Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10303
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Sentenza 16 luglio 2002

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Il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è nullo se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 13, comma nono, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per non essergli stata data comunicazione dell'udienza di comparizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, e non rileva la presenza all'udienza del difensore nominato d'ufficio, poiché, dato il meccanismo previsto per la nomina, non sussiste alcun collegamento tra lo stesso e l'espulso, se non quello che può solo eventualmente intervenire al di fuori del processo, o in sede di udienza stessa (ove entrambi vi compaiano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10303
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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