realizzazione del programma criminoso ed al pagamento dei loro compensi. Il Tribunale ha, quindi, ragionevolmente affermato la sussistenza della fattispecie di cui al comma primo dell'art. 416 cod. pen. in quanto il contenuto delle intercettazioni chiarisce inequivocabilmente l'insostituibile ruolo gestionale ricoperto dalla IZ, la quale, oltre a reclutare i figuranti e ad impartire loro le indicazioni operative, si interfacciava con gli avvocati che si occupavano delle pratiche di risarcimento e forniva consigli ai figuranti qualora questi ultimi venivano convocati dalla polizia giudiziaria (pag. da 95 a 100 dell'ordinanza impugnata) Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si sono limitati a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradite, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 4. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'NT ed il secondo motivo del ricorso dedotto dalla IZ, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto la valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sono generici ed aspecifici. 4.1. I ricorrenti, ai fini di contestare l'attualità del pericolo di reiterazione, si sono limitati a rimarcare la distanza temporale tra la commissione dei fatti (2017-2020) e la data di esecuzione della misura cautelare senza confrontarsi con quanto argomentato sul punto dai giudici del riesame. 7 Il Tribunale, con percorso argomentativo conforme alle risultanze investigative e privo di illogicità manifeste, ha desunto concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dalla significativa ripetizione delle violazioni dell'art. 642 cod. pen., dal fatto che gli indagati hanno continuato a delinquere anche dopo aver avuto piena consapevolezza di esser sottoposti ad indagine, dalla particolari modalità delle condotte illecite preordinate «per svilupparsi nel tempo secondo scansioni temporali ben precise e che non si esaurisce nella rappresentazione del falso sinistro» (pag. 132 dell'ordinanza impugnata). Tali circostanze hanno indotto i giudici del riesame a ritenere che le condotte illecite sono ancora in corso, non essendosi interrotte, come sostenuto dalle difese, nel 2020 ma concretizzatesi «a distanza di un notevole lasso di tempo da tale data» (pag. 132 dell'ordinanza impugnata). I giudici del riesame hanno, altresì, correttamente valorizzato come ulteriori elementi comprovanti l'attuale pericolosità dei ricorrenti, il fondamentale ruolo organizzativo rivestito dagli indagati ed il fatto che l'NT e la IZ sono gravati da condanne definite e da carichi pendenti aventi ad oggetto plurimi reati contro il patrimonio, elementi che sono stati ritenuti indicativi di personalità criminali fortemente inclini al mancato rispetto delle norme di legge ed immuni alla funzione deterrente della sanzione penale. I ricorrenti non si sono misurati con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione con conseguente difetto di specificità della doglianza. 4.2. La doglianza, formulata peraltro in termini del tutto generici, con cui l'NT lamenta l'insussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. A), cod. proc. per. è del tutto generica ed affetta di vizio di aspecificità. I giudici del riesame hanno desunto, con motivazione completa, esauriente e compatibile con le risultanze investigative, la gravità ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio dalle condotte mistificanti poste in essere dagli indagati in occasione delle convocazioni da parte degli inquirenti nel tentativo di concertare le versioni da fornire nel corso delle escussioni nonché dalla necessità di evitare la dispersione dei dati documentali e dichiarativi resa probabile proprio dalla manifestata dedizione alla contaminazione della realtà e dalla fitta rete di complicità in molteplici settori (vedi pagg. 134 e 135 della ordinanza impugnata) Il ricorrente non si confronta con la globalità degli elementi indicati dai giudici del riesame sviluppando minimali deduzioni, generiche ed assertive, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione delle risultanze processuali, valutazione non deducibile in fase di legittimità. 8 Il Cong. - - estensor Il President 5. Il terzo motivo del ricorso proposto dall'NT in ordine all'adeguatezza della misura degli arresti dorniciliari rispetto alle ritenute esigenze cautelari è del tutto generico ed aspecifico. Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di adeguatezza, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di gravame, che propone deduzioni astratte ed inconferenti con quanto argomentato dai giudici del riesame, senza allegare elementi specifici idonei a dimostrare l'inadeguatezza della misura detentiva. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari adeguata alle esigenze cautelari in considerazione della spregiudicata sistematicità e professionalità criminale dimostrata dai due ricorrenti e la conseguente necessità di interrompere i rapporti con i complici e con gli ambienti nei quali sono stati ideati e perpetrati i delitti rubricati (vedi pag. 135 dell'ordinanza impugnata). La replica contenuta nel motivo di ricorso si limita, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza per come emerge dalle risultanze processuali, limitandosi ad affermare l'inadeguatezza della misura applicata, doglianza non perseguibile in sede di legittimità in considerazione della sua estrema genericità ed aspecificità. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. NC NT e PI IZ, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 maggio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato l'ordinanza con la quale, in data 8 aprile 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva disposto nei loro confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari. 2. NC NT, con il primo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla sua partecipazione all'ipotizzata associazione a delinquere. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18714 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/01/2023 2.1. La Motivazione sarebbe carente in ordine alla dimostrazione dei requisiti della fattispecie associativa, non essendo stata provata la sussistenza di un accordo permanente tra i sodali finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, anche in considerazione dell'estraneità dei professionisti coinvolti nelle pratiche desumibile dalle attendibili dichiarazioni rese dall'NT. 2.2. I giudici del riesame avrebbero desunto la partecipazione dell'NT nell'ipotizzata associazione a delinquere esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, conversazioni che secondo la ricostruzione difensiva sarebbero generiche, sporadiche e prive di riscontri. Secondo il Tribunale, peraltro, l'NT avrebbe ricoperto un ruolo direttivo all'interno del sodalizio criminale solo per aver confessato di aver ideato le truffe in danno delle compagnie assicurative e di aver reclutato i soggetti che denunciavano i falsi sinistri stradali;
i giudici del riesame avrebbero, pertanto, desunto il ruolo di vertice all'interno dell'associazione da elementi indiziari attestanti esclusivamente il coinvolgimento del ricorrente nella commissione di plurime violazione dell'art. 642 cod. pen. 3. Il ricorrente NT, con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, non sussisterebbe pericolo di inquinamento probatorio in quanto gli elementi indiziari sarebbero fondati su elementi di prova non modificabili e non suscettibili di inquinamento probatorio (intercettazioni e documentazione inerente i sinistri di cui al capo di incolpazione). Anche il pericolo di reiterazione non sussisterebbe in considerazione del fatto che i reati risalgono a data remota (2020) con conseguente mancanza del requisito di attualità. 4. Il ricorrente NT, con il terzo motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'inidoneità di misure meno afflittive degli arresti domiciliari. Il Tribunale avrebbe motivato sul punto facendo ricorso a mere formule di stile del tutto assertive ed ipotetiche, limitandosi ad affermare che la misura degli arresti domiciliari sarebbe l'unica misura adeguata a tutelare le ritenute esigenze cautelari. 2 5. PI IZ, con il primo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla partecipazione all'ipotizzata associazione a delinquere. 5.1. La motivazione sarebbe carente in ordine alla dimostrazione dei requisiti della fattispecie associativa, non essendo stata provata la sussistenza di un accordo permanente tra i sodali finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di reati e ravvisandosi esclusivamente un accordo concorsuale ex art. 110 cod. pen. 5.2. La motivazione sarebbe carente in quanto le intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza, ritenute dalle difesa generiche, sporadiche, prive di riscontri, non sarebbero idonee a dimostrare l'effettiva partecipazione della IZ, addirittura con compiti direttivi, all'ipotizzata associazione a delinquere, dimostrando esclusivamente la sussistenza di un rapporto fiduciario con l'NT. I giudici del riesame non avrebbero tenuto conto del fatto che la IZ avrebbe partecipato alla commissione di un solo reato fine e che l'NT avrebbe descritto il ruolo svolto dalla ricorrente nella commissione dei reati come «assolutamente marginale». 6. PI IZ, con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa non sussisterebbe il pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie in considerazione del fatto che l'unico reato risale a data remota (2020) con conseguente mancanza del requisito di attualità e concretezza della ritenuta esigenza cautelare. Il Tribunale avrebbe, inoltre, travisato, il vissuto giudiziario della IZ che non consentirebbe, a giudizio della difesa, di pervenire ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla possibile ricaduta nella commissione di reati della medesima specie. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1. Preliminarmente deve esser sottolineato che le doglianze addotte da entrambi i ricorrenti, reiterative di medesime censure in fatto già espresse in 3 sede di riesame, sono asPecifiche in quanto i ricorrenti, senza confrontarsi con le argomentazioni, precise e concludenti, poste a fondamento della decisione impugnata, si sono limitati alla mera reiterazione di affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. 2. Risulta, peraltro, evidente che tali doglianze hanno ad oggetto questioni, già esaminate dal Tribunale che ha analizzato tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi di riesame (sinteticamente richiamate alle pagg. 15, 16 e 17 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il Tribunale, in particolare, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate ed ineccepibili in punto di logica, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa. Deve esser ribadito, inoltre, che se il ricorso si limita, come nei casi oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. I primi due motivi dei ricorsi rispettivamente dedotti dall'NT e dalla IZ, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto la valutazione del compendio indiziario, sono generici ed aspecifici. 3.1. L'ordinanza impugnata -così come l'ordinanza genetica che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza del reato contestato al capo A) dell'imputazione ed alla partecipazione di entrambi i ricorrenti al sodalizio oggetto di indagine. 3.2. Quanto alle censure difensive in ordine alla ritenuta inidoneità indiziaria 4 del contenuto delle intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non nnassimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata), ipotesi sicuramente non riscontrabili nel caso in esame. La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massinnata). Nel caso di specie le censure addotte in ordine alla valenza probatoria delle intercettazioni hanno ad oggetto la mera contestazione dell'interpretazione offerta dai giudici di merito, che viene ritenuta inidonea a dimostrare l'esistenza dell'associazione a delinquere e la partecipazione alla stessa da parte dei ricorrenti e che, in ossequio del principio di diritto appena esposto, non può esser oggetto di scrutinio in sede di legittimità. 3.3 Entrambe le motivazioni di merito ricostruiscono in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico gli elementi da cui dedurre la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen. I Giudici di merito hanno evidenziato, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità (vedi pagg. da 37 a 43 dell'ordinanza impugnata), gli elementi logico-fattuali da cui è stata desunta l'esistenza dell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indefinito di frodi assicurative (numero dei partecipanti, indeterminatezza del programma criminoso protrattosi per almeno quattro anni, stabile interazione delle condotte poste in essere dagli indagati, piena consapevolezza della falsità dei sinistri denunciati alle compagnie assicuratrici). Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, oltre ad essere correttamente fondato sulle risultanze indiziarie, è conforme agli orientamenti ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dimostrazione 5 della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi finalisticamente volta alla commissione di reati, soprattutto ove si possa desumere, come nel caso di specie, un costante modus procedendi degli associati e l'attiva partecipazione alla realizzazione dei delitti-fine. I giudici del riesame hanno applicato correttamente il principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (cfr. in proposito Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barillari Rv. 283311 - 01; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 01). Deve quindi ritenersi corretta la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto la sussistenza della sussistenza del contestato al reato associativo, avendo fatto applicazione della giurisprudenza consolidata sulla base di una ricostruzione dei fatti conforme al parametro normativo e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. 3.4. I giudici del riesame hanno evidenziato, in modo logicamente ineccepibile, gli indicatori logico-fattuali da cui desumere il ruolo di promotore ed organizzatore rivestito dall'NT, il quale, oltre ad essere l'ideatore dei falsi sinistri, ha determinato la nascita dell'associazione a delinquere, scegliendo ed avvalendosi della collaborazione determinante della IZ e degli altri indagati ed istruendo i soggetti arruolati sui comportamenti da adottare (vedi pagg. da 81 a 95 dell'ordinanza impugnata). La decisione dei giudici di appello, oltre ad esser coerente con le risultanze indiziarie ed in particolare con il contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni parzialmente confessorie dell'NT e della IZ, fa buon uso del costante indirizzo giurisprudenziale che ritiene promotore chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi e provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma (vedi Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962-01, e Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170230-01). L'NT si limita a riproporre una lettura generica e frazionata delle risultanze indiziarie, nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nelle ordinanze di merito, senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fondano le decisioni con conseguente vizio di specificità del motivo. 6 3.5. Le ordinanze di merito hanno evidenziato, in conformità alle risultanze investigative appena indicate, che la IZ, oltre ad essere il braccio destro dell'NT era organizzatrice del sodalizio «con compiti operativi di massimo rilievo e dunque di promozione della stessa attività illecita di impresa [...] la stessa oltre ad essere deputata a reclutare i figuranti, intrattiene con questi rapporti anche successivi ogni qual volta vi siano delle tensioni nella vita dell'associazione» (pag. 75 dell'ordinanza impugnata). Il significato del termine organizzatore è proprio quello di colui che, nel corso della vita del consesso criminoso, disponendo di sufficiente discrezionalità decisionale, si occupa dell'acquisizione delle risorse personali necessarie alla realizzazione del programma criminoso ed al pagamento dei loro compensi. Il Tribunale ha, quindi, ragionevolmente affermato la sussistenza della fattispecie di cui al comma primo dell'art. 416 cod. pen. in quanto il contenuto delle intercettazioni chiarisce inequivocabilmente l'insostituibile ruolo gestionale ricoperto dalla IZ, la quale, oltre a reclutare i figuranti e ad impartire loro le indicazioni operative, si interfacciava con gli avvocati che si occupavano delle pratiche di risarcimento e forniva consigli ai figuranti qualora questi ultimi venivano convocati dalla polizia giudiziaria (pag. da 95 a 100 dell'ordinanza impugnata) Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si sono limitati a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradite, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 4. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'NT ed il secondo motivo del ricorso dedotto dalla IZ, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto la valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sono generici ed aspecifici. 4.1. I ricorrenti, ai fini di contestare l'attualità del pericolo di reiterazione, si sono limitati a rimarcare la distanza temporale tra la commissione dei fatti (2017-2020) e la data di esecuzione della misura cautelare senza confrontarsi con quanto argomentato sul punto dai giudici del riesame. 7 Il Tribunale, con percorso argomentativo conforme alle risultanze investigative e privo di illogicità manifeste, ha desunto concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dalla significativa ripetizione delle violazioni dell'art. 642 cod. pen., dal fatto che gli indagati hanno continuato a delinquere anche dopo aver avuto piena consapevolezza di esser sottoposti ad indagine, dalla particolari modalità delle condotte illecite preordinate «per svilupparsi nel tempo secondo scansioni temporali ben precise e che non si esaurisce nella rappresentazione del falso sinistro» (pag. 132 dell'ordinanza impugnata). Tali circostanze hanno indotto i giudici del riesame a ritenere che le condotte illecite sono ancora in corso, non essendosi interrotte, come sostenuto dalle difese, nel 2020 ma concretizzatesi «a distanza di un notevole lasso di tempo da tale data» (pag. 132 dell'ordinanza impugnata). I giudici del riesame hanno, altresì, correttamente valorizzato come ulteriori elementi comprovanti l'attuale pericolosità dei ricorrenti, il fondamentale ruolo organizzativo rivestito dagli indagati ed il fatto che l'NT e la IZ sono gravati da condanne definite e da carichi pendenti aventi ad oggetto plurimi reati contro il patrimonio, elementi che sono stati ritenuti indicativi di personalità criminali fortemente inclini al mancato rispetto delle norme di legge ed immuni alla funzione deterrente della sanzione penale. I ricorrenti non si sono misurati con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione con conseguente difetto di specificità della doglianza. 4.2. La doglianza, formulata peraltro in termini del tutto generici, con cui l'NT lamenta l'insussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. A), cod. proc. per. è del tutto generica ed affetta di vizio di aspecificità. I giudici del riesame hanno desunto, con motivazione completa, esauriente e compatibile con le risultanze investigative, la gravità ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio dalle condotte mistificanti poste in essere dagli indagati in occasione delle convocazioni da parte degli inquirenti nel tentativo di concertare le versioni da fornire nel corso delle escussioni nonché dalla necessità di evitare la dispersione dei dati documentali e dichiarativi resa probabile proprio dalla manifestata dedizione alla contaminazione della realtà e dalla fitta rete di complicità in molteplici settori (vedi pagg. 134 e 135 della ordinanza impugnata) Il ricorrente non si confronta con la globalità degli elementi indicati dai giudici del riesame sviluppando minimali deduzioni, generiche ed assertive, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione delle risultanze processuali, valutazione non deducibile in fase di legittimità. 8 Il Cong. - - estensor Il President 5. Il terzo motivo del ricorso proposto dall'NT in ordine all'adeguatezza della misura degli arresti dorniciliari rispetto alle ritenute esigenze cautelari è del tutto generico ed aspecifico. Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di adeguatezza, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di gravame, che propone deduzioni astratte ed inconferenti con quanto argomentato dai giudici del riesame, senza allegare elementi specifici idonei a dimostrare l'inadeguatezza della misura detentiva. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari adeguata alle esigenze cautelari in considerazione della spregiudicata sistematicità e professionalità criminale dimostrata dai due ricorrenti e la conseguente necessità di interrompere i rapporti con i complici e con gli ambienti nei quali sono stati ideati e perpetrati i delitti rubricati (vedi pag. 135 dell'ordinanza impugnata). La replica contenuta nel motivo di ricorso si limita, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza per come emerge dalle risultanze processuali, limitandosi ad affermare l'inadeguatezza della misura applicata, doglianza non perseguibile in sede di legittimità in considerazione della sua estrema genericità ed aspecificità. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023