Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14652 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLL ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1993 N 94 7 brest (IST.NE GIUDICE DIPACE REPUTELESA ITAL1 4652702 NOM DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Senten SEZIONE TERZA CIVILE di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 17180/99 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.34094 Dott. Fabio MAZZA Consigliere- Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere Ud. 20/02/02 Dott. Donato CALABRESE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU SC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATTARO presso lo studio dell'avvocato PIERO28, SCHIFONE, difesa dall'avvocato ROBERTO DELL'AQUILA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLO MILETO, difesa 2002 dall'avvocato ALDO DI FALCO, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
nonchè
contro
CONSORZIO C.P.R. 3; intimato avversO la sentenza n. 9845/98 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 31/5/98, depositata il 26/06/98; RG.3744; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato BRUNELLO MILETO (per delega AVV. Aldo Di Falco); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO den Con atto di citazione notificato in data 12.12.1996 SS NC conveniva dinanzi al Giudice di pace di Napoli l'amministrazione Provinciale di Napoli per sen- tirla condannare, previa declaratoria di responsabilità della stessa, al risarcimento dei danni riportati dalla propria auto tg. NA/N97917, alla cui guida, il giorno 13.11.1991, percorrendo la circonvallazione esterna in Casoria, era finito in uno scavo predisposto per la in- stallazione di una condotta fognaria, per nulla segna- lato e/o recintato. 2 Costituitasi in giudizio, la detta Amministrazione sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva, adducendo che l'arteria stradale in cui si era verifi- cato l'incidente era stata consegnata al Consorzio CPR 3 per la sua ristrutturazione, nonché assumeva nel me- rito che l'evento dannoso doveva essere addebitato esclusivamente all'attrice. Autorizzata la chiamata in causa del detto Consor- zio, lo stesso, costituitosi, deduceva 1'infondatezza sotto ogni aspetto della domanda;
subordinatamente in- vocava l'applicazione dell'art. 2054 c.c. Con sentenza del 31.5.1998 l'adito Giudice rigetta- va la domanda per improponibilità della stessa, sul ri- lievo che le raccomandate n. 2097 dell'11.4.1994 e n. der 9270 del 17.6.1994, inoltrate dalla danneggiata ai con- venuti, non avevano interrotto la prescrizione di cui al 2° comma dell'art. 2947 C.C., essendo al momento dell'inoltro già decorso il termine di due anni dal fatto. Avverso tale sentenza SS NC ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di annul- lamento. Resiste con controricorso l'Amministrazione provinciale di Napoli, mentre l'altro intimato Consor- zio CPR 3 non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 2938 c.c.), lamenta la ricorrente che non poteva il giudice rilevare d'ufficio la prescrizione, non opposta né dall'Amministrazione Provinciale né dal Consorzio, sicchè lo stesso giudice non poteva, ex imperio, dichiarare la domanda impropo- nibile, sindacando sulla ipotetica prescrizione del di- ritto con tale domanda fatto valere. La censura, per quanto di seguito si espone, è fon- data. der Pacifico che, nella specie, si è in presenza di sentenza pronunciata dal Giudice di pace in causa il cui valore non eccede lire due milioni, e pertanto de- cisa -a norma dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo modificato- secondo equità (come peraltro esplicitamen- te dichiarato dal giudicante), è principio di diritto (Cass. S.U. n. 716/1999) che il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza è ammissibile per viola- zione di norme processuali, laddove la censura di vio- lazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordina- ria, mentre non è esclusa la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesi- 4 stenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. c.p.c. allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenen- do a un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale e insa- nabile contraddittorietà della motivazione. E' palese, dunque, che, nel caso in esame, il ri- lievo d'ufficio da parte del Giudice di pace di una ec- cezione riservata alla parte -qual è l'eccezione di prescrizione (avendo il detto giudice difatti rilevato che, "mediante la racc. a.r. n. 2079 dell'11.4.1994 co- me dell'ulteriore racc. a.r. n. 9270 del 17.6.1994 di- retta al Consorzio CPR, invero non si è interrotta la prescrizione biennale di cui al 2° comma dell'art. 2947 C.C. .") - si risolve in violazione della regola processuale dettata dall'art. 112 c.p.C., come in so- stanza lamentato dalla ricorrente. Questa, infatti, an- corchè non abbia esplicitamente indicato detta norma, ha in effetti dedotto che "il giudice di merito non po- ex imperio, dichiarare la domanda improponibile teva, ed inammissibile sindacando sulla ipotetica prescrizio- ne del diritto con tale domanda fatto valere". Il motivo va quindi accolto, restando assorbito il secondo motivo (col quale si è denunciata violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 360 n. 5 3 c.p.c., in relazione all'art. 2947, 2° comma, c.c.>, quanto alla prescrizione applicabile nella fattispecie e al conseguente termine di prescrizione da prendere in considerazione). La sentenza va perciò cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro Giudice di pace di Napoli, an- che in ordine alle spese del presente giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assor- bito il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altro Giudice di pace di Na- poli. Così deciso, il 20.2.2002, nella Camera di Consi- glio. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Фрекин Vitoria furs IL CANCELLIERE C1 POSITATO IN CANCELLERIA TE AT 15 QVT, 2002 DEPOSITA Oggi IL CANCELLIERE C1 ZO AT 106