Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.U.P., in sede di giudizio abbreviato conseguente a giudizio immediato, preso atto che dagli atti di indagine già noti al P.M. si desume che l'imputato non era capace di partecipare scientemente al giudizio, dichiari la nullità della richiesta di giudizio immediato e degli atti conseguenti, e disponga la restituzione degli atti al P.M.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 27149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27149 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 1024
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 18185/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) PI AO, N. IL 13/03/1969 C/;
avverso l'ordinanza n. 2042/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIA, del 27/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio abbreviato, con provvedimento del 27 febbraio 2009, rilevato che CO LO non era capace di partecipare scientemente al processo, come era lecito desumere dagli esiti di una indagine peritale conosciuti anche dal Pubblico Ministero, e che, pertanto, quest'ultima Autorità non avrebbe potuto richiedere il giudizio immediato, ma avrebbe dovuto richiedere la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 71 c.p.p., comma 1, dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio immediato e degli atti conseguenti e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deduceva la inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e l'abnormità del provvedimento.
In particolare il ricorrente poneva in evidenza che il GUP non aveva la possibilità di rivalutare la sussistenza delle condizioni per procedere con giudizio immediato e il provvedimento del GIP aveva determinato una indebita regressione del procedimento. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Pubblico Ministero sono fondati.
In effetti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. 4, 19 ottobre 2000, Khalibi;
Cass., Sez. 1, 14 luglio 2000, Kallerig), una volta disposto il giudizio immediato, ne' il GIP, ne' il giudice del dibattimento possono incidere sul relativo decreto, stante la eccentricità di un controllo sulla sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione rispetto a quello, tipico, previsto dall'art. 455 c.p.p.. Nel caso di specie il GIP aveva ammesso il giudizio immediato richiesto dal Pubblico Ministero.
Orbene, una volta che il GUP, investito da una richiesta di giudizio abbreviato, ha accertato la incapacità del CO a stare in giudizio, avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 70 c.p.p., comma 1, disporre la sospensione del procedimento, a meno che non avesse dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Certo il Pubblico Ministero, invece di richiedere il giudizio immediato, avrebbe, essendo già stata accertata la incapacità del CO, potuto richiedere al GIP la sospensione del procedimento. Non avendo però in tal senso provveduto, avrebbe potuto e dovuto adottare il GIP un siffatto provvedimento essendo, peraltro attribuito al Giudice il potere di sospensione, adottabile anche di ufficio.
In presenza di un potere siffatto del tutto incongrua è la rimessione degli atti al Pubblico Ministero all'unico scopo di consentirgli di richiedere la sospensione del procedimento, sospensione che, come detto, poteva essere disposta dal Giudice anche di ufficio.
Se ciò è vero, e se è vero che il Giudice non può rivalutare, come si è già notato, la esistenza dei presupposti per procedere a giudizio immediato già autorizzato dal GIP, del tutto fuori dagli schemi processuali è la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio immediato con conseguente indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. L'abnormità del provvedimento impugnato ne impone l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e rimette gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010