Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
Il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è nullo se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 13, comma nono, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per non essergli stata data comunicazione dell'udienza di comparizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, e non rileva la presenza all'udienza del difensore nominato d'ufficio, poiché, dato il meccanismo previsto per la nomina, non sussiste alcun collegamento tra lo stesso e l'espulso, se non quello che può solo eventualmente intervenire al di fuori del processo, o in sede di udienza stessa (ove entrambi vi compaiano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10303 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI HI LO ED, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Paulucci dè Calboli 9, presso l'avv. prof. Piero Sandulli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA della provincia di ROMA, in persona del Prefetto p.t. e contro
QUESTURA di ROMA, in persona del Questore p.t.
- intimati -
avverso il decreto del G.T. del tribunale di Roma reso nella causa n. 17329/00 R.G.A.C.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti;
Svolgimento del processo
Il G.T del tribunale di Roma, con provvedimento in data 7/18.03.00, rigettava l'opposizione proposta da PI ZA ON RE avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 2.03.00 e notificatogli il 3.03.00. Rileva il provvedimento di rigetto che il ricorso del PI si basa su due argomenti: il primo, costituito dalla brevità del termine di cinque giorni per proporre opposizione, era inconferente, dal momento che l'opposizione era stata proposta in termini;
il secondo, basato sul diritto alla unità familiare risultava, oltre che non documentato, non pertinente, poiché mancavano sia la richiesta di nulla osta, sia il visto di ingresso, prescritti dall'art. 27 della l.s. 40/98 (ora, 29 Lu. 286/98).
Avverso il decreto del tribunale ricorre PI ZA ON RE con atto notificato il 02.06.00 al Prefetto di Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, quattro motivi di impugnazione. L'ufficio intimato non si è costituito.
Con ordinanza resa all'udienza del 05.07.01 è stato disposto il rinnovo della notifica perché, secondo pronuncia 118/00 delle S.U., è stata ritenuta la nullità relativa - e pertanto sanabile mediante rinnovo- del ricorso indirizzato al Prefetto ma notificato presso l'Avvocatura, dovendosi invece notificare presso la prefettura. La notifica è stata rinnovata nel termine assegnato, ma l'ufficio intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Col primo motivo, si deduce la nullità del provvedimento, per mancata audizione dell'interessato.
Col secondo motivo, si deduce la violazione dell'art.
2.1 del d.lgs 286/98: si deve supporre, data la genericità del motivo, che il ricorrente abbia inteso sviluppare, in riferimento alle norme costituzionali, il primo motivo.
Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 28.3 d.lgs 286/98. Il ricorrente, con ampia produzione documentale volta a dimostrare che IS SO MA NA ha permesso di soggiorno, disponibilità di alloggio e sufficiente reddito in Italia;
che il ricorrente è coniugato con IS SO MA NA e che PI IS YN AQ è loro figlia, assume che sussistono tutte le condizioni per richiedere il ricongiungimento familiare.
Col quarto motivo, si assume la falsa applicazione degli art. 2 e 29 dlgs 286/98 in relazione agli artt. 2, 29, 30, 31 e 3 della Costituzione. Se mal non si intendono le ragioni addotte, il ricorrente assume che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 29.8 non è perentorio, così come non lo è il termine di otto giorni per chiedere il permesso di soggiorno, posto dall'art.
5.2 dello stesso dlgs 286/98; che il termine non venne rispettato, per causa di forza maggiore costituita dalla necessità di accudire alla figlia minore, ammalatasi;
che la figlia, ben ambientata nel tessuto scolastico e sociale, subirebbe danno ove venisse sradicata;
che l'espulsione, impedendo il ritorno per un periodo di cinque anni, avrebbe gravi effetti sulla vita familiare del ricorrente.
Tanto premesso, il primo motivo va accolto. Risulta dalla lettura degli atti processuali, che la natura del vizio denunciato consente, che il PI firmò il ricorso in opposizione personalmente;
che il G.U. nominò un difensore d'ufficio; che il difensore d'ufficio fu convocato - e fu presente - all'udienza di comparizione, mentre non risulta che sia stato convocato il PI. Poiché dato il meccanismo previsto dall'art. 13 dlgd 286/92 non sussiste nessun collegamento tra difensore d'ufficio ed espulso, se non quello che può eventualmente intervenire al di fuori del processo o in sede di udienza di comparizione (ove entrambi compaiano) si deve concludere che il PI non ha avuto legale conoscenza dell'udienza di comparizione, non è stato posto in condizione di essere sentito ed è stato quindi menomato il suo diritto di difesa.
Rimangono, ovviamente, assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro g.u. del Tribunale di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002