Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
È inammissibile, perché proposto da organo statuale non legittimato ex art. 13 bis (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n.113 ed in vigore dal 12 maggio 1999) del T.U. sull'immigrazione, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il ricorso per cassazione del Ministro dell'Interno avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b) del medesimo T.U. (nel quale è confluito l'art. 11, comma secondo, lett. b) della legge 6 marzo 1998 n. 40), atteso che, in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n.689 del 1981, il predetto articolo 13 bis, che, tra l'altro, deroga specificamente e totalmente ai commi primo e secondo dell'art.11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, conferisce al Prefetto esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero: e ciò in vista dell'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'Autorità locale, l'unica ritenuta idonea a valutare e contrastare - nei ristrettissimi tempi del procedimento - le ragioni della opposizione e per tali fini munita della necessaria autonomia funzionale; tale legittimazione personale permane nel corso del procedimento e si estende anche al giudizio di cassazione in forza della richiamata previsione normativa. Parimenti inammissibile è il ricorso prudenzialmente promosso dal Ministero dell'Interno unitamente al Prefetto di Bolzano, poiché lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ha soppresso la figura del Prefetto e ne ha demandato le attribuzioni al Commissario di Governo (art. 76, n. 3), facendo salve quelle ad esso devolute dalle leggi di pubblica sicurezza che sono affidate ai questori (art. 16, terzo comma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del ministro in carica e PREFETTO DI BOLZANO in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
TA MI;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano pubblicata il 15 settembre 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 settembre 2000 IR ET, cittadina albanese, impugnava dinanzi al Tribunale di Bolzano il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Bolzano in data 31 agosto 2000.
Il tribunale annullava il provvedimento in base alle concorrenti considerazioni che esso non solo non era redatto in una lingua nota all'interessato e non era giustificata la sua traduzione in inglese, francese e spagnolo, ma detta traduzione era altresì lacunosa, mancando dell'indicazione di elementi essenziali con conseguente impedimento di una valida difesa da parte del destinatario. Contro detta ordinanza ricorrono per cassazione con un unico motivo il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Bolzano. Non ha presentato difese IR ET.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno poiché l'art. 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel disciplinare i giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione ha conferito la legittimazione passiva, personale e permanente, al prefetto, stabilendo che l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari appositamente delegati: in tale disciplina è stata ravvisata una espressa deroga alle disposizioni di cui ai commi 1^ e 2^ dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, giustificata dall'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'autorità locale, munita per tali fini della necessaria autonomia funzionale in considerazione della sua particolare idoneità a valutare e contrastare nei ristrettissimi tempi del procedimento le ragioni dell'opposizione (conf.: Cass. 6 luglio 2001, n. 9138). Parimenti inammissibile è tuttavia nella specie il ricorso proposto cumulativamente, in via prudenziale, dal Prefetto di poiché lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, ha soppresso la figura del prefetto, e ne ha demandato le attribuzioni al Commissario del Governo (art. 76, n. 3), facendo salve quelle ad esso devolute dalle leggi di pubblica sicurezza che sono affidate ai questori (art. 16, co. 3^), com'è comprovato dal rilievo che il decreto di espulsione in contestazione è stato emesso dal questore della Provincia di Bolzano. Ne consegue che anche il secondo ricorso è inammissibile per l'inesistenza dell'organo che lo ha proposto.
L'inammissibilità dei ricorsi esime dall'esposizione delle censure articolate dai ricorrenti.
La mancata partecipazione al giudizio della intimata preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso del Ministero dell'Interno che quello del Prefetto di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002