Sentenza 12 maggio 2000
Massime • 1
Compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 c.p.p., determinare le modalità esecutive della demolizione disposta ex art. 7 legge 47 del 1985. Ove sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione. La richiesta volta ad attivare questa funzione giurisdizionale deve avere ad oggetto la controversia da risolvere e deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, nelle sue essenziali componenti di petitum e causa petendi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2000, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 12.5.2000
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 1961
Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 2481/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, nel procedimento esecutivo
contro
SI BE, nata a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 30.11.1999 dal tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, in veste di giudice dell'esecuzione.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 30.11.1999 il tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza del procuratore della Repubblica volta a ottenere la determinazione delle modalità esecutive dell'ordine di demolizione delle opere abusive (rectius dell'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi), disposto
contro
BE MA con sentenza 6.6.1996 del pretore di Vieste, già passata in giudicato, che aveva condannato la MA quale responsabile delle contravvenzioni di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 e all'art. 1 sexies legge 431/1985. A sostegno della sua decisione, il giudice osservava che - secondo la giurisprudenza di questa corte - l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione concreta delle relative modalità esecutive spetta al p.m., quale organo dell'esecuzione, e non al giudice dell'esecuzione.
2 - Il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso, deducendo in sostanza erronea applicazione della legge processuale e citando a sostegno Cass. Sez. Un. del 24.7.1996, p.m. in proc. Monterisi.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto, alla luce della giurisprudenza costante di questa sezione.
Correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art.6551 c.p.p., di determinare le modalità esecutive della demolizione.
Invero, secondo questa norma, spetta al p.m. curare d'ufficio la esecuzione delle sentenze, e quindi anche stabilirne le modalità operative;
mentre il giudice della esecuzione è chiamato a pronunciarsi solo in caso di controversia ai sensi dell'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. Un. del 24.7.1996, c.c. 19.6.1996, Monterisi,
rv. 205336, in Cass. pen., 1996, n. 2006; e poi fra le tante Cass. sez. III n. 2570 c.c. 26.6.1997, p.m. in proc. Carchio;
n. 2571 c.c. 26.6.1997, p.m. in proc. Marchetto;
n. 2572 c.c. 26.6.1997, p.m. in proc. Palumbo;
nonché da ultimo Cass. Sez. III, n. 0 1885 del 29.7.1999, c.c. 18.5.1999, P.M. in proc. Strambi, rv. 214080). Vero è che, per il caso in cui il pubblico ministero abbia inutilmente ingiunto all'interessato la demolizione delle opere - com'è in effetti il caso di specie - la formulazione letterale della sentenza Monterisi si può prestare ad equivoci, laddove precisa che il p.m. "ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità esecutive". Ed è proprio a questa frase che si ancora l'argomentazione del ricorrente. Ma è altrettanto vero che il senso autentico della interpretazione sostenuta dalle sezioni unite di questa corte è fatto chiaro dalla precisazione seguente, secondo la quale "il p.m. cura d'ufficio l'esecuzione [del provvedimento] (artt. 665 c.p.p. e 29 reg.): ove sorga una controversia [sottolineatura del redattore] concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive, viene instaurato dallo stesso p.m., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (artt. 665 ss. c.p.p.)".
Orbene, nel caso in questione il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione è stato attivato dal p.m. per stabilire le modalità esecutive dell'ordine di demolizione (rectius di ripristino dello stato dei luoghi) e non per decidere una controversia sorta in ordine alle stesse modalità o al titolo dell'esecuzione.
4 - Nè può accogliersi la tesi sostenuta dal pubblico ministero requirente, il quale, pur ribadendo chiaramente il principio sopra esposto, ha chiesto tuttavia l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, nella considerazione che in relazione alla fattispecie concreta una controversia s'era sostanzialmente istaurata, giacché all'udienza camerale del 30.11.1999 il difensore del condannato aveva documentato che il 2.11.1999 l'interessata aveva presentato domanda di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge 4711985. Al contrario, va osservato che nella soggetta materia si applica il principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la giurisdizione e la competenza del giudice si determinano con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda (art. 5 c.p.c.). Inoltre, proprio dalla natura della richiamata funzione giurisdizionale del giudice dell'esecuzione, il quale è chiamato a risolvere le controversie sorte in ordine al titolo o alle modalità dell'esecuzione, deriva che la richiesta volta ad attivare questa funzione giurisdizionale deve avere ad oggetto la controversia da risolvere e deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, nelle sue essenziali componenti di petitum e di causa petendi (cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 3713 del 22.4.1994, ud. 3.12.1993, De Vita, rv. 198012). Infine, come insegna la giurisprudenza costante della suprema corte in tema di art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza del giudice si determina in base al contenuto della domanda giudiziale, e più esattamente in base ai fatti allegati dall'attore, essendo al riguardo irrilevanti le difese del convenuto (ex pluribus Cass. Sez. Lav. n. 2125 del 25.3.1986, Zeccardo c. Zeccardo, rv. 445307; Cass. Civ. Sez. Un., sent. n. 1470 del 15.2.1994). Nel caso concreto, la domanda del pubblico ministero era così concepita: "A seguito della notifica dell'ingiunzione da parte di quest'ufficio, avvenuta il 21.4.1999, con assegnazione del termine di cinque mesi per adempiere, non vi è stata ottemperanza. Pertanto chiedo che sia aperto procedimento per la determinazione della modalità di esecuzione". La causa petendi, quindi, era l'ordine di demolizione (rectius remissione in pristino dello stato dei luoghi) contenuto nella sentenza 6.6.1996 del pretore di Vieste nei confronti di BE MA;
il petitum era la determinazione delle modalità di esecuzione dell'ordine; ma non veniva prospettata nessuna controversia tra le parti;
ne', alla luce dei principi su esposti, poteva aver rilievo per determinare la competenza la circostanza che la convenuta provasse di aver presentato domanda di concessione in sanatoria, per giunta in una data (2.11.1999) posteriore all'istanza del pubblico ministero, che era stata inviata il 15.10.1999 ed era pervenuta in cancelleria il 20.10.1999.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000