Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
Per effetto del disposto dell'art. 244 del D.Lgs. n. 51 del 1998 (a mente del quale "le funzioni del Pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono attribuite al Tribunale in composizione monocratica") deve ritenersi che la competenza a conoscere delle opposizioni al decreto prefettizio di espulsione dello straniero ex art. 13 del D.Lgs. n.286 del 1998 sia stata trasferita dal Pretore al Tribunale in composizione monocratica e non collegiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG ZS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 102, presso l'avvocato LEONARDO MAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e LA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO in persona del Prefetto pro tempore domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di GROSSETO, emesso il 08/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Che EF HA ha impugnato per Cassazione il provvedimento in data 8 giugno 2001, con il quale il Tribunale di Grosseto ha respinto l'opposizione, ex art. 13 d.lgs. n. 286/98, da lui proposta avverso il decreto del Prefetto della stessa città, che ne aveva disposto l'espulsione dal territorio nazionale, per mancata richiesta del permesso di soggiorno;
che si è costituita la Prefettura intimata per resistere al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i due mezzi, di cui si compone l'odierna impugnazione, il ricorrente, nell'ordine, denuncia "error in procedendo" - in cui assume essere incorso il Tribunale con il pronunciare in composizione monocratica e non collegiale - e violazione, nel merito, dell'Accordo tra Italia e Ungheria in materia di visti;
che ogni censura è però infondata;
che erroneamente, infatti, in tema di opposizione a decreto di espulsione, l'HA pretende violata una regola di collegialità della decisione che, diversamente da quanto da lui sostenuto, non si conteneva nella formulazione originaria dell'art. 13 T.U. sulle immigrazioni, che siffatta decisione riservava, appunto, al OR "in Camera di consiglio". Per cui coerentemente - una volta abolito l'Ufficio del OR e trasferite le correlative competenze al Tribunale ordinario, che può giudicare in composizione monocratica o collegiale - la specifica competenza in ordine alla opposizione in questione deve intendersi trasferita al Tribunale in composizione monocratica;
che a diversa conclusione non può indurre il rinvio operato dal citato T.U. alle norme (artt. 537 ss. c.p.c.) del procedimento camerale, non potendosi ritenere che tale rinvio riguardi anche le "maggiori garanzie processuali della collegialità", perché la cameralità del procedimento era originariamente già prevista con riferimento alla competenza del OR (il che appunto ne escludeva l'applicazione per il profilo della collegialità della decisione);
perché lo spirito della riforma sul giudice unico è quello di alleggerire ed accelerare i procedimenti giurisdizionali e non viceversa di appesantirli e perché, comunque, l'art. 244 del d.lgs n. 51 del 1998, al suo comma secondo, in tal senso inequivocabilmente dispone che "le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità, sono attribuite al Tribunale in composizione monocratica".
che, nel merito, del pari infondata è, poi, la doglianza o in punto di pretesa violazione dell'accordo italo-ungherese in materia di visti (in G.U. n. 242/93 5);
che, infatti, se è ben vero che siffatto accordo esonera il cittadino ungherese dall'incombenza di recarsi al Consolato italiano per ottenere il visto di ingresso in Italia (effettivamente quindi consentendogli di entrare senza visto in territorio italiano), ciò però non comporta il preteso ulteriore esonero anche dall'obbligo di richiesta, in termini, del permesso di soggiorno. Dalla violazione del quale automaticamente invece discende la previsione della espulsione ai sensi dell'art. 13 lett. b d.lgs. n. 286/1998;
che il ricorso va integralmente pertanto respinto;
che motivi di equità inducano a compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003