Sentenza 29 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di esecuzione, l'incompetenza del pubblico ministero che ha emesso il relativo ordine non determina la nullità dello stesso, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale e non autonomamente impugnabile, avverso il quale è proponibile soltanto l'incidente di esecuzione. (Fattispecie in tema di esecuzione di ordine di demolizione di manufatto abusivo emesso da magistrato della Procura presso il giudice che aveva emesso la sentenza posta in esecuzione e non già l'ultima sentenza di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2013, n. 10126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10126 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 29/01/2013
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 156
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2578/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di ST SQ;
avverso l'ordinanza emessa il 17 febbraio 2011 dalla corte d'appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione;
udita nella camera di consiglio del 29 gennaio 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
ritenuto che Di ST SQ propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 17 febbraio 2011 dalla corte d'appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca dell'ingiunzione alla demolizione emessa dal PM presso il tribunale di Torre Annunziata notificata il 10.11.2008 e comunque la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del pretore di Torre Annunziata del 19.10.1998 e sentenza della corte d'appello di Napoli del 30.9.1999;
che il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 665 c.p.p., comma 2, per incompetenza del PM del tribunale di Torre Annunziata che ha emesso l'ordine di demolizione essendo stata la sentenza di condanna riformata dalla corte d'appello di Napoli, investita del presente procedimento di esecuzione dal tribunale dichiaratosi incompetente;
2) inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento sia alla avvenuta presentazione di una domanda di condono sia alla competenza esclusiva della autorità amministrativa a curare l'esecuzione dell'ordine di demolizione;
3) vizio di motivazione in ordine alla richiesta verifica dell'avvenuto conseguimento del condono;
considerato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.31, comma 9, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Sez. 3^, 11.5.2005, n. 37120, Morelli, m. 232172); e che è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, essendo il pubblico ministero l'organo promotore dell'esecuzione (Sez. Un., 19.6.1996, n. 15, Monterisi, m. 205336), al quale compete anche stabilire le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione (Sez. 3^, 18.5.1999, n. 1885, Strambi, m. 214080);
che, in tema di esecuzione, è stato affermato che "l'ipotesi di incompetenza dell'organo del pubblico ministero che ha proceduto alla emissione dell'ordine di esecuzione - derivante dal fatto che si trattava di magistrato appartenente all'Ufficio della Procura presso il Giudice che aveva emesso la sentenza posta in esecuzione e non già l'ultima sentenza di condanna - non può condurre, nell'impianto sistematico del codice, alla nullità dell'ordine di esecuzione emanato, che resta atto non avente natura giurisdizionale e non autonomamente impugnabile, ai cui vizi può porsi rimedio solamente mediante il ricorso all'incidente d'esecuzione e con l'intervento del giudice dell'esecuzione competente... le nullità debbono essere prevedute dalla legge. Mentre il caso d'incompetenza territoriale del Pubblico ministero in funzione di organo dell'esecuzione non rientra in alcuna delle ipotesi espressamente previste ne' è riconducibile ad alcuna delle disposizioni generali in tema di nullità, che (ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) concernono la iniziativa nell'esercizio dell'azione penale o la sua partecipazione al procedimento (e, per altro, si riferiscono all'istituto del pubblico ministero considerato unitariamente come in relazione all'analoga dizione dell'art. 185 c.p.p., 1930)" (Sez. 5^, 2.7.2007, n. 31916, Perilli, m. 237574);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3^, 16 aprile 2002, Cassarino, m. 221974), mentre può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (ex plurimis, Sez. 3^, 17 ottobre 2007, n. 42978, Parisi, m. 238145; Sez. IN, 5.3.2009, n. 16686, Marano, m. 243463; Sez. 3^, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216071; Sez. 3^, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224347; Sez. 3^, 16 aprile 2004, Cena, m. 228691; Sez. 3^, 30 settembre 2004, Cacciatore, m. 230308);
che nella specie si trattava di manufatto abusivo, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il quale non rientra tra le tipologie di opere condonabili D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32, sicché non vi è alcun elemento che possa far ritenere l'adozione di un condono entro breve lasso di tempo a fronte di una istanza presentata oltre otto anni fa, ma anzi deve ritenersi che un legittimo provvedimento di condono non possa comunque essere emanato, mancandone i necessari presupposti di legge;
che pertanto l'ordinanza impugnata è esente da vizi logici o giuridici e coerente con il dettato normativo e i dati emergenti dagli atti, ed ha correttamene applicato i richiamati principi di diritto, sia in relazione alla titolarità da parte del PM della potestà di curare l'esecuzione dell'ordine di demolizione, sia in relazione alla insussistenza delle condizioni per la revoca o la sospensione della esecuzione del provvedimento, atteso che è stata esclusa la condonabilità dell'opera o il rilascio di concessione in sanatoria, sicché non è certamente prospettabile che in tempi brevi la PA possa adottare un provvedimento incompatibile con la demolizione;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi;
che, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00;
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013