Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17671 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 7 67 1 / 02 REPUBBLICA IN NOT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 13921/00 - Consigliere Cron. 41522 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ud.30/09/02 Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: EL AT, NC LO, NO IG, #валини 49 elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERTOLONIC 0 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIORDANO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale tempore, elettivamente domiciliato rappresentante L.G. Faravelli, 22 Ure in ROMA BATERE MICHELANGEBO V9, presso lo studio 2002 dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e 3800 -1- difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, LO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 2877/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 14/07/99 R.G.N. 1164/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 13921/00 Svolgimento del processo AT LL, PA NC ed GI NO ricorrono per la cassazione della senten- za, descritta in epigrafe, del Tribunale di Torino che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la domanda che avevano proposta nei confronti delle Ferrovie dello Stato, spa, volta ad ottenerne la condanna al pagamento dell'integrazione, nell'indennità di buonusci- ta, dell'indennità integrativa speciale, calcolata nella misura del 60 % in luogo di quella calcolata dalle Ferrovie nella misura del 48 %. La sentenza impugnata ha argomentato che, "a seguito della sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 243 del 19 maggio 93 -che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'al- tro, degli artt. 14, L. 14/12/73 n. 829 e 21 L. 17/5/85 n. 210 nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale-, è stata emanata la L. 29/1/94 n. 87, che all'art. I testualmente prevede: " ... l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° di- cembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili: a) ( omissis) b) per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento." L'indennità di buonuscita è a sua volta determinata, ai sensi dell'art. 14, 1° c., L. 14/12/73, n. 829, nella "somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti" (con arrotondamento delle frazioni di mese, come previsto dal secondo comma).". Il Tribunale ha ritenuto che in forza dello schema aritmetico desumibile da quest'ultima norma (numero dei mesi di servizio utile x 1/12 dell'80% dell'ultimo stipendio mensile + eventuale assegno pensionabile + eventuale compenso per ex combattenti) la base di cal- colo vada integrata aggiungendosi la quota dell'indennità integrativa speciale (ricalcolata su base mensile per evidente esigenza di omogeneità degli addendi con l'incidenza, al pariilu degli altri elementi, dell'80% dell'emolumento considerato che, perciò, risulta definitiva- mente determinato nella misura del 48 % (pari appunto all'80% del 60%), osservando che "non può ritenersi incongrua la previsione di una percentuale della percentuale, risol- vendosi ciò in una questione di tecnica legislativa a cui è sotteso un rilevante interesse economico di contenimento delle uscite di bilancio, di cui vi è traccia anche nei lavori preparatori della legge n. 87/94...", secondo considerazioni "condivise anche da Corte cost. 31.3.95, n.103.". Contro questa sentenza i ricorrenti prospettano un articolato motivo di ricorso per cassa- zione. Resiste la Società intimata con controricorso integrato da memoria. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti illustrano la violazione e falsa ap- plicazione dell'art.
1. lett. b] della 1. 29 gennaio 1994, n. 87 in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ.) sostenendo che la computabilità dell'indennità integrativa speciale, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, deve avvenire, in base al profilo esegetico offerto dal dato letterale, all'intenzione del legislatore e tenuto conto dei principi costituzionali in tema d'interpretazione delle norme, nella misura del sessanta per cento e non possa essere decurtata della misura dell'ottanta per cento al pari degli altri emolumenti utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita. Conformemente a quanto sostenuto da convergenti sentenze rese da questa Corte sullo stesso tema (v., ex plurimis, nn. 13624 del 12 ottobre 2000 e 7090 del 24 maggio 2001) il ricorso non è fondato, né v'è motivo per discostarsi dai principi accolti da tali decisioni, che vengono di seguito riferite, essendo condivise dal Collegio. L'art. 1, citato dispone che "... l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, è computata, a decorrere dal 1° di- cembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e d'analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento al- lo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili: omissis b) per i dipen- denti iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al sessanta per cento dell'indennità integrati- va speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento”. Gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, rispettivamente, prevedono che l'indennità di buonuscita... "è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni con- tenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima pa- ga o retribuzione integralmente percepite;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva..."; e che "la base contributiva è costituita dall'ottanta per cento dello stipendio paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previ- denziale". Da queste disposizioni si enucleano due distinte nozioni riferibili al coacervo degli emolumenti utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita. Rileva, in primo luogo, la nozione di "base di calcolo", alla quale fa riferimento te- stuale la legge del 1994; ad essa si affianca quella di “base contributiva", alla quale fanno riferimento testuale le norme del d.P.R del 1973. Non si tratta di nozioni equi- valenti, perché corrispondono ad altrettante operazioni necessarie per pervenire alla li- quidazione dell'indennità di buonuscita, nel senso che la determinazione della base di computo consta dell'individuazione degli emolumenti utili ai fini della composizione lorda della base contributiva, mentre la determinazione di quest'ultima avviene com- putando la quota netta (80%) di tali emolumenti che è, poi, effettivamente da prende- re in considerazione per la suddetta liquidazione. Questa differenza, ancorché attraver- so una diversa terminologia, è contemplata nell'ambito anche dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del d.P.R del 1973, là dove contrappone la "determinazione” della base contributiva (intesa come individuazione degli emolumenti da prendere in consi- derazione) alla "consistenza" della stessa (intesa come quota del coacervo delle com- ponenti). La legge del 1994 imponendo che l'indennità integrativa speciale sia, in una data per- centuale, inclusa nella "base di calcolo" dell'indennità di buonuscita, innova, dunque, limitatamente alle disposizioni previgenti che escludevano interamente la prima di tali indennità dal novero degli emolumenti computabili ai fini della determinazione della base contributiva (cioè, come dianzi precisato, ai fini dell'individuazione delle singole componenti di quest'ultima), mentre lascia immutate quelle in tema di quantificazione della consistenza della medesima base, vale a dire quelle intese a fissare la percentuale di utilizzazione delle dette componenti. Che sia questa la portata della norma più recente è reso palese dal rilievo che essa, nel sancire la parziale utilizzabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dei diversi trattamenti di fine rapporto, precisa che la susseguente utilizzazione avviene con ap- plicazione dei medesimi criteri che vigono relativamente alle altre componenti (vale a dire, lo stipendio e gli emolumenti già anteriormente inclusi nella base di computo), disponendo, appunto, che i detti trattamenti, nonostante l'ampliamento di tale base, re- stino “determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipen- dio ed agli altri elementi retributivi considerati utili". Argomenti dirimenti, infine, non possono trarsi dalla circostanza che l'art. 2 della leg- ge n. 87 del '94 impone il contributo previdenziale sull'intera quota del sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale, fissata, come detto, dal precedente art.
1. In un ordinamento previdenziale improntato, come quello vigente, al principio di soli- darietà, la quantificazione delle prestazioni (nel cui ambito può collocarsi, quanto alla funzione, anche l'indennità di buonuscita, pur caratterizzata da natura retributiva), non è rigidamente ancorato alla redditività della massa contributiva, e può, - quindi, legit- timamente verificarsi secondo la ragionevole discrezionalità del legislatore, un difetto di piena ed assoluta corrispondenza fra l'entità della retribuzione imponibile e la con- creta utilità garantita all'assicurato dai correlativi versamenti (v. Corte Cost. 30 giugno 1994, n. 264; Id., 26 maggio 1989 n. 307; Id. 11 luglio 1989 n. 388; Id. 4 maggio 1984 n. 133). In quest'ottica, devono ritenersi valutazioni spettanti e riservate al legislatore quelle che incidono sulle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia del c.d. diritti sociali, essendo soltanto il legisla- tore costituzionalmente abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato, salva, naturalmente, la garanzia della misu- 6 ra minima essenziale di protezione (v. Corte costituzionale 26 febbraio 1998, n. 27) delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti: ma questi, nella specie, manifestamente non subiscono alcun vulnus per effetto della qui recepita in- terpretazione delle disposizioni ordinarie di riferimento, le quali, sebbene nei limiti anzidetti, si iscrivono pur sempre nel quadro di un intervento del legislatore inteso ad assicurare l'ampliamento e non la restrizione di siffatti diritti (v. Corte cost. 16 maggio 1997, n. 138; Id., 31 marzo 1995, n. 103). Conclusivamente le due sentenze di questa Corte nn. 13624/2000 e 7090/2001 hanno concordemente enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 1 della legge 29 gen- naio 1994, n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale in- clusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel co- acervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazio- ne del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzala a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento imposta dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032/73 per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. La seconda sentenza, d'altra parte, nel caso specifico dei di- pendenti delle Ferrovie, ha ulteriormente precisato che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF.SS. s.p.a., sulla base del criterio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 73, n. 829 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) - norma la cui ultrattività, dopo la trasfor- mazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato, è stata sancita dall'art. 21, 4° comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 -, va effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 87 del 1994, calcolando l'ottanta per cento della somma fra stipendio e sessanta per cento della indennità integrativa speciale, moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici, e non computando l'ottanta per cento del solo sti- pendio e quindi sommando a tale importo il sessanta per cento della indennità integra-ich tiva speciale, aumentando il tutto per i mesi di servizio e dividendo per dodici, com- portando questa seconda ipotesi una erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità integrativa speciale nella indennità di buonuscita di cui all'art. 1, 1. n. 87 del 1994. Essendosi il Tribunale attenuto a questi principi, il ricorso va rigettato. Sussistono giu- sti motivi per compensare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2002. Il Consigliere Il Presidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ak mi qum, REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11.0:72 M. 533 IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 1/1 DIC. 2002 ANIL CANCELLIER 8