Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ! G D D Composta ate - ; Dott. Vincenzo MILEO R. G. N. 20364/00 Cron. 12625 L Rel. Consigliere D'ANGELO Dott. Bruno Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep- i Consiglierc Dott. Natale CAFITANIO Uȧ.20/12/02 Dott. Federico ROSELII Consigliere ! ha pronunciato la seguente H SEN TENZA : sul ricorso proposto da: LA LUBIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA . ¡ ARNO 47, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delcga ! in atti : - ricorrente
contro
TNPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17. DIESSO 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla 5714 -1 – copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato 682/99 del Tribunale di PRATO, avverso la sentenza n. depositata il 25/10/99 R.G. N. 1014/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consiglicre Dott.. Bruno D'ANGELO: udito i] P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- 2036400 Svolgimento del giudizio Con ricurso a questa Corte ND BI impugna la sentenza in data 29 settembre 1999, con la quale il tribunale di Prato ha confermato la sentenza n. 150 del 1998 del pretore di Prato, la quale aveva rigettato la domanda proposta dalla ND contro l'Inps intesa ad ottenere la integrazione al minimo della pensione con rivalutazione ed interessi. Il pretore ha condannato la ND alle spese della lite, comprese quelle di consulenza tecnica, in quanto la sua domanda cra temeraria, per aver chiesto in via giudiziale quanto in realtà aveva già ottenuto, e per aver reso necessaria una consulenza tecnica per l'accertamento di dati offerti dall Inps, persistentemente contestati e poi risultati veritieri. Il tribunale, nel rigettare l'appello, ha confermato la sentenza pretorilc anche con riguardo alle spese, richiamandosi, quanto alla motivazione, a quella della predetta sentenza. Il ricorso a questa Corte avverso la sentenza del tribunale si articola in un motivo e concerne solo il capo relativo alle spese. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione © falsaCon l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e vizi della motivazione. Quanto al primo profilo della censura osserva la Corte che va disatteso. Infatti esso, lungi dal dimostrare la denunciata violazione, ripercorre la vicenda processuale nel merito, sostenendo che in sostanza era stato il comportamento dell'Inps a creare una situazione che aveva indotto l'assicurata alla iniziativa processuale. Peraltropper certi versi, la censura riguarda la sentenza di primo grado e non quella del tribunale, come è fatto palese dell'inammissibile richiamo all'atto di appello avverso la sentenza pretorile, e, portanto, per questo verso, essa è inammissibile. Per quanto riguarda la sentenza del tribunale, essa certamente non viola la norma richiamata, perché parte dal presupposto della temerarietà della lite e motiva sul punto. Altro è se sia motivata adeguatamente, e con ciò si affronta il secondo profilo della censura. La motivazione è per relationem, con rinvio a quella della sentenza di primo grado, ed è certo che un tal tipo di motivazione è del tutto lecita: comunque il relativo capo delle decisione non è attinto da alcuna censura. E' inoltre da rilevare che come emerge dagli atti concernenti il ricorso " in esame, il pretore e, quindi, il tribunale, hanno ritenuto la temerarietà della lite non in quanto la ricorrente era verosimilmente consapevole delle assoluta infondatezza della pretesa azionata, come la ricorrente prospetta, ma perché, afferma il pretore, con argomentazione fatta propria dal tribunale, perché la domanda era stata proposta e proseguita Desere in modo temerario perché la sua infondatezza emergeva già dall'esame dei documenti. Che la tenacia della ricorrente fosse meritevole di miglior causa risulta inoltre dalla considerazione che costei non esitò a persistere immotivatamente nella comtestazione dei dati forniti dall'Inps, rendendo nccessaria una consulenza tecnico. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla va liquidato a titolo di spese non avendo l'intimato svolto attività processuale -
PQM
2 La Corte rigetta il ricorso;
liquidate in euro _ onorario di avvoente. Roma, 20 dicembre 20002 Ви лал {] Cons. cst. nulla per lo spese del giudizio di cassazione, oltre ad euru. per II Presidente Vincenzo Miles Quaca elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. 10 APR. 2003 oggi. CANCELLIERE,alle SELAIN DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 3