Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
Nel giudizio promosso con ricorso contro il provvedimento di espulsione, non vi è alcuna norma che imponga al giudice - chiamato a decidere in termini molto ristretti - di assicurare la presenza di un interprete nella lingua dello straniero, come previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.; tale mancata previsione si giustifica con la considerazione che il ricorrente non viene fatto oggetto di contestazioni di sorta, ma deve solo essere sentito nei modi di cui agli artt. 737 cod. proc. civ., ed è sufficiente che sia in grado di comprendere la sostanza dell'interpello. La mancata audizione dell'interessato non è, d'altra parte, causa di nullità del provvedimento, in quanto il giudice è tenuto a decidere in ogni caso entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, sicché la decisione può essere validamente presa anche in assenza del ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER HA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia, n. 169, presso l'avv. Lelio Placidi, unitamente agli avv.ti Graziella Ferraroni del foro di Firenze e Lucio Angius del foro di Viterbo che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI VITERBO e QUESTURA DI VITERBO;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Viterbo pubblicata il 15 febbraio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Lucio ANGIUS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha concluso, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto contro il Questore e per il rigetto di quello proposto contro il Prefetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 gennaio 2001 AM CH, cittadina marocchina, impugnava dinanzi al Tribunale di Viterbo il decreto prefettizio di espulsione del 22 gennaio 2001 sostenendo di aver subito il furto del proprio passaporto con il quale era regolarmente entrata in Italia e di essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere un regolare permesso di soggiorno una volta ottenuto il rilascio di un nuovo passaporto. Denunciava quindi l'illegittimità del decreto di espulsione per eccesso di potere, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
Con ordinanza del 14-15 febbraio 2001 il tribunale rigettava il ricorso in base alla considerazione che dalla documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni della ricorrente risultava che la CH era entrata nel territorio italiano nell'ottobre del 1999 e vi si era trattenuta senza richiedere alcun permesso di soggiorno e che non rilevava l'asserito furto del passaporto subito dalla ricorrente in quanto la denuncia di furto era stata presentata in data 28 settembre 2000, dopo il decorso di un anno dal suo ingresso in Italia, e nella denuncia si dichiarava che il furto era avvenuto il giorno precedente. Osservava, inoltre che nessuna rilevanza poteva attribuirsi all'attestato di nazionalità prodotto in atti poiché da tale documento risultava solo la nazionalità della ricorrente senza alcuna indicazione degli estremi del passaporto che detto documento avrebbe dovuto sostituire.
Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi AM CH.
Non hanno presentato difese la Prefettura di Viterbo e la Questura di Viterbo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato, preliminarmente inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Questura di Viterbo poiché nei giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente all'autorità che ha emesso il decreto di espulsione e cioè al prefetto. Passando all'esame del ricorso proposto contro il prefetto, con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 24 Cost., della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo ratificata con la legge 4 luglio 1955, n. 848, e degli artt. 5 e 13 del D.Lgs, 25 luglio 1998, n. 296, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poiché il giudice investito del ricorso contro il decreto di espulsione non aveva provveduto alla nomina di un interprete nonostante la ricorrente avesse dichiarato di non parlare italiano, sicché il provvedimento impugnato, fondato esclusivamente sulle dichiarazioni rese in udienza, doveva ritenersi del tutto nullo.
La censura è infondata sia in diritto che in fatto.
Va innanzi tutto specificato che nessuna norma prescrive che nel giudizio promosso con ricorso contro il provvedimento di espulsione il giudice - tenuto a decidere in termini molto ristretti - debba assicurare la presenza di un interprete nella lingua dello straniero, come previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. Tale mancata previsione si giustifica con la considerazione che il ricorrente non viene fatto oggetto di contestazioni di sorta ma deve solo essere sentito nei modi di cui agli artt. 737 cod. proc. civ. ed è sufficiente che egli sia in grado di comprendere la sostanza dell'interpello (in tal senso: Cass. 6 luglio 2000, n. 9003, con riferimento al procedimento di convalida dell'ordine di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza). Va infine considerato che la mancata audizione dell'interessato non è causa di nullità del provvedimento poiché il giudice è tenuto a decidere in ogni caso entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, sicché la decisione può essere validamente presa anche in assenza del ricorrente. La censura è parimenti destituita di fondamento in punto di fatto poiché, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la decisione impugnata si fonda essenzialmente sulla documentazione pro dotta in giudizio che ha trovato conferma nelle dichiarazioni raccoltè in udienza, com'è confermato dal rilievo che la CH non specifica quali sia no le contraddizioni che sarebbero venute a verificarsi tra le dichiarazioni rese e le risultanze degli atti allegati al ricorso.
Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 13 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che il decreto di espulsione sarebbe stato notificato all'interessata in lingua italiana, e accompagnato da una traduzione del tutto sintetica in inglese, francese e spagnolo, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
La censura è inammissibile poiché prospetta una questione mai sollevata nel giudizio di merito, e come tale non proponibile per la prima volta in sede di legittimità, tenuto conto dei limiti del giudizio di cassazione che è volto unicamente alla verifica della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione del provvedimento impugnato.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio degli intimati preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Questura di Viterbo e rigetta quello cumulativamente proposto nei confronti della Prefettura di Viterbo. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2002