Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 298
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Sentenza 11 gennaio 2002

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Nel giudizio promosso con ricorso contro il provvedimento di espulsione, non vi è alcuna norma che imponga al giudice - chiamato a decidere in termini molto ristretti - di assicurare la presenza di un interprete nella lingua dello straniero, come previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.; tale mancata previsione si giustifica con la considerazione che il ricorrente non viene fatto oggetto di contestazioni di sorta, ma deve solo essere sentito nei modi di cui agli artt. 737 cod. proc. civ., ed è sufficiente che sia in grado di comprendere la sostanza dell'interpello. La mancata audizione dell'interessato non è, d'altra parte, causa di nullità del provvedimento, in quanto il giudice è tenuto a decidere in ogni caso entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, sicché la decisione può essere validamente presa anche in assenza del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 298
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 298
    Data del deposito : 11 gennaio 2002

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